Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40700 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40700 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a SPILIMBERGO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d’appello di Trieste vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 20 luglio 2021 il Tribunale di Pordenone ha affermato la responsabilità di NOME NOME – con condanna alla pena di mesi sei di reclusione e mille euro di multa – per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo (così qualificata la originaria imputazione di detenzione di arma clandestina).
Il fatto oggetto di giudizio consiste nel possesso – accertato in data 19 dicembre 2017 di una carabina marca Diana TARGA_VEICOLO avente caratteristiche meccaniche alterate, meglio descritta nel capo di imputazione.
In motivazione si evidenzia, in sintesi, che: a) la carabina era nella disponibilità di COGNOME NOME ed era custodita all’interno della abitazione ove costui soggiornava dopo la separazione coniugale; b) l’immobile era quello detenuto in precedenza, fino al momento del decesso avvenuto nel 2014, dal padre dell’imputato nella qualità di custode presso il RAGIONE_SOCIALE; c) la carabina era stata regolarmente punzonata come arma ad aria compressa di libera vendita ma le verifiche peritali hanno accertato l’avvenuta sostituzione della molla originaria con altra potenziata, sì da assumere le caratteristiche di arma comune da sparo.
Quanto alla consapevolezza – in capo all’imputato – della avvenuta modifica strutturale e funzionale dell’arma, il Tribunale rileva che l’arma risulta acquistata nel 2002 proprio dal NOME NOME e non dal genitore. Inoltre, l’arma era custodita unitamente ad altro fucile TARGA_VEICOLO di cui l’imputato risulta regolare detentore (nonchØ unitamente ad altra pistola ad aria compressa). Il tempo decorso dal decesso del padre (piø di tre anni dal rinvenimento) e le modalità di conservazione depongono in modo univoco per l’avvenuto utilizzo dell’arma da parte dell’imputato, con piena consapevolezza delle alterazioni strutturali.
La Corte di Appello di Trieste, con sentenza emessa in data 11 dicembre 2024 ha
confermato la decisione emessa in primo grado.
I punti della sentenza di primo grado oggetto della impugnazione sono rappresentati da: a) la modifica della qualificazione giuridica del fatto; b) il coefficiente psicologico del reato.
Quanto al primo tema la Corte territoriale evidenzia che nel caso di specie la variazione ( in bonam ) della qualificazione giuridica era ampiamente prevedibile, date le caratteristiche dell’arma (munita di matricola), il che esclude ogni reale pregiudizio al diritto di difesa.
Quanto al secondo tema si ritiene pienamente condivisibile il ragionamento espresso nella decisione di primo grado. Si aggiunge che gli oggetti rinvenuti nella abitazione dell’imputato testimoniano il costante e recente esercizio – da parte di costui – dell’attività di cacciatore. Tra le munizioni rinvenute vi erano anche quelle per la carabina, e da ciò risulta confermato l’assunto secondo cui l’imputato era solito utilizzare entrambi i fucili rinvenuti (quello regolarmente censito e la carabina oggetto di alterazione).
3.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME NOME.
Il ricorso Ł affidato a quattro motivi, qui sintetizzati nei limiti