Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41474 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41474 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATTOLICA ERACLEA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Agrigento Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente, in replica alle conclusioni del Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Agrigento quale giudice del riesame -ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP presso lo stesso Tribunale in data 29/05/2025 nei confronti di NOME COGNOME e avente a oggetto un’ar ea sita in Eraclea Minoa, INDIRIZZO, di proprietà dello stesso ricorrente, interessata da un progetto esecutivo per lavori di consolidamento del costone a salvaguardia della zona archeologica e dell’abitato.
Nella motivazione dell’ordinanza il Tribunale ha premesso che un costone oggetto dei lavori di consolidamento era stato interessato da una frana, che aveva danneggiato le prospicienti abitazioni; il Tribunale ha quindi esposto che i lavori erano stati approvati definitivamente il 15/12/2016 con il decreto n.557 del Commissario per il contrasto del rischio idrogeologico della Regione Sicilia,
riguardante due aree di intervento, la seconda delle quali oggetto del crollo in questione.
Ha poi osservato che, sulla base della relazione dei consulenti tecnici nominati dal p.m., i calcoli effettuati per il dimensionamento delle barriere paramassi non erano corretti e che, pertanto, le ipotesi in ordine alle dimensioni del blocco che poteva distaccarsi dal fronte lapideo non erano giustificate, concludendone che le opere progettate e realizzate non erano congruenti con le condizioni geomeccaniche del costone lapideo.
Il Collegio ha quindi osservato -quanto al presupposto del fumus commissi delicti -che risultava provato che, in data 06/02/2014, si era verificato un crollo di materiale lapideo di notevole entità, distaccatosi dal costone roccioso e che aveva raggiunto le abitazioni sottostanti provocando danni materiali; emergendone, quindi, la sussistenza di elementi idonei a configurare il reato di cooperazione colposa in disastro idrogeologico (frana colposa), essendo il verificarsi dell’evento prevedibile e preveni bile mediante la predisposizione di adeguate barriere o di altri sistemi di mitigazione e, comunque, mediante l’adozione di un progetto tecnicamente corretto e completo e che avesse tenuto conto della complessità ambientale del luogo.
In ordine al presupposto del periculum in mora, ha ritenuto che il giudice procedente avesse correttamente valutato l’elevata pericolosità geomorfologica dell’area a valle per effetto del massiccio interessamento del dissesto sul costone roccioso, con conseguente sussistenza di un pericolo attuale e concreto per l’incolumità pubblica, ravvisando il suddetto presupposto sulla base della concreta possibilità che il mantenimento dello status quo dei luoghi potesse favorire la reiterazione di crolli e della potenziale lesività degli stessi per beni e persone, in tal modo aggravando le conseguenze del reato contestato.
Il Tribunale ha quindi ritenuto infondata la richiesta di riesame, fondata sul dato che l’immobile nella disponibilità del ricorrente non sarebbe stat o interessato dagli eventi franosi e non sarebbe rientrato nelle aree a pericolosità e rischio.
Specificamente, ha rilevato che -sulla base degli accertamenti tecnici effettuati -era emersa la grave compromissione delle condizioni statiche del costone roccioso sovrastante la INDIRIZZO, stante la presenza di elementi lapidei in equilibrio instabile e che l’ordinanza sindacale con cui era stato consentito il transito in INDIRIZZO e l’utilizzo del fabbricato sito al INDIRIZZO era stata adottata senza tenere conto del fatto che le condizioni del costone non si erano ancora stabilizzate.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. -la violazione dell’art.321 cod.proc.pen., dell’art.42 Cost. e dell’art.1 del protocollo addizionale alla CEDU.
