Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1089 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1089 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Udine – che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati a lui ascritti di lesioni personali giudicate guaribili in giorni otto e di minaccia con un punteruolo, avvinti in continuazione, ha escluso la contestata recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale e ha rideterminato la pena, confermando nel resto le statuizioni di primo grado.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 48 del D. Lgs. n. 274/2000, con riguardo al reato sub a), per l’omessa declaratoria di incompetenza per materia in favore del Giudice di pace, non ricorrendo un caso di concorso formale di reati che legittima la deroga alla competenza del Giudice di pace – ma di continuazione tra reati, assegnati, ex lege, alla competenza di giudici diversi.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia l’illegalità della pena detentiva inflitta, per il medesimo reato sub a), dalla Corte di appello, in violazione della previsione di cui all’art. 63 cit., secondo cui, nei casi indicati dall’art. 4 co. 1 e 2 del medesimo testo di legge, tra cui rientra anche l’art. 582 cod. pen., laddove il fatto sia giudicato da un giudice diverso dal Giudice di pace, si osservano le disposizioni di cui al titolo 2, che disciplina le sanzioni applicabili dal Giudice di pace.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado, devono essere annullate, limitatamente al reato di cui al capo a).
Il primo motivo è fondato.
Emerge dalle conformi sentenze di merito che i reati contestati sono stati ritenuti come commessi in continuazione. Pertanto, erroneamente, pur non ricorrendo un caso di concorso formale di reati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il reato di lesioni personali sub a) – la cui competenza è assegnata ex lege al Giudice di pace ( art. 4 D. L.vo n. 274/2000) – è stato giudicato dal Tribunale di Udine, invece, competente per solo il delitto di minaccia aggravata dall’uso di un arma di cui al capo b).
2.1.Invero, la connessione tra procedimenti di competenza del Giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l’attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto nel caso di concorso formale di reati, ovvero quando più reati siano stati commessi con una sola azione od omissione, in tal senso, deponendo l’espressa previsione della citata disposizione di legge. Con orientamento pacifico, infatti, la giurisprudenza ritiene che, stante la prevalenza della menzionata norma speciale su quelle generali del codice di procedura penale, deve escludersi, con riguardo ai reati di competenza
del Giudice di pace, l’operatività degli altri casi di connessione previsti dall’art. 12 cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 17954 del 01/04/2019 Rv. 275911; Sez. 1, n. 14679 del 19/03/2008,Rv. 239406; Sez. 1, n. 33054 del 11/07/2003 Rv. 226118).
2.3. Poiché, come premesso, tra il reato di lesioni e quello di minaccia, secondo quanto accertato dai giudici di merito, esiste unicità di disegno criminoso, ma non, anche, l’unicità di condotta, ai sensi dell’art. 81, primo comma, cod. pen., con riguardo al delitto di lesioni personali, ricorre la competenza del Giudice di pace, non operando la speciale previsione derogatoria della competenza del Giudice di pace, di cui all’art. 6 cit.. I reati avrebbero dovuto essere giudicati, cioè separatamente, non rilevando, ai fini della connessione, la mera unicità del disegno criminoso.
2.4. Può adche aggiungersi, ad abundantiam, che la pena detentiva inflitta ( mesi sei di reclusione) per il reato di lesioni personali dal Tribunale risulta, in ogni caso, illegale, in quanto individuata in violazione dell’art. 63 del D.Lgs. n. 274 del 2000, secondo cui le pene più lievi introdotte dal medesimo testo normativo ( art. 52) sono applicate ai reati di competenza del giudice di pace anche se giudicati da giudice diverso (Sez. 5, n. 30523 del 09/05/2014, rv. 260490).
2.5. Consegue a ciò che entrambe le sentenze di merito devono essere annullate limitatamente al delitto di lesioni (capo a) in relazione al quale gli atti vanno rimessi al Procuratore della Repubblica di Udine, territorialmente competente.
La sentenza impugnata, previa eliminazione della pena inflitta per il reato di lesioni personali ( mesi quattro di reclusione, all’esito della riduzione per il giudizio abbreviato), deve essere, invece, confermata con riguardo al reato di minaccia sub b), in relazione al quale la Corte di appello ha inflitto la pena di giorni venti di reclusione (come risultante dalla riduzione per il rito).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado limitatamente al reato di cui al capo a) disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al ca o b) in giorni venti di reclusione.
NOME NOME Roma, il 15 dicembre 2022 I Con igliere estensore GLYPH
Il Presidente