Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1240 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nata a Roma il 16/09/1963
avverso l’ordinanza emessa il 13/05/2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vz NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insiste I l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/05/2024, il Tribunale di Roma, adito con richiesta riesame ex art. 355 cod. proc. pen. da NOME ha confermato il decret di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Velletri, in data 25/03/2024, con il quale era stato dispo sequestro probatorio nell’ambito di un procedimento relativo ad una plui alit reati tributari (artt. 2, 5, 8 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000: per quanto q alla ricorrente è stato contestato al capo 17 l’art. 10-quater, relativo alle
compensazioni per l’anno 2021, e, ai capi 29 e 30, l’art. 2 cit. per gli imposta 2020 e 2022: imputazioni ascritte in qualità di legale rappresentante tempore della RAGIONE_SOCIALE società consortile per azioni, d’ora in avant : RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, il . P.M. aveva “ritenuto fondamentale acquisire”, E aveva disposto il sequestro (eseguito in data 15/04/2024): dell’originale delle annotate ed emesse dalla predetta società consortile negli anni dal 2019 z I 2 “al fine di potere accertare le prestazioni ivi indicate”; dell’originale dell emesse nel medesimo arco temporale dalle società consorziate con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “al fine di potere accertare le prestazioni ivi indicate e la corrispondenza con quelle anno da E&C; dell’originale delle fatture emesse da E&C, sempre nel medesirlo arc temporale 2019/2022, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Ricorre per cassazione la COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla vielazi dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura ablativa, avuto rigu alla indiscriminata apprensione di tutte le fatture emesse ed annotate dalla laddove invece la Guardia di Finanza aveva limitato la richiesta di seque5tro sole fatture intercorse tra la RAGIONE_SOCIALE e le predette società consorziate. Al rigu i difesa censura la motivazione resa dal Tribunale, considerata apparente e dunq inesistente, avendo fatto riferimento all’assenza di dati sensibili e di pregiu fronte organizzativo: e ciò nonostante i capi di incolpazione provvisoria fos incentrati sui rapporti tra le consorziate e la RAGIONE_SOCIALE, mentre le ulteriori appi erano state sorrette dalla sola frase “ritenuto che sia fondamentale”, co I nel decreto impugnato.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazi del principio di pertinenzialità. Si deduce che, per le fatture estranee al pe dell’indagine come delineato dalle richieste della Guardia di Finanza, eta violato il principio sancito anche dalle Sezioni Unite secondo cui, anch p sequestro del corpo di reato, si richiede adeguata motivazione in pint pertinenzialità ed esigenze probatorie. Si censura, al riguardo, l’apod riferimento alla necessità di acquisizione di tali ulteriori documenti (non intog dal Tribunale con il rilievo per cui le fatture “non necessariamente si esaui i in quelle individuate dall’Agenzia delle Entrate, e con l’ulteriore inconferent per cui il P.M. non è vincolato alle richieste della Polizia Giudiziaria).
Con memoria ritualmente trasmessa, la difesa riprende e sviluppa motiv di ricorso, evidenziando e documentando il fatto che, dopo la proposizi ine ricorso, la stessa Guardia di Finanza aveva chiesto al P.M. procedente cli es autorizzata alla restituzione delle fatture non pertinenti all’indagine: evidentemente rafforzando la fondatezza dell’ipotesi accusatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Il decreto di sequestro probatorio, confermato dall’ordinanza del Tr bunale di Roma impugnata con l’odierno ricorso, è stato emesso dal Pubblico Minister presso il Tribunale di Velletri all’esito dell’attività investigativa comp nell’annotazione di P.G. in atti, redatta dalla Compagnia di Pomezia della ua di Finanza, riepilogativa delle indagini aventi ad oggetto la società consorlii e le consorziate (RAGIONE_SOCIALE s.r.I.).
In forza ditale compendio investigativo, imperniato sulla ritenuta falsità fatture emesse dalle consorziate ed utilizzate dalla E&C, il P.M. ha ipotiz2:tizo confronti dei soggetti succedutisi nel periodo 2019/2022 nella car amministrativa delle consorziate, una serie di reati di emissione di fatt operazioni inesistenti (capi da 1 a 15 della provvisoria incolpazione) e di )m dichiarazione (capi da 18 a 27); nei confronti dei soggetti succedutisi nell’i amministrativa della E&C, i reati di dichiarazione fraudolenta con rife ime all’utilizzo delle false fatture emesse dalle consorziate (capo 28, contest ricorrente in qualità di legale rappresentante dal dicembre 2018 all’ottobr nonché capi 29 e 30) e di indebita compensazione dei crediti relativi alle Sp e se per corsi di formazione, in realtà mai effettuati dalle consorziate (capi 16 e 17i
Sulla scorta di tali capi di incolpazione provvisoria, il P.M. ha disir sequestro non solo degli originali delle fatture emesse dalle cons )r prospettando la necessità di “accertare le prestazioni ivi indicat corrispondenza con quelle annotate” dalla E&C, ma anche l’acquisizior e degl originali di tutte le fatture emesse ed annotate da quest’ultima, ivi compr fatture emesse dalla E&C nei confronti delle clienti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
Come già accennato nell’esposizione che precede, la difesa ha ce isura l’ordinanza del Tribunale ritenendo violati i principi di pertinenziali proporzionalità dell’intervento ablativo, anche perché il decreto del P m. era “andato oltre” le stesse richieste della Guardia di Finanza.
È opportuno prendere le mosse da alcuni consolidati principi elabond dall giurisprudenza di questa Suprema Corte.
Da un lato, in relazione all’intervento ablativo del Pubblico Ministe -o, può ritenersi pacifico che «la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nul la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua ricon i ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro rE con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l’indicazione della SOia norma violata» (Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, COGNOME, Rv. 277061 – Oli Nel medesima prospettiva, si è da ultimo altresì precisato che «l’obbligo di moti/az che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero COSE! a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizio vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al f ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla rel le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si in sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge s tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati d considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità pre perseguita» (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 31).
D’altro lato, con riferimento al controllo giudiziale dell’attività di ricer :a della prova, viene in rilievo l’ulteriore insegnamento secondo cui «il tribur El riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell’ Dimes individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inE rzi pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la :aren di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche fina i sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale ti del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinaz sull’esercizio dell’azione penale» (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese 277989 – 01).
4. Ad avviso di questo Collegio, l’ordinanza impugnata – per ciò che riguar la documentazione diversa da quella immediatamente riferibile ai capi incolpazione – non fa buon governo dei principi qui appena richiamati.
La decisione del Tribunale appare invero del tutto in linea con giurisprudenza di legittimità, quanto alle fatture emesse dalle conson la annotate dalla ERAGIONE_SOCIALE, non solo per la chiara correlazione anche temporale icen i ca di accusa, ma anche per la congruità, rispetto a questi ultimi, delle r giustificative esposte nel decreto di sequestro (dovendosi ritenere ampiame sufficiente, al riguardo, il richiamo di quest’ultimo alla necessità di acce prestazioni indicate nelle fatture e la loro corrispondenza con quelle annotate pag. 9 del decreto e supra, § 2).
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto alle ulteriori acq lisiz disposte attraverso il decreto di sequestro, ritenute legittime dal Tribur argomentazioni che sono state fondatamente censurate dalla difesa ricorrente, termini in precedenza esposti.
4.1. Deve invero osservarsi, da un lato, che l’integrale, indistinto sequ astro di tutte le fatture emesse dalla ERAGIONE_SOCIALE (ivi comprese quelle indirizzate ai clieril i sopra ricordati), nonchè di tutte le altre fatture annotate dalla società consortile (divers da quelle oggetto dei capi di accusa), non solo non trova alcun appr( zzabile aggancio nei capi di incolpazione formulati, ma neppure risulta corredato da una effettiva motivazione. Al riguardo, il Pubblico Ministero si è infatti limitE to, p ciascuna delle categorie di fatture che qui rilevano, alla frase “ritenuto che sia fondamentale acquisire l’originale…”.
Appare superfluo soffermarsi sulle connotazioni di mera apparenza di una siffatta motivazione, del tutto priva di contenuto effettivo, che rende meritevoli di condivisione i rilievi difensivi in punto di proporzionalità e pertinenzialità.
4.2. D’altro lato, il Tribunale ha ritenuto di poter superare tali rilievi I Eicen riferimento, per un verso, alla non particolare invasività dell’intervento dE I punto di vista pratico-organizzativo (essendo stato sufficiente stampare una coi: a delle fatture, già presenti nella memoria dell’archivio informatico della soc età) e all’assenza, nelle fatture, di dati sensibili o comunque confidenziali.
È tuttavia agevole osservare, al riguardo, che il richiamo alla non giavosità dell’impegno, costituito dalla stampa di una copia delle fatture, non coglie i nucleo delle censure concernenti la violazione del principio di proporzionalità dell’intervento, e che non può certo condividersi l’apodittica afferri Eizione, contenuta nell’ordinanza, secondo cui i documenti sequestrati sarebbero ‘i ter loro natura sprovvisti di carattere confidenziale e non contenenti dati sensib I” (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
Per altro verso, con riferimento alle fatture emesse dalla ERAGIONE_SOCIALE all’indir ;:zo dei propri clienti, il Tribunale ne ha ritenuto giustificata l’apprensione, avuto r guardo alla “esigenza di ricostruire l’intero flusso delle prestazioni indicate nelle fattu oggetto di sequestro e di verificare la loro corrispondenza reciproca”: e ciò sul presupposto della possibilità di configurare un collegamento tra la somministrazione di manodopera indicata nelle fatture in questione, e le fatture emesse dalle società consorziate (cfr. pag. 5 dell’ordinanza).
È tuttavia appena il caso di porre in evidenza, al riguardo, il urattere squisitamente integrativo, ed anzi integralmente sostitutivo della moti fazione adottata dal Tribunale, volta a porre un non consentito rimedio alla totalE lacuna argomentativa rilevabile nel decreto del Pubblico Ministero (cfr. supra, Ei 4.1)’ il quale non ha fatto alcun riferimento – neppure attraverso un r c.hiamo dell’informativa – alla possibilità di prendere in considerazione la somministrazione di manodopera nella prospettiva di un collegamento tra i due gruppi di fa :ture, e di una eventuale ulteriore ipotesi di dichiarazione fraudolenta (in argomento, cfr. Sez. 3, n. 45114 del 28/10/2022, Testa, Rv. 283771 – 01).
4.3. È opportuno evidenziare, conclusivamente, che questo Colle c io non ignora il fatto che il delitto di dichiarazione fraudolenta si consuma con la presentazione della dichiarazione medesima, sicchè un panorama completo della
fatturazione emessa e annotata potrebbe rilevare nell’apprezzamento della complessiva gravità della condotta illecita specificamente ipotizzata nei capi di incolpazione; allo stesso modo, e più in generale, nessun dubbio può sussistere in ordine alla possibilità, per il Pubblico Ministero, di esercitare i propri poteri abla in termini diversi e più ampi rispetto alle indicazioni formulate dalla Polizi Giudiziaria incaricata delle indagini (tale specifica censura, ribadita dalla difesa anche in sede di trattazione orale, deve in sé ritenersi manifestamente infc ridata).
È tuttavia altrettanto evidente che i due aspetti avrebbero potuto, ed anzi dovuto, trovare una trattazione adeguata nella motivazione del decreto di sequestro, che si è visto essere – al contrario – totalmente deficitaria proprio quanto alle apprensioni ulteriori rispetto alle fatture oggetto dei capi d incolpazione. Altrettanto indubbio, d’altra parte, è il fatto che a tali lacune assenza di interventi integrativi del P.M. nell’ambito del procedimento di i iesame – non può “autonomamente” porre rimedio il Tribunale, per i motivi indicati nel precedente giurisprudenziale già richiamato (cfr. supra, 3).
Le considerazioni fin qui svolte impongono – quanto al sequestro di documentazione diversa da quella indicata nelle provvisorie incolpazioni cc) ttenute nel decreto del P.M. – l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, competente ai sensi del comma 5 324 cod. proc. pen. Nel resto, il ricorso deve essere invece dichiarato inammis ;ibile..
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concem 2nte il sequestro di documentazione diversa da quella indicata nelle imputazioni provvisorie contenute nel decreto di sequestro e rinvia per nuovo giu Jizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. E) chiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 26 novembre 2024
Il Consigli GLYPH stensore GLYPH
Il Presidente