Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49751 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49751 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nata a COGNOME il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza in data 12/01/2023 del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame reale, ex art. 324 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, presente anche in sostituzione del codifensore AVV_NOTAIO, c:he nell’illustrare i motivi di ricorso, ha insistito per l’annullamento della impugnata ordinanza.
RITENUTO INI FATTO
Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 12 gennaio 2023, depositata il successivo 8 maggio 2023, il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 322 bis cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta revoca del sequestro preventivo aziendale adottato (in sede di rinvio) dal GIP del Tribunale di Catanzaro, che procede(va) per ipotesi di partecipazione ad associazione mafiosa nei confronti del coniuge della ricorrente (condannato in primo e secondo grado, sent. 24/9/2021, dep. 17/5/2023), mentre per l’ipotesi di fraudolenta fittizia intestazione aziendale (art. 512 bis cod. pen., capo 82) alla ricorrente della società “RAGIONE_SOCIALE, riconducibile nel dominio amministrativo del coniuge sono stati assolti nel doppio grado di merito sia la ricorrente, che il coniuge. Il medesimo esito liberatorio ha sortito il procedimento di prevenzione reale, nell’ambito del quale era stato sequestrato lo stesso bene, sul presupposto della fittizia intestazione altrui. La Corte di appello, all’esito del giudizio, confermava la confisca della medesima società disposta nei confronti del coniuge della ricorrente ai sensi di quanto dispone l’art. 416 bis, settimo comma, cod. pen., ritenendo trattarsi di bene strumentale rispetto alla attività associativa mafiosa consumata dallo stesso imputato. Della medesima opinione è il Tribunale per il riesame, la cui ordinanza è stata qui impugnata, che ha per tale ragione rigettato il proposto appello.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l’imputata, lamentando la ricorrenza concreta delle seguenti violazioni di legge invalidanti:
2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della legge processuale penale; il Tribunale, nel valutare il concreto fumus commissi delicti che deve sostenere la cautela reale sulla res in sequestro non ha considerato che l’intervenuta assoluzione per ipotesi di intestazione fittizia (capo 82, art. 512 bis cod. pen.) della società alla ricorrente non consentiva il protrarsi del vincolo reale. Né il vincolo poteva esser mantenuto ai sensi del comrna settimo dell’art. 416 bis cod. pen., giacché, per un verso l’aggravante di CIJI al sesto comma dell’art. 416 bis cod. pen. era rimasta esclusa nel giudizio di merito, per altro verso nulla indiceva a ritenere (consulenze versate in atti) che nell’azienda fossero riversati capitali mafiosi, né che il coniuge della ricorrente (detenuto peraltro dal 2018) svolgesse un ruolo finanziario o dirigenziale rilevante nell’ambito della medesima società, costituita con capitali non sospetti.
2.2. Inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità (artt. 292, comma 2, lett. c e 321, cod. proc. pen.), nulla avendo il Tribunale argomentato circa la sussistenza delle necessità “conservative” della cautela, dovendo assicurarsi la res al processo in vista della futura confisca.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui in motivazione.
1.1. Giova premettere che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” che “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pena, 6, 10.1.2013 n. 6.589, NOME, sulla scia tracciata da Cass. SS.UU., 29.5.2008 n. 25.932, COGNOME).
Né è consentito invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell’art. 192 cod. proc. pen.) quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, COGNOME; Cass. Pen., 6, 30.9.2013 n. 43.963, P.C. in proc. Basile).
1.2. Consegue che il motivo con il quale si evidenzia la contraddittorietà della motivazione, che ha escluso la sussistenza della aggravante di cui al comma sesto (controllo della associazione sulle imprese attive nel territorio), mentre ha confermato la confisca della società intestata regolarmente alla ricorrente, ancorché nel dominio di fatto ed operativo del coniuge di COGNOME (la cui responsabilità per il delitto associativo è stata confermata nel giudizio di appello), non è proponibile con il ricorso per cassazione.
1.3. Il Tribunale, nella piena consapevolezza della intervenuta assoluzione per il delitto di intestazione fittizia della società indicata al capo 82, ha argomentato la propria decisione negatoria ritenendo comunque confiscabile il bene, ai sensi del settimo comma dell’art. 416 bis cod. peli., il che non rappresenta alcuna violazione di legge. Del resto, la decisione fonda sulla valutazione, non manifestamente illogica, del fumus COMMISSi delicti.
Evidente, allora, che solo con i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna di NOME COGNOME, cui consegue, ai sensi del comma settimo dell’art. 416 bis cod. pen., la confisca della società, potranno esser fatti valere quei vizi di motivazione, per intima contraddittorietà e manifesta illogicità, che sono stati oggi vanamente dedotti in materia di cautela reale.
E’, viceversa, fondato l’ultimo motivo, che denuncia motivazione omessa in ordine alla ricorrenza delle necessità “conservative” in vista della futura confisca delle quote sociali e del patrimonio aziendale in sequestro (beni che non
rivestono di per sé natura intrinsecamente illecita). Il Tribunale del riesame, inves-tito dell’appello reale, non ha, infatti, tenuto conto dell’intervento delle Sez. unite di questa Corte, che, con sentenza n. 36959 del 24.6.2021 (dep. in data 11.10.2021, Rv. 281848) hanno autorevolmente chiarito (in motivazione pag. 14 e ss. e infra punti 8 e 12) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora” da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (le Sezioni unite della Corte, seguite ancor più recentemente da Sez. 2, n. 24344 del 2022, ric. Sacco e da Sez. 6, n. 20649/2023, hanno chiarito in motivazione che l’onere di argomentare sul punto può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o altrimenti alienato).
L’ordinanza impugnata, che su tale aspetto non ha argomentato il proprio convincimento “conservativo”, va dunque annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catanzaro, competente in materia di riesame reale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023 GLYPH
Il Consigliere estensore La Presidente