Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Ripetere i Motivi d’Appello
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul concetto di ricorso inammissibile nel processo penale. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: presentare un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza muovere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza d’appello, equivale a non presentare alcun motivo valido. Questa pronuncia analizza i confini del sindacato di legittimità e la discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti del Caso: Un’Arma Clandestina nel Congelatore
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 23 della legge n. 110 del 1975, relativo alla detenzione di armi clandestine. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, basando la propria decisione su elementi probatori chiari. In particolare, era stata accertata la perfetta efficienza dell’arma attraverso la testimonianza di un esperto. Inoltre, la piena consapevolezza dell’imputato circa la natura clandestina dell’arma era stata desunta da un dettaglio singolare: il luogo di occultamento. L’arma, infatti, era stata ritrovata nel congelatore del frigorifero, un nascondiglio del tutto inconsueto che, unitamente alle dichiarazioni sospette dell’imputato sulle circostanze dell’acquisto, non lasciava dubbi sulla sua malafede.
Le Doglianze e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
Di fronte alla condanna confermata, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. La Suprema Corte, tuttavia, ha rilevato come tali motivi non fossero altro che una “pedissequa riproduzione” di quelli già esposti e puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello.
Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile. La Cassazione ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui i motivi di ricorso devono assolvere una funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata. Non possono essere una semplice riproposizione di questioni già vagliate, perché in tal caso risultano non specifici, ma solo apparenti. Un ricorso così formulato non stimola un vero e proprio controllo di legittimità, ma chiede implicitamente alla Corte di riesaminare il merito dei fatti, un’attività che le è preclusa.
La Discrezionalità del Giudice e la Misura della Pena
Un altro punto affrontato dalla Corte riguarda la determinazione della pena. L’imputato si era lamentato del trattamento sanzionatorio ricevuto. Anche su questo fronte, il ricorso è stato respinto. La Corte ha ricordato che la determinazione della misura della pena, nel rispetto dei limiti di legge, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, come stabilito dall’art. 133 del codice penale.
Questo potere non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la valutazione del giudice non sia palesemente arbitraria o basata su un ragionamento illogico. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente anche sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando elementi negativi come i precedenti penali dell’imputato (tra cui uno per rapina) e l’assenza di elementi positivi meritevoli di valutazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile per una serie di ragioni chiare e consolidate. In primo luogo, i motivi presentati erano una mera ripetizione di quelli d’appello, mancando di quella specificità critica necessaria per attivare il giudizio di legittimità. In secondo luogo, le valutazioni della Corte territoriale sui fatti – l’efficienza dell’arma e la consapevolezza dell’imputato – erano basate su prove concrete e sorrette da una motivazione logica e adeguata. Infine, le decisioni relative alla quantificazione della pena e alla negazione delle attenuanti generiche sono state ritenute espressione di un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, adeguatamente motivato e privo di vizi logici, e come tali non censurabili in Cassazione.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È, invece, un rigoroso controllo sulla corretta applicazione della legge. Per questo motivo, i motivi devono essere specifici, pertinenti e devono confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. La sterile riproposizione delle stesse argomentazioni non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà e della funzione deflattiva di tale sanzione.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Quando si limita a ripetere i motivi già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata. Tale ricorso è considerato non specifico ma solo apparente.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione del giudice sulla gravità della pena?
No, la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione a supporto è palesemente illogica, arbitraria o del tutto assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è dovuta a sua colpa, come nel caso di motivi manifestamente infondati o ripetitivi, viene anche condannato al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.