Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4219 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4219 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza 04/07/2025 del Tribunale di Milano
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 4 luglio 2025 il Tribunale di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ha confermato il decreto di sequestro probatorio del PM presso il Tribunale di Milano del 1° ottobre 2024, emesso nei confronti di NOME COGNOME, indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 319, 353 e 326 cod. pen., commessi in Milano tra il 22 luglio 2020 e il 15 marzo 2024.
Il provvedimento genetico è costituito dal decreto di perquisizione e sequestro in danno del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE -società nella quale il COGNOME riveste la qualità di amministratore di fatto -di telefoni cellulari, personal
computer (anche fissi), lap top , chiavette USB e documentazione cartacea, analiticamente indicata nel verbale di perquisizione.
Risulta che il COGNOME, ex funzionario pubblico in virtù del pregresso ruolo rivestito presso RAGIONE_SOCIALE, dopo aver interrotto il rapporto lavorativo con la società pubblica per passare all’imprenditoria privata, ha continuato ad operare nel settore dell’edilizia pubblica e della costruzione e manutenzione di strade, autostrade, porti aeroporti, attraverso società a lui riconducibili, fra le quali la RAGIONE_SOCIALE.
Il pubblico ministero ha individuato tre vicende, intitolate ‘V icenda COGNOMECOGNOME
NOME, ‘V icenda COGNOME
COGNOME NOME ‘ e ‘V icenda COGNOME–COGNOME NOME ‘ , alle quali ha ricondotto i reati indicati in epigrafe evidenziando che, grazie ai rapporti che il ricorrente aveva mantenuto con gli ex colleghi e con i funzionari ancora in servizio, si era giovato di affidamenti di lavori pubblici.
In particolare, in relazione alla ‘V icenda COGNOME–COGNOME ‘ , ha rilevato che NOME COGNOME – in quiescenza dal 2023 e socio della società RAGIONE_SOCIALE, nominato direttore dei lavori per intervento del COGNOME, ancora in servizio e già ospite del COGNOME durante una vacanza in Sardegna – avrebbe favorito la società RAGIONE_SOCIALE, facente capo alla famiglia COGNOME, poi dirottando l’esecuzione dei lavori sul figlio, NOME COGNOME, che avrebbe beneficiato di un appartamento e dell’uso di un’auto pagati dalla società RAGIONE_SOCIALE ‘; rapporti di dubbia trasparenza, ‘ in qualche maniera ancora da approfondire ‘.
Per quanto riguarda la vicenda COGNOME, si assume che emergono elementi utili per supporre che l’appalto conferito da NOME COGNOME alla società RAGIONE_SOCIALE, in assenza di formale autorizzazione, sia stata subappaltata alla società RAGIONE_SOCIALE: in relazione all’appalto emergono criticità e profili di illegittimità che si ritiene debbano essere ricostruiti ed approfonditi.
Con riferimento, infine, alla vicenda COGNOME si assume che questi, capocantiere e già legato al COGNOME da vecchi rapporti di lavoro presso l’ RAGIONE_SOCIALE e poi imputato, come il COGNOME, in alcuni episodi di corruzione, abbia strumentalizzato il proprio munus publicum , una volta tornato in RAGIONE_SOCIALE, favorendo l’assegnazione e lo svolgimento di lavori pubblici alle aziende riconducibili al COGNOME.
Osservano i pubblici ministeri che ‘… si tratta di comprendere se tali abusi da parte degli esponenti di RAGIONE_SOCIALE siano collegati – come appare del tutto verosimile, risultando altrimenti inspiegabile il comportamento dei pubblici ufficiali -a qualche forma di utilità che gli stessi otteng ano dal COGNOME‘ .
La sentenza rescindente (Sez. 6, n. 12762/25), sintetizzati i due motivi di ricorso (la contestazione della sussistenza del fumus delicti nonché la pertinenza e proporzionalità del sequestro), ha ritenuto entrambi fondati.
In particolare, il Tribunale aveva omesso di esporre in maniera analitica i risultati delle indagini fin qui espletate e le concrete possibilità, sulla base di criteri di congruenza logica, che gli elementi di conoscenza a disposizione potessero integrare gli estremi dei delitti per i quali si procede; pur in presenza di rapporti di risalente colleganza del ricorrente con funzionari RAGIONE_SOCIALE e di contatti, anche riconducibili alle attività imprenditoriali del COGNOME, non erano stati evidenziati elementi indicativi di una accordo volto al condizionamento degli atti di ufficio riconducibili al COGNOME, a NOME COGNOME e a NOME COGNOME -rispettivamente, funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE responsabile del procedimento, direttore dei lavori e capo cantiere -atti che sarebbero stati compiuti per favorire l’affidamento dei lavori al COGNOME e alle sue aziende, in cambio di retribuzione o di altri favori.
Anche le finalità probatorie erano state motivate solo in apparenza, senza indicazione delle ragioni per cui era stato necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informativo archiviato nei dispositivi, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi di effettuazione di tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.
Il Tribunale, in sede di rinvio, ha ritenuto di sanare il deficit motivazionale, nei seguenti termini, al fine di dimostrare la conformità a legge del decreto impugnato e, quindi, l’infondatezza della istanza di riesame:
-ha ricostruito il rapporto tra gli indagati ed i soggetti coinvolti nelle indagini, sulla base dell’informativa della Guardia di Finanza di Milano del 30 agosto 2024, richiamata nel decreto, e della memoria del PM depositata il 25 giugno 2025, evidenziando, in particolar modo, la comune appartenenza, attuale o pregressa, all’RAGIONE_SOCIALE, sottolineando per ciascuno di essi il coinvolgimento nelle vicende oggetto di indagine;
-ha delineato il fumus commissi delicti per le singole fattispecie ossia per l’appalto indetto da RAGIONE_SOCIALE (COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME), per l’appalto indetto da RAGIONE_SOCIALE sul lago d’Iseo (COGNOME NOME e COGNOME NOME), per l’appalto indetto da RAGIONE_SOCIALE per tratti stradali della Provincia di Pavia (COGNOME NOME e COGNOME NOME), con riferimento alle indagini espletate;
-ha, infine, argomentato sulla sussistenza delle finalità probatorie, sul nesso di strumentalità intercorrente tra i beni appresi e i reati ipotizzati nonché sulla proporzionalità della misura.
5. Avverso l’ordinanza di riesame pronunciata in sede di rinvio propone nuovo ricorso per cassazione il difensore di fiducia di NOME COGNOME sulla base di un unico ed articolato motivo, con il quale eccepisce la nullità del provvedimento per violazione di legge (artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, sesto comma, Cost.) per la motivazione apparente circa la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti in relazione agli artt. 318, 319, 353, 326 cod. pen., in ordine alle vicende di cui ai numeri 2, 3 e 4; circa la ritenuta sussistenza del nesso di pertinenzialità e della finalità probatoria tra le cose sequestrate e i reati ipotizzati; circa la sussistenza del nesso di pertinenzialità e sul rispetto del principio di proporzionalità dei dispositivi informatici sequestrati.
Sintetizzata la vicenda processuale in esame e ribadito l’interesse, concreto e attuale, ad ottenere l’esclusiva disponibilità dei dati, nonostante l’avvenuta restituzione dei dispositivi elettronici sequestrati, previa estrazione di copia delle informazioni ivi contenute, il ricorrente ritiene che la motivazione continui ad avere carattere apparente rispetto alla questione fondamentale sulla quale il provvedimento impugnato era tenuto a pronunciarsi ossia sulla idoneità degli elementi su cui si fonda la no tizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all ‘indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria.
In particolare, non era stata fornita alcuna indicazione circa l’esistenza di un accordo corruttivo in relazione alle tre vicende indicate nel capo di imputazione, essendo state formulate al riguardo solo asserzioni congetturali, incentrate su rapporti di risalente colleganza; non erano stati altresì individuati gli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 353 e 326 cod. pen.