Ha dedotto che l’ordinanza impugnata aveva confermato il sequestro preventivo in assenza dei presupposti di legge in quanto non era stato accertato alcun concreto e attuale pericolo per la pubblica incolumità e la pericolosità era stata genericamente ancorata a un crollo avvenuto nel febbraio del 2024, nel quale nessun masso staccatosi dal costone aveva interessato né la casa e nemmeno il terreno circostante alla proprietà del ricorrente; evidenziando come, dalla relazione tecnica di parte depositata in sede di riesame, emergesse che tale immobile non fosse soggetto al rischio di crollo del costone; deducendo, pertanto, la carenza dei necessari requisiti di attualità, concretezza e specificità del periculum in mora.
In particolare, ha dedotto che il provvedimento impugnato aveva omesso di motivare sul contenuto dell’ordinanza n.26 del 2024 del Comune di Cattolica Eraclea, autorizzativo dell’uso del INDIRIZZO di INDIRIZZO; deducendo che il sequestro sembrava essere stato disposto per sostanziali esigenze di protezione civile e non per esigenze probatorie e di prevenzione, in tal modo snaturandosi la funzione dei provvedimenti cautelari reali; esponendo altresì che il provvedimento, non contenendo un termine finale per la sua esecuzione, doveva intendersi emesso in violazione del principio di proporzionalità e quindi del diritto dell’Unione Europea e della CEDU.
Con il secondo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. -la carenza e assenza di motivazione su elementi decisivi.
Deduceva che il Tribunale del riesame aveva omesso ogni valutazione in ordine: alla specificità del sito dell’immobile di proprietà del ricorrente rispetto all’area di crollo; alla mancata considerazione del fatto che il costone sovrastante l’immobile era caratterizzato da diversa altezza e composizione rispetto a quelli da cui erano caduti i massi; alla mancata considerazione del fatto che la relazione redatta su incarico del p.m. non conteneva sufficienti indicazioni geomeccaniche sulla possibilità di crolli nel suddetto sito; al fatto che la caduta era avvenuta nel febbraio 2024; all’esistenza di misure di prevenzione adottate dal ricorrente; alla relazione tecnica allegata alla richiesta di riesame.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa del ricorrente ha fatto pervenire memoria in replica alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve premettersi che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento -come nel caso in esame – anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286552; Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691).
Ciò premesso, ai sensi dell’art.325, comma 1, cod.proc.pen., le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame all’esito del procedimento regolato dall’art.324 cod.proc.pen. possono essere impugnate per cassazione unicamente per violazione di legge.
Sul punto, sulla base dell’interpretazione della Suprema Corte, il sintagma «violazione di legge» va inteso come riferito agli errores in iudicando ovvero agli errores in procedendo (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Precisandosi che il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; in senso conforme, Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 n. 610, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608); non rientrando quindi nell’ambito dei vizi deducibili quello della illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, 226710).
Sulla base di tali presupposti, deve quindi ritenersi che le doglianze proposte dall’odierno ricorrente non siano riconducibili a vizi di violazione di legge.
Difatti, le censure contenute nel ricorso -pur essendo state prospettate come violazioni di legge in relazione all’art.321 cod.proc.pen. e all’art.1 del protocollo addizionale alla CEDU -mirano, in realtà, a provocare una nuova valutazione in punto di sussistenza dei requisiti di concretezza e attualità del periculum in mora.
Mentre, sul punto e in riferimento ai principi sopra esposti, non si ravvisa nel caso in esame alcun difetto di motivazione astrattamente censurabile mediante il ricorso per cassazione; avendo il Tribunale del riesame compiutamente indicato gli elementi di pericolosità giustificativi del sequestro, facendo riferimento agli accertamenti tecnici operati su incarico del p.m. (e ritenuti, sulla base del principio del libero convincimento, come maggiormente attendibili rispetto alle conclusioni della richiamata consulenza di parte) sia alla non rilevanza dell’ordinanza sindacale del 13 giugno 2024, pure richiamata dalla difesa, che -sulla base della parte motiva dell’ordinanza impugnata era stata adottata senza che le condizioni del costone si fossero stabilizzate ovvero monitorate con sistemi geotecnici.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 16/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME