Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37177 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37177 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 21/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per
COGNOME NOME, nato a Prata di Principato Ultra il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale della libertà di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 03/06/2025, il Tribunale della libertà di Avellino rigettava l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Avellino il 17/05/2025, con il quale veniva convalidato il sequestro preventivo di un’area su cui erano stoccati rifiuti pericolosi e non pericolosi, eseguito dai Carabinieri forestali di Avellino il 14/05/2025, e veniva contestualmente emesso decreto di sequestro preventivo impeditivo in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettere a) e b), d. lgs. 152/2006.
Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, lamentando mancanza e apparenza della motivazione in punto di sussistenza del periculum in mora , difettante già nel provvedimento genetico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Preliminarmente, il Collegio evidenzia come a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali Ł ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere – quanto alla motivazione della relativa ordinanza – soltanto l’inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, COGNOME, Rv. 283916).
In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente (v. paragrafo che segue), ma non
l’illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, rv. 226710).
In secondo luogo, si evidenzia come, in materia cautelare, pur non potendosi parlare di «doppia conforme», laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi (come nel caso di motivazione per relationem ), esse si integrano, formando un unicum .
In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene che in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest’ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l’unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare ( ex multis : sez. U n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, COGNOME, Rv. 266765; sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, COGNOME, Rv. 261085; sez. 5, n. 40608 del 08/10/2003, COGNOME, Rv. 226790; sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, COGNOME, Rv. 212564Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768 – 01; Sez. 4, n. 30480 del 12/06/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 30373 del 27/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 29377 del 17/06/2025, COGNOME, n.m.).
Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, COGNOME, Rv. 226517 – 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa, purchØ questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l’emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioŁ tale da non consentire di comprendere l’itinerario logico-giuridico esperito dal giudice.
Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso.
Ciò premesso, il ricorso Ł inammissibile.
Il decreto di sequestro preventivo, emesso ai sensi dell’articolo 321 cod. proc. pen., evidenzia, in relazione al fumus commissi delicti , che sul piazzale antistante l’abitazione di COGNOME NOME su un area di circa 500 mq (e in particolare su due aree interne di 90 mq e 20 mq delimitate con nastro rosso e bianco) erano depositati rifiuti (stimati in circa 90 mc ) in cumuli disomogenei e in modo incontrollato di vario genere, sia pericolosi che non pericolosi, quali pedane in legno, frigoriferi e parti di essi, lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, contenitori in acciaio e in plastica, lamiere e profilati in metallo, batterie, caldaie, ecc. (come raffigurati nel fascicolo fotografico allegato al verbale di sequestro); che vi era altresì attrezzatura rudimentale utile al recupero del gas refrigerante accompagnata da diverse bombole vuote destinate a detto scopo; che detti rifiuti non erano stati prodotti in loco ma erano stati raccolti al fine di sottoporli ad operazioni di recupero da parte dell’indagato il quale esercitava tale attività, verosimilmente «in nero», senza essere in possesso della necessaria autorizzazione.
In punto di periculum in mora sottolinea come la sottoposizione a vincolo reale di un
cospicuo accumulo di rifiuti misti, pericolosi e non, abbandonati o depositati sul suolo in assenza di autorizzazione, sia necessaria al fine di evitare che il reato venga ulteriormente protratto, ovvero che ne siano aggravate le conseguenze, trattandosi di cose in grado di aumentare l’«evidente degrado dell’ambiente».
Tale motivazione Ł stata reputata sufficiente dal Tribunale della libertà di Avellino il quale, nel sottolineare l’omessa contestazione del fumus commissi delicti da parte dell’indagato, evidenzia che la quantità e l’eterogeneità dei rifiuti escludono la natura occasionale del fatto, e ciò indipendentemente dalle ulteriori indagini concernenti lo svolgimento «in nero» da parte dell’indagato di attività imprenditoriale, di cui detti rifiuti costituirebbero il prodotto.
Trattasi, in tutta evidenza, di motivazione non meramente apparente ma, in ipotesi, meramente «insufficiente».
Va infatti ricordato che Ł motivazione «assente» quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, COGNOME; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME) o che Ł graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, COGNOME).
Motivazione «apparente», invece, Ł solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si Ł fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, COGNOME), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, COGNOME; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, COGNOME; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, COGNOME; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, COGNOME) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, COGNOME; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, COGNOME) e, piø in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 260314).
Ancora, Ł apparente la motivazione meramente tautologica, che ricorre allorquando essa «si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioŁ, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682 – 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263100 – 01).
Situazioni certamente non ricorrenti nel caso di specie.
Va peraltro aggiunto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «il pericolo rilevante, ai fini dell’adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all’effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso» ( ex multis : Sez. 4, n. 36884 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 237592 – 01; Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, COGNOME, Rv. 279716 – 01; Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891 – 01) e può derivare non solo dalla potenzialità della res oggetto del sequestro preventivo di recare una lesione all’interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato., sganciato, pertanto, dalla persona dell’indiziato di reato.
In altre parole, Ł condizione necessaria e sufficiente che sia in concreto possibile stabilire una relazione in forza della quale l’apposizione del vincolo possa valere a scongiurare la prosecuzione del reato ovvero la persistenza o l’aggravamento delle relative
conseguenze, ovvero ancora la commissione di ulteriori reati, posto che, nel sequestro impeditivo, ciò che rileva Ł il collegamento tra la res e il reato (Sez. 3, n. 1806 del 4/11/2008, dep. 2009, Pepe, Rv. 242262).
Anche sotto tale profilo, pertanto, la doglianza, che si appuntava sull’omesso svolgimento di attività in nero da parte dello COGNOME, appare fuori fuoco, difettando di confrontarsi con la oggettiva circostanza della correlazione tra i rifiuti e l’illecito contestato.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME