Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25425 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25425 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di:
COGNOME NOME nata a Pompei il 05/06/1972
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 del TRIB. RIESAME di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME la quale, riportandosi alla requisitoria scritta in atti, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per NOME COGNOME l’avv. NOME COGNOME il quale, riportandosi alla memoria depositata, ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Napoli, in accoglimento dell’istanza presentata da NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata avente ad oggetto il sequestro di una serie di immobili, del valore complessivo di euro 14.750,94, emesso a fronte di gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 341, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019.
Più in particolare, secondo la prospettazione accusatoria, la COGNOME, all’epoca quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE società nell’interesse della quale in data 28 ottobre 2022 era presentata istanza di ammissione al concordato preventivo – aveva stipulato, il 17 settembre 2015, con NOME COGNOME al tempo legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, atto di scissione parziale con il quale erano state trasferite dalla C.M.O. alla RAGIONE_SOCIALE attività per un valore complessivo di euro 14.750.85,94 e passività per un valore di euro 10.855.849,13. Per effetto di tale operazione, dunque, la RAGIONE_SOCIALE subiva una perdita pari ad euro 3.955.486,23.
In sostanza, in conformità all’imputazione provvisoria, attraverso tale operazione, la C.M.O., aveva sottratto ai creditori (anche pubblici, come l’Erario e l’INPS) una parte rilevante del proprio patrimonio immobiliare, riducendo le somme da destinare agli stessi creditori in sede di concordato.
Sul piano del periculum la misura era emessa avendo riguardo alla possibilità per la RAGIONE_SOCIALE pur astrattamente debitrice solidale dei creditori sociali della C.M.O., di liberarsi dei cespiti, così disperdendo la garanzia patrimoniale destinata ai medesimi.
Il Tribunale del Riesame di Napoli accoglieva l’istanza di Riesame proposta dalla COGNOME, anche nell’indicata qualità, sul rilievo che, a seguito dell’omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale, non sussisterebbe più alcun pericolo per le ragioni dei creditori, in quanto i quattro immobili oggetto del trasferimento in favore della COGNOME erano stati oggetto di contratti preliminari di vendita e di una procura irrevocabile a vendere ai Commissari giudiziali della C.M.O. (e così posti a disposizione della procedura).
Avverso la richiamata ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione denunciando vizio di violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.
A fondamento delle censure, il ricorrente ha sottolineato che le argomentazioni del Tribunale del Riesame si riducono nell’adesione alla prospettazione difensiva per la quale, a fronte della messa a disposizione del concordato di quattro dei cespiti trasferiti nell’ambito dell’operazione di scissione parziale a favore della RAGIONE_SOCIALE, non sussisterebbe il paventato periculum a fronte di un assunto controllo da parte del Tribunale e dei Commissari giudiziali sull’operato della società assoggettata alla procedura.
Ha dedotto, inoltre, che per gli altri sette immobili oggetto del provvedimento di sequestro preventivo mancherebbe qualsivoglia motivazione idonea a giustificare l’annullamento del provvedimento genetico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’unico motivo con cui il ricorrente deduce violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., non coglie nel segno.
Preliminarmente, si ricorda che il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse a norma dell’art. 322 cod. proc. pen., è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nel cui ambito rientra anche il vizio di motivazione, nei soli casi della motivazione assente o meramente apparente, configurandosi in tal caso una violazione delle norme processuali. Ed in tal senso è da considerarsi motivazione assolutamente mancante o meramente apparente quella che non permetta di ricostruire l’iter logico -argomentativo sui cui si fonda la decisione del giudice ( ex multis Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME Rv. 236255).
In ragione di ciò, è, pertanto, necessario verificare se dalla motivazione resa nel provvedimento impugnato sia possibile evincere le ragioni sottese alla revoca della misura cautelare precedentemente disposta. Si rende così necessario confrontarsi con i singoli profili di censura dedotti dal ricorrente, tenendo conto della distinzione da questi operata tra i quattro immobili trasferiti
dalla RAGIONE_SOCIALE alla C.M.O. s.r.l. a titolo di ‘ finanza esterna’ a garanzia della positiva esecuzione della procedura concorsuale di concordato preventivo, e i residui sette immobili, tutti oggetto dell’operazione di scissione intervenuta nel 2015 della C.M.O. s.r.l. in favore della beneficiaria RAGIONE_SOCIALE
Quanto al primo, il Tribunale del Riesame ha ravvisato l’insussistenza del fumus commissi delicti nel caso di specie, muovendo correttamente dall’assunto che il valore dei quattro immobili oggetto di ‘finanza esterna’ conferiti dalla RAGIONE_SOCIALE sia di per sé sufficiente a garantire la positiva esecuzione della procedura concorsuale di concordato preventivo, mediante il ricavato della loro vendita.
Tale elemento, nella prospettazione del giudice del merito, peraltro nemmeno contestata dal ricorrente, trova riscontro nella circostanza che i quattro immobili erano stati già oggetto di un contratto preliminare di vendita, mediante il quale era stato, altresì, conferito il potere al Commissario giudiziale di destinare il corrispettivo della vendita alla procedura concorsuale.
Da ciò il Tribunale ricava che l’operazione di scissione intervenuta tra la C.MRAGIONE_SOCIALEO. e la RAGIONE_SOCIALE, non può considerarsi di per sé un’operazione distrattiva, atteso che, con la realizzazione della vendita dei quattro immobili conferiti alla procedura, il patrimonio messo a disposizione della medesima secondo il piano concordatario risulta sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie, così come quantificate dal piano medesimo.
Da ultimo, il Tribunale ha correttamente valutato il dato che l’operazione di scissione aveva una funzione economica, ovvero quello di separare il ramo di attività immobiliare dagli altri. Tale dato trova riscontro nel fatto che, a partire dal 2015, ossia dall’ anno della scissione, la RAGIONE_SOCIALE abbia effettivamente gestito gli immobili trasferiti con l’operazione, senza, però, disporre degli stessi. Con tale aspetto, dal quale il giudice del riesame ha implicitamente desunto la natura non strumentale dell’operazione, il ricorrente omette di confrontarsi, a fronte, invece, del ragionamento tutt’altro che apparente svolto dai giudici del merito.
Ad una diversa conclusione non può giungersi condividendo le argomentazioni prospettate nel ricorso, posto che nemmeno in esso sono specificate le ragioni per cui il patrimonio della C.M.O., anche a seguito del conferimento nella procedura dei quattro immobili, sia insufficiente a dare proficua attuazione alla procedura concordataria, tanto da proiettare sugli altri immobili oggetto della scissione l’ombra della distrazione.
In presenza di tali elementi dedotti dal provvedimento impugnato, non può dunque sostenersi la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione resa nell’ordinanza, ma nemmeno la sua intrinseca illogicità.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi relativamente alle doglianze relative al periculum in mora .
Sul punto, il Tribunale, assumendo le circostanze evidenziate dall’istante, ha ritenuto non vi sia un concreto ed attuale pericolo di dispersione dei beni oggetto della revocata misura cautelare.
Preliminare è l’analisi dei quattro immobili oggetto della procedura concorsuale di concordato preventivo. Ad avviso del ricorrente, in riferimento a questi, l’esigenza cautelare potrebbe intervenire in un momento futuro ed incerto, ovvero nell’ipotesi in cui, conclusasi eventualmente con esito negativo la procedura concorsuale di concordato preventivo, gli immobili tornerebbero nella piena disponibilità della RAGIONE_SOCIALE.
Una simile argomentazione non può essere accolta in quanto totalmente astratta e congetturale, posto che, quantomeno, il ricorrente avrebbe dovuto prospettare le ragioni che rendono concreto il pericolo che la procedura concordataria non si concluda positivamente e che venga dichiarata la liquidazione giudiziale della società RAGIONE_SOCIALE
Venendo poi ai restanti sette immobili, il Tribunale del Riesame ha ritenuto di escludere il concreto pericolo di dispersione degli stessi valorizzando congiuntamente molteplici elementi.
Primo tra tutti, la circostanza, di cui si è già argomentato sopra, per cui il corrispettivo della vendita dei quattro immobili è sufficiente a coprire la somma fissata nella procedura concordataria, oltre alla già ricordata risalenza della scissione rispetto all’ inizio di detta procedura e alla persistente integrità del patrimonio immobiliare trasferito.
A ciò si aggiunga che, al fine di perseguire l’obiettivo di vendita, non solo è già stato stipulato un contratto preliminare di vendita, ma anche è stata conferita procura irrevocabile di vendita al Commissario giudiziale.
Ciò premesso, non si rinvengono le ragioni per cui gli altri sette immobili, il cui valore è nettamente superiore a quello dell’accordo con i creditori, debbano, unitamente a quelli già trasferiti alla procedura e di per sé sufficienti, essere conferiti alla procedura concorsuale. Le stesse, poi, non sono nemmeno suggerite dal ricorrente, il quale si limita a prospettare mere congetture, che si
riducono a vizi di motivazione non deducibili in questa sede per le ragioni già illustrate.
Il ricorso del Pubblico Ministero deve dunque essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025