Per la vicenda COGNOME, le presunte interessenze tra committente, direzione dei lavori e affidatario, si traducevano poi in argomentazioni dubitative e generiche che nulla dicevano sull’accordo corruttivo volto al condizionamento di atti di ufficio, in cambio di retribuzione o altri favori, soprattutto sul fatto che NOME COGNOME, funzionario in quiescenza, acquisita la direzione lavori, avesse coinvolto nella esecuzione degli stessi il figlio NOME (lacuna sottolineata dalla sentenza rescindente); in definitiva, il mezzo di ricerca della prova aveva una finalità meramente esplorativa.
Per la vicenda COGNOME, l’ipotesi accusatoria assumeva che l’appalto conferito da NOME COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALE, alla società RAGIONE_SOCIALE, in assenza di formale autorizzazione, sarebbe stato subappaltato alla RAGIONE_SOCIALE, amministrata dal ricorrente; il fumus , tuttavia, si riferiva a generici favoritismi privi di rilevanza penale, senza riguardare l’accordo corruttivo ,
l’utilità derivante nonché la contrarietà ai doveri di ufficio, sì che la misura imposta celava ancora una volta finalità esplorativa.
Anche per la vicenda COGNOME, indicato con il ruolo di intermediario ‘irrituale’, mancavano riferimento agli elementi costitutivi dei reati indicati nei capi di incolpazione.
5.1. Per altro profilo, la violazione di legge per l’apparenza della motivazione è riferita alla sussistenza delle finalità probatorie, del nesso di strumentalità tra i beni sequestrati e i reati ipotizzati, della proporzionalità della misura.
Richiamati anche in questo caso i principi di diritto elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, si sostiene che il Tribunale non ne abbia fatto applicazione. In particolare, ha giustificato il sequestro indiscriminato di tutto il contenuto dei devices , in carenza di elementi funzionali alla selezione del materiale utile e di specificazione del nesso di pertinenza non occasionale tra ciò che è stato sequestrato e i reati per cui si procede.
Insussistente, altresì, la motivazione sul nesso di funzionalità non occasionale tra i beni nella disponibilità di un soggetto terzo (due dispositivi sequestrati a NOME COGNOME) rispetto all’indagato .
5.2. Ulteriore punto oggetto di censura riguarda l’asserita sussistenza nel verbale di esecuzione del 3 ottobre 2024 o nel decreto di sequestro -dell’indicazione dei criteri di ricerca, o dell’utilizzo di apposite parole chiave, dell’ambito temporale e dei tempi di selezione; elementi assenti nei già menzionati atti. L ‘annotazione di polizia giudiziaria del 22 aprile 2025 sintetizza l’attività svolta, evidenziando che dapprima vi era stato un atto di perquisizione con una preliminare e sommaria ispezione dei dispositivi, alla quale aveva fatto seguito una analisi dei dati con chiavi di ricerca selezionate; ricerca che era stata posticipata perché non espletabile in sicurezza per motivi tecnici. L’annotazione del 2 maggio 2025 dà conto della successiva estrazione dei dati nella cd. copia fine e della restituzione dei dati. Il verbale di acquisizione forense del 5 novembre 2024 non conteneva, invece, le chiavi di ricerca e le parole chiave utilizzate, sì che -come indicato nella sentenza rescindente -l ‘aspecificità dell’imputazione provvisoria e l ‘ indeterminatezza del fumus si riflettevano anche sull ‘ indicazione, del tutto apparente, delle partizioni ritenute utili, senza possibilità di sanatoria -dopo il deposito delle motivazioni della sentenza della Cassazione -tramite le modalità indicate nelle annotazioni del 22 aprile 2025 e del 2 maggio 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono noti e pacifici i principi di diritto che disciplinano il giudizio. È opportuno richiamarli, in premessa.
1.1. Innanzitutto, per giurisprudenza ormai consolidata della corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129-01).
1.2. In seguito, Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 260314-01, ha precisato, in punto di diritto, che «ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro probatorio non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità del rapporto di queste con il reato.
Come più volte affermato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, il sequestro probatorio è una misura di ricerca della prova (Sez. 3, n. 35806 del 07/07/2010, COGNOME, Rv. 248364-01); ai fini della legittimità del decreto di perquisizione e del conseguente sequestro, il fumus necessario per la ricerca della prova è, dunque, quello inerente all’avvenuta commissione dei reati, nella loro materiale accezione, e non già alla colpevolezza del singolo, sicché il mezzo è ritualmente disposto anche qualora il fatto non sia materialmente accertato, ma ne sia ragionevolmente presumibile o probabile la commissione, desumibile anche da elementi logici (Sez. 3, n. 6465 del 14/12/2007, dep. 2008, Penco, Rv. 23915901; Sez. 2, n. 84 del 16/01/1997, COGNOME, Rv. 208468-01).
Il sequestro probatorio, proprio perché mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, ma sul fumus di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato. Qualora, quindi, dal complesso delle prime indagini tale fumus emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sè o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono, se esista il collegamento pertinenziale tra la res e l’ illecito (Sez. 6, n. 1683 del 27/11/2013, dep. 2014, Cisse, Rv. 258416-01; Sez. 2, n. 31950 del 03/07/2013, COGNOME, Rv. 255556-01;
Sez. 3, n. 13641 del 12/02/2002, Pedron, Rv. 221275-01).» (in termini, in motivazione).
1.3. Circa il parametro da utilizzare per la verifica di legittimità, la motivazione che non sia meramente apparente deve svolgere argomentazioni in merito al fumus , nei termini evidenziati in precedenza, che siano ancorate alla peculiarità del caso concreto, con specifici riferimenti agli atti di indagine che denotino le ragioni del vincolo reale.
Al riguardo, la sentenza rescindente aveva rilevato, in relazione al provvedimento annullato, l’omissione da parte del Tribunale del riesame dell’ analitica esposizione dei risultati delle indagini espletate e la concreta possibilità, sulla base di criteri di congruenza logica, che gli elementi di conoscenza a disposizione potessero integrare gli estremi dei delitti per cui si procede, condividendo le censure difensive secondo cui, pur in presenza di rapporti di risalente colleganza, non erano evidenziati elementi indicativi di un accordo corruttivo volto al condizionamento degli atti di ufficio riconducibili al COGNOME, a NOME COGNOME e NOME COGNOME al fine di favorire l’affidamento dei lavori al COGNOME e alle sue aziende, in cambio di retribuzioni o altri favori.
Inoltre, l’indeterminatezza che denotava la sussistenza del fumus aveva implicato un ingiustificato sequestro esteso ‘onnicomprensivo’ , riferito alla vasta tipologia dei dispositivi in uso e al loro contenuto, senza indicazione dei criteri di selezione del materiale informatico, con la conseguenza che un sequestro sproporzionato, pur non strutturalmente illegittimo, doveva essere ricondotto a proporzione, nel senso che il suo oggetto doveva vertere solo su cose davvero pertinenti al reato.
Per quanto riguarda la violazione di legge per motivazione apparente sull’accordo corruttivo, nei termini precisati circa la sussistenza del fumus commissi delicti nel provvedimento di sequestro probatorio, può ritenersi che l’ordinanza impugnata abbia sanato il deficit motivazionale.
Si evidenzia, in primo luogo, che NOME COGNOME, dopo aver lavorato (al pari dei fratelli NOME e NOME) in NOME, è passato, come NOME, nel mondo dell’imprenditoria , rivestendo un ruolo apicale nella gestione operativa e finanziaria sia delle società della famiglia COGNOME (RAGIONE_SOCIALE) sia del RAGIONE_SOCIALE del quale le società di famiglia fanno parte. Le conversazioni captate, riportate nell’ordinanza impugnata, sono interpretate dagli inquirenti -secondo una lettura che può ritenersi plausibile -nel senso che COGNOME faceva un uso strumentale del RAGIONE_SOCIALE, utilizzandolo per dissimulare l’assegnazione dei lavori alle società di fatt o a lui riconducibili, traendo notevoli benefici da tale interposizione.
