Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1109 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1109 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trani
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Trani il 04/05/2022 nel procedimento penale nei riguardi di NOME COGNOME, nato ad Andria il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della impugnata ordinanza previa riqualificazione del fatto come abuso d’ufficio;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore dell’indagato anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trani ha annullato il decreto con cui è stato disposto il sequestro probatorio di una serie di beni, fra cui denaro, nei riguardi di NOME COGNOME, indagato per il reato di concussione.
COGNOME, abusando della qualità e dei poteri di ufficiale giudiziario, avrebbe costrett COGNOME NOME, debitore esecutato, a consegnarli indebitamente beni ed altre
utilità; in particolare, incaricato di eseguire il pignoramento dei beni nell’ambito di u determinata procedura esecutiva, dapprima avrebbe proposto al debitore ed al creditore, NOME COGNOME, di assumere egli la veste di garante del credito e di negoziare una soluzione bonaria, ottenendo a tal fine la somma di 1.000 euro da COGNOMECOGNOME COGNOME, successivamente, avrebbe consigliato a questi di fare opposizione al decreto ingiuntivo – asserendo falsamente che le firme apposte sulle fatture fossero false – ed infine avrebbe prospettato allo stesso COGNOME un esito sfavorevole della procedura esecutiva – omettendo di citare la predisposizione del creditore ad una soluzione bonaria della controversia -; in tale contesto, attraverso frasi come “tu hai la moglie che ti cre problemi, tua madre e tuo padre che ti creano problemi, e tu la vita te la uccidi, allora sai che sta di nuovo, datti un pizzico e buonanotte”, avrebbe costretto lo stesso COGNOME a fornirgli beni, consistiti in alcune taniche di olio di oliva, ed a sottoscrivere un manda difensivo in favore di un difensore, poi risultato essere sua nipote e, dunque, prefigurando conseguenze sfavorevoli in caso in cui COGNOME non avesse aderito alle sue richieste.
Nei riguardi di COGNOME era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliar poi annullata dal Tribunale del riesame per assenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte di Cassazione con la sentenza n. 49329 del 29/09/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trani.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge per essersi limitato il Tribunale, al fine di verificare la sussistenza del fumus commissi delicti, a recepire l’ordinanza con cui è stata annullato il titolo cautelare personale e dunque a fare riferimento, come parametro valutativo, alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non al fumus comnnissi delicti.
Il Tribunale, si aggiunge, non avrebbe compiuto nessuna valutazione prognostica sulla idoneità dei beni sequestrati a dimostrare l’ipotesi accusatoria; il Giudice s sarebbe cioè limitato a valutare la fattispecie concreta facendo riferimento agli elementi disponibili al momento della decisione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge nella parte in cui il titolo cautelare è stato annullato, da una parte, sulla base dell’assunto secondo cui le condotte non sarebbero state nemmeno implicitamente minatorie e, dall’altra, perchè non sarebbe nemmeno configurabile un danno ingiusto derivante dall’intervento dell’indagato.
Assume il Procuratore ricorrente che non sarebbero stati in realtà considerati elementi comprovanti l’esistenza almeno di una minaccia implicita, consistita nella
particolare insistenza manifestata da COGNOME al fine di ottenere il profitto indebito e ne frase minatoria, riportata nella imputazione; detta frase avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla resistenza opposta dallo stesso COGNOME alla richiesta di restituzione d denaro a COGNOME: una resistenza, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, emergerebbe da una conversazione, della quale si riporta un passo, tra COGNOME, cioè il creditore procedente, e lo stesso COGNOME.
Sarebbe altresì viziata l’affermazione del Tribunale relativa alla inconfigurabilità di un danno ingiusto, costituito invece dalla impossibilità da parte di COGNOME di gestire in modo autonomo la procedura – anche attraverso la possibilità di un accordo con il creditore – a causa della ingerenza del COGNOME e del ruolo di dominus da questi assunto.
Nel caso di specie, COGNOME al fine di evitare di essere sottoposto alla esecuzione per l’intero debito, avrebbe accettato di soggiacere alle pretese del COGNOME.
La coazione emergerebbe chiaramente dal contenuto di una conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME nel corso della quale “riferendosi a COGNOME” (così il ricorso), il p avrebbe riferito “io sto morto e ti mi finisci di uccidere… ragazzo che io soldi non ne ho
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla omessa riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 319 quater cod. pen.
Si assume che il Tribunale, esclusa la configurabilità della concussione, avrebbe comunque dovuto ricondurre i fatti alla fattispecie prevista dall’art. 319 quater cod. pen.
In tale contesto si valorizza la resistenza che COGNOME avrebbe opposto alla richiesta di restituzione del denaro ricevuto dopo che COGNOME aveva raggiunto personalmente un accordo con il creditore (si indica al riguardo una conversazione intercettata); né sarebbe stato adeguatamente considerato il rilievo che nella vicenda assume il conferimento del mandato difensivo alla nipote dell’indagato.
L’ordinanza sarebbe viziata anche nella parte in cui si è ritenuto che la dazione delle taniche di olio non fosse correlata con il compimento di atti dell’ufficio, potendo, a di del Tribunale, essere espressione solo di una impropria attività di intermediazione.
Si tratterebbe di una affermazione distonica rispetto alla decisione del COGNOME di munirsi di un registratore in occasione della consegna delle taniche di olio; dalla registrazione del dialogo emergerebbe in modo inequivoco la correlazione tra la dazione e l’interessamento del COGNOME per condizionare l’esito della procedura esecutiva, che si sarebbe realizzata con una strumentalizzazione dei poteri al fine di pregiudicare gli interessi del creditore.
Dunque, un fatto riconducibile quantomeno al delitto di induzione indebita a dare o promettere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1. Il GLYPH sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del “fumus commissi delicti” in relazione al quale si procede.
Ciò che deve essere spiegato dall’Autorità giudiziaria procedente è la configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa ovvero in funzione prospettica sulla capacità dimostrativa potenziale di ciò che potrebbe essere il contenuto delle cose sequestrate, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è util l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove ~del fatto, non altriment 27′ esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898, secondo cui l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l’apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondot relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007).
Ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta, al momento in cui il vincolo probatorio è disposto, di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera “postulazione” della sua esistenza da parte del Pubblico Ministero ovvero la prospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato.
L’Autorità Giudiziaria, tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che s intendono accertare.
Qualsiasi sia l’indirizzo giurisprudenziale che si intenda recepire sul quantum di motivazione sia necessaria e sufficiente in tema di verifica del “fumus delicti”, non vi è dubbio che un’ipotesi astratta di reato deve essere configurata al momento in cui la misura è disposta, atteso che ciò solo consente di verificare la causa giustificatrice per la quale si sottopone a sequestro un determinato bene ed il nesso di pertinenza probatoria tra quel bene ed il reato fondato.
2.2. In tale contesto, il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibil perché sostanzialmente volto a differire ingiustificatamente ad un momento successivo il sindacato sulla sussistenza del fumus comnnissi delicti; un sindacato che, a dire del Procuratore ricorrente, dovrebbe essere compiuto non sulla base degli elementi esistenti al momento in cui la misura è disposta, e dunque al momento in cui i diritti individuali sono limitati, ma sulla base di una prognosi prospettica, cioè sulla base della potenzialità dimostrativa che le cose sequestrate avrebbero ai fini della prova del reato ipotizzato.
Un sequestro che, in ragione della possibilità di acquisire elementi “probatori” pertinenti a riempire di contenuti l’ipotesi accusatoria e a la originaria notizia di rea dovrebbe di per sé sempre considerarsi legittimo.
Si tratta di una impostazione non condivisibile perché fondata su una inammissibile valutazione postuma della legittimità del vincolo e della sussistenza dei requisiti legittimanti il sequestro e, in particolare, del fumus commissi delicti che, diversamente dagli assunti del ricorrente, non può dipendere dall’esito, più o meno favorevole alla prospettiva accusatoria dell’apprensione, dalla “fruttuosità” del sequestro dal punto di vista investigativo, dallo utilità di ciò che è sequestrato rispetto allo sviluppo de indagini.
3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.
Quanto al denaro, il ricorso è silente e non è dunque chiaro né se quel denaro debba qualificarsi in termini di prezzo o di profitto derivante dall’ipotizzato reato, soprattutto, quale sia l’esigenza probatoria sottesa al sequestro, cioè perché il sequestro dei quel denaro dovrebbe consentire di provare i fatti di reato contestati.
Un sequestro, quello del denaro, che nella specie assume una funzione latannente preventiva che, tuttavia, non avrebbe potuto legittimare l’adozione di un sequestro probatorio.
Più in generale, quanto alle altre cose sequestrate, il Tribunale del riesame, pur richiamando l’ordinanza con cui il Tribunale di Bari ha annullato il titolo cautelare personale, ha ricostruito con chiarezza, senza contraddizioni e con un percorso argomentativo logico i fatti e spiegato, quanto all’ipotizzato reato di concussione, le ragioni per le quali non è ravvisabile nella condotta dell’indagato il requisito dell minaccia e, più in generale, una condotta costrittiva, atteso che nella fattispecie si sarebbe al più realizzato un “esercizio abusivo di attività di intermediazione nella definizione transattiva della fase esecutiva del pignoramento”.
Rispetto a tale adeguata trama argomentativa, il motivo di ricorso è inammissibile perché, al di là del riferimento formale al vizio di violazione di legge, è costrui postulando un vizio di motivazione, non deducibile, una non corretta valutazione del materiale investigativo ed è volto a sollecitare una diversa valutazione della portata indiziaria dei singoli elementi, senza nemmeno spiegare in concreto in cosa sarebbe
consistito l’abuso costrittivo, non potendo questo rinvenirsi nella ipotizzata “insistenza” della richiesta.
Non diversamente, è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso che ha una valenza prospettica ed esplorativa e pretende di porre a fondamento del sequestro non solo una diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto, ma, in realtà, un fatt strutturalmente diverso, finendo per chiedere alla Corte una ricostruzione degli accadimenti e dei requisiti di fattispecie non consentita e un sindacato sul significato indiziario degli elementi di indagine, che potrà essere compiuta nel corso del procedimento.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.