Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16188 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Benevento; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 17/10/2023 del tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso; COGNOME NOME che ha lette le conclusioni del difensore dell’indagata avv.to insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Lecce adito ex art. 324 cod. proc. pen. nell’interesse di COGNOME NOME, avverso il decreto di sequestro del Gip del tribunale di Lecce emesso il 22 agosto 2023, in relazione a reati ex art. 44 lett. c) DPR 380/01 e 181 Dlgs. 42/04 e 323 cod. pen. confermava il sequestro.
Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso mediante il proprio difensore COGNOME NOME, deducendo due motivi di impugnazione.
3. Con il primo deduce la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen,. 322 cod. proc. pen. e 92 disp. att. cod. proc. pen. Si contesta la decisione del tribunale circa la non necessaria notifica del provvedimento impositivo della misura cautelare reale qui contestata, nei confronti dell’istante, siccome terzo interessato. E si aggiunge che per iniziativa del P.M. sarebbe stata omessa la motivazione del decreto di sequestro in sede di esecuzione dello stesso, impedendo di conoscerne i presupposti, senza che lo stesso possa vantare un tale potere. Sarebbe errata anche la tesi per cui il terzo interessato non avrebbe il diritto in quanto tale di conoscere la data di fissazione della udienza di riesame. Né sarebbe sufficiente il rilievo per cui il diritto di difesa sarebbe stato comunque esercitato attraverso la proposta istanza di riesame.
4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 275 cod. pen.p. e il vizio di carenza di motivazione. Il tribunale avrebbe dedicato pochi passaggi al tema dedotto dalla difesa, inerente il rispetto del principio di proporzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile, stante il principio per cui in tema di misure cautelari reali, la mancata esecuzione o la mancata notifica del decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, che ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. ultimo comma va notificato all’interessato e quindi anche al terzo non indagato come tale, che abbia la disponibilità del bene temporaneamente vincolato, non determina alcuna nullità, né comporta l’inefficacia del decreto stesso, producendo soltanto l’effetto di ritardare la decorrenza del termine d’impugnazione da parte dell’interessato, poiché l’inefficacia consegue alla sola ipotesi di sequestro d’urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini previsti dall’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la trasmissione del verbale al pubblico ministero del luogo in cui il provvedimento è stato eseguito o in caso di mancata convalida del giudice nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ai sensi dell’art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen. (Sez. 3 – n. 4885 del 04/12/2018 Cc. (dep. 31/01/2019 ) Rv. 274851 – 01). Si è anche al riguardo osservato, più in generale, che il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato e la notifica del provvedimento è destinata solo a consentirne l’impugnazione. Ne consegue che il ritardo nella notifica, e quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l’effetto di differire la decorrenza del termine d’impugnazione per l’interessato, ma non dà luogo a nullità, perché non ne pregiudica l’intervento, l’assistenza o la rappresentanza (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016 Cc. (dep. 28/09/2016 ) Rv.
268585 – 01). E’ coerente quindi anche l’osservazione del tribunale per cui, attraverso la presentazione della istanza di riesame, si concretizza l’esercizio, inalterato, del diritto di difesa, una volta che l’interessato abbia conoscenza del provvedimento reale, con decorrenza del termine per proporre riesame da tale ultimo momento. Nel contempo e in linea con il sopra prospettato quadro, ove il terzo non abbia proposto riesame è corretto il rilievo, affermato in sede di legittimità, per cui in tema di misure cautelari reali, l’avviso di fissazione dell’udienza di riesame, oltre che al pubblico ministero e al difensore, deve essere notificato a colui che abbia proposto la relativa richiesta e non anche a tutti coloro che sarebbero legittimati a proporre l’impugnazione (Sez. 5, n. 19890 del 27/01/2012 Rv. 252519 – 01). Quanto alla deduzione critica relativa alla intervenuta apposizione di omissis sul provvedimento di sequestro da parte del pubblico ministero, da una parte non si allegano gli elementi a sostegno della riconduzione della attività di apposizione di omissis all’iniziativa del Pubblico Ministero, dall’altra, la ricorrente non si confronta con il corretto rilievo de tribunale per cui, proponendo riesame, la stessa aveva piena facoltà di prendere visione degli atti e quindi del provvedimento nella sua interezza, posto che, come noto, nelle procedure di riesame i diritti della difesa risultano tutelat adeguatamente dalla possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e, quindi, di estrarne copia informale; dall’altra ancora, non deduce, incorrendo in un vizio di genericità del motivo, se e in che misura, nonostante la possibilità di poter esercitare tale facoltà di presa visione e copia, sia stata pregiudicata nel completo esercizio RAGIONE_SOCIALE sue facoltà difensive in sede di riesame.
2. Quanto al secondo motivo, anche esso è inammissibile. La ricorrente, alla luce del riepilogo, incontestato, della censura proposta in tema di proporzionalità della misura, ha rapportato tale principio in particolare al dato della buona fede della medesima. Correttamente quindi, il tribunale ha innanzitutto valutato, per escluderla con ampia motivazione, che rimane qui incontestata, la assenza, ictu oculi, dell’elemento psicologico suddetto. Tale notazione rende ancor più pregnante l’ulteriore passaggio motivazionale con cui il collegio della cautela ha illustrato la macroscopicità RAGIONE_SOCIALE plurime violazioni edilizie e paesaggistiche, la imponenza degli abusi complessivamente considerati e l’altrettanto rilevante pericolo di aggravio del carico urbanistico in assenza dell’adozione di misure cautelari reali. In altri termini, stante il principio per cui in relazione ai requi della motivazione in genere, la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della
sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. COGNOME e altri, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, COGNOME ed altri, Rv. 191487), emerge che i giudici, avendo escluso l’unico dato espressamente dedotto in concreto dalla ricorrente in ordine all’invocato giudizio di proporzionalità, e avendolo motivatamente escluso ( la buona fede), hanno evidenziato la assoluta necessità e inevitabilità del sequestro quale unico strumento per fronteggiare un incombente e rilevante aggravio urbanistico, derivante dal complesso RAGIONE_SOCIALE opere abusive realizzate, con assenza, quindi, di ogni deficit di proporzionalità.
A tale riguardo è utile formulare ulteriori notazioni.
Il principio di proporzionalità, di origine convenzionale in tema di misure adottabili rispetto ad opere abusive sul piano edilizio e paesaggistico, richiede in astratto un equilibrio tra interessi generali e la salvaguardia dei diritt fondamentali dell’uomo, che paiono declinati, rispetto a misure funzionali alla confisca, sub specie del diritto di proprietà, e rispetto a provvedimenti di demolizione, sub specie del più specifico diritto all’abitazione.
Nel caso in esame, rileva la misura del sequestro impeditivo, che, si noti bene, diversamente dai provvedimenti di confisca o demolizione già di per sé implica un ridotto limite all’utilizzo del bene vincolato, siccome limitato nel tempo.
Nel caso concreto, inoltre, nessuna deduzione è stata formulata rispetto a personali e peculiari esigenze inerenti la proprietà o il diritto di abitazione. E si rammenta, in proposito, che il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e Cost. e all’art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l’ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente (Sez. 3 – , n. 48021 del 11/09/2019 Cc. (dep. 26/11/2019 ) Rv. 277994 – 01).
Quanto al diritto di proprietà, rispetto ad un sequestro impeditivo esso appare suscettibile di sacrificio non nella sua integrità, posto che la misura non mira a sottrarre definitivamente il bene bensì a limitarlo nelle sole correlate facoltà di disporre della cosa, e solo per un tempo comunque limitato; rispetto a tale prospettiva, egualmente non risultano dedotte in concreto peculiari esigenze d’uso che avrebbero inciso negativamente sulla proporzionalità del sequestro.
Ma soprattutto, a fronte di un’ipotesi inerente opere radicalmente abusive, come tali determinanti la nullità degli atti traslativi e quindi l’insussistenza del titol capo ad acquirenti dell’immobile illecito, non emerge in capo a terzi un problema di proporzionale compressione della proprietà privata, quale che sia la facoltà che se ne intenda valorizzare, emergendo piuttosto eventuali profili risarcitori tra le parti, a fronte di un sequestro impeditivo, quale quello in esame, che non mira alla realizzazione di alcuna ipotesi di confisca del bene e dell’area di sedime, non prevista per meri abusi edilizi quali quelli del caso in esame, allo stato estraneo,
alla luce, a quanto pare, dei capi di incolpazione, pur a fronte di imponenti interventi edili che appaiono stravolgere l’assetto urbanistico, edilizio e paesaggistico dell’area -, ad ipotesi di lottizzazione abusiva.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 10/04/2024.