Circa le tre vicende più volte citate, il Tribunale ha ricostruito, con specifici riferimenti agli atti di indagine, le figure di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed i loro rapporti economici con il COGNOME, sottolineando i livelli di interazione fra il lavoro pubb lico (presso l’RAGIONE_SOCIALE , i primi due, presso la RAGIONE_SOCIALE, il terzo) e le società facenti capo al RAGIONE_SOCIALE (pagine da 15 a 18), con riferimento alle vicende contrattuali che caratterizzano negli anni tali rapporti.
2.1. L’ordinanza si sofferma poi sui tre appalti in questione (par. 7.1, 7.2 e 7.3), rilevando, sul punto critico sottolineato nella sentenza rescindente, ossia sull’accordo corruttivo ovvero sulla contrarietà dell’atto ai doveri di ufficio , sempre nel contesto del fumus , più volte richiamato in precedenza, con analitico riferimento agli atti di indagine (in particolare, alla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza ed al contenuto delle conversazioni intercettate):
-per l’appalto indetti da RAGIONE_SOCIALE (COGNOME NOME, COGNOME NOME, direttore dei lavori, e COGNOME NOME), la commistione degli interessi tra aggiudicatari, committenza e direzione dei lavori, con violazione del dovere di imparzialità che grava sul direttore dei lavori che deve provvedere alle operazioni di controllo dietro pagamento di un corrispettivo; il fatto corruttivo, ravvisato nella infedele realizzazione dei compiti di direzione dei lavori a fronte delle utilità consistenti nella concessione da parte del COGNOME di utilità a NOME COGNOME, fruite dal figlio NOME (un veicolo acquistato in leasing da RAGIONE_SOCIALE; un appartamento preso in locazione dalla stessa società);
-per l’appalto indetto da RAGIONE_SOCIALE sul lago d’Iseo (COGNOME NOME , dipendente RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME), gli indici circostanziati di un’attività di agevolazione nell’affidamento e nell’esecuzione di lavori da parte dell’RAGIONE_SOCIALE in favore delle imprese del COGNOME nonché le irregolarità riscontrate circa i rapporti privilegiati fra i due indagati (utilizzo di plafond, afferenti ambiti di competenza di altri compartimenti, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; uso strumentale delle cd. perizie in variante): in tal contesto si inseriscono lavori che la società RAGIONE_SOCIALE eseguirono in cantieri gestiti dal dirigente COGNOME;
-per l’appalto indetto da RAGIONE_SOCIALE che coinvolge il COGNOME e NOME COGNOME, sono riportati i dati da cui ipotizzare che il COGNOME, funzionario RAGIONE_SOCIALE, già alle dipendenze del COGNOME, operasse in favore della RAGIONE_SOCIALE, in quanto coinvolto nella risoluzione di problematiche lavorative sorte nei cantieri della stessa e in quanto sponsor della società nell’affidamento di lavori in subappalto, in tal modo agevolandola.
2.2. Gli elementi evidenziati sono stati ritenuti, sia pure nella fluidità della fase investigativa, indici del costante asservimento agli interessi economici del
COGNOME dell’attività dei funzionari RAGIONE_SOCIALE e dei professionisti incaricati dalle stazioni appaltanti della direzione lavori, in esecuzione di un accordo volto al condizionamento degli atti di ufficio, finalizzato a favorire l’affidamento dei lavori al COGNOME e alle sue aziende, in cambio di retribuzione o altri favori (in tal senso, la sintesi riportata al paragrafo 7.4, dove si riportano i dati salienti delle anomalie riscontrate e delle deviazioni delle procedure in favore del COGNOME, caratterizzati da un asservimento agli interessi del privato e da utilità che, quando non evidenti come nel caso del figlio del COGNOME – sono sul piano logico manifesti, in mancanza di qualsiasi alternativa plausibili, e, quindi, da accertare mediante riscontri circostanziati.
In definitiva, la motivazione, nei termini sintetizzati in precedenza e alla luce dei principi di diritto pure richiamati nei paragrafi che precedono, non può dirsi, all’evidenza, apparente.
Resta da esaminare il secondo profilo, relativo alla denunciata apparenza della motivazione ‘in ordine alla sussistenza delle finalità probatorie a sostegno del sequestro dei beni, del nesso di strumentalità intercorrente tra tali beni e i reati ipotizzati ed infine sulla proporzionalità della misura’ (pagine 25 e seguenti del ricorso).
La sentenza rescindente sul punto aveva più precisamente censurato l’adozione di un sequestro esteso e onnicomprensivo senza una motivazione che ne esplicitasse le ragioni, alla stregua del perimetro investigativo, delle ipotesi di reato per cui si procede, della finalità probatoria perseguita con il sequestro.
In sede di rinvio, il Tribunale ha innanzitutto rilevato con motivazione effettiva che il provvedimento del PM sottolineava in termini adeguati che gli indici di illiceità riscontrati erano meritevoli di approfondimento investigativo tramite acquisizione di documenti che consentissero di chiarire i contorni delle diverse vicende, di ricostruire dettagliatamente le relazioni, anche economiche, tra i protagonisti e le reciproche utilità eventualmente scambiate, in tal modo evidenziando la funzione probatoria del vincolo reale in questione.
Per quanto riguarda il criterio di proporzionalità della misura rispetto all’indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione e, comunque, senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione, il ricorso stesso fa riferimento a due annotazioni di polizia giudiziaria, successive alla sentenza rescindente, datate 22 aprile e 2 maggio 2025, con le quali si perimetrava il sequestro ai soli dati ottenuti con specifiche chiavi di ricerca, in ragione dei soggetti coinvolti e degli argomenti inerenti i fatti di indagine; i dati così estratti sono stati inseriti nella cd. copia fine e i dispositivi restituiti.
Sostiene tuttavia la difesa che ‘non è chiaramente possibile assurgere a sanatoria le modalità di acquisizione indicate nelle annotazioni del 22/4/2025 e 2/5/2025, in quanto postume al deposito delle motivazioni della Cassazione del 2.4.2025, inidonee dunque a giustificare, a posteriori, in maniera non consentita, le modalità di acquisizione del dato’ (pag. 39 del ricorso).
L’assunto difensivo è erroneo e non si confronta con il principio di diritto enucleato a tal fine dalla sentenza rescindente, che, sul punto, precisa -aderendo alla consolidata giurisprudenza di legittimità -che non è preclusa l’adozione di sequestri ‘estesi e onnicomprensivi’ e che, comunque, un sequestro sproporzionato non è strutturalmente illegittimo, ma va ricondotto a proporzione, nel senso che il suo oggetto deve vertere solo sulle cose davvero pertinenti al reato (pag. 7).
A prescindere dalle ragioni che hanno determinato il differimento delle operazioni di selezione rispetto all’atto di perquisizione, il sequestro probatorio è stato ricondotto a proporzione, sì che non di sanatoria si tratta -posto che, come evidenziato, la sproporzione non rende il provvedimento impositivo del vincolo illegittimo -ma di regolarizzazione della misura, in linea, nel caso concreto, con la finalità probatoria, strumentale all’accertamento dei reati. L’ambito della ricerca è stato limitato, infatti, ai soggetti coinvolti dall’indagine e, quanto all’oggetto da ricercare, ai fatti utili per la ricostruzione delle condotte e delle connesse responsabilità (pagine 39 e 40 dell’ordinanza impugnata).
In definitiva, il motivo si rivela nel suo complesso manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ammenda, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende.
Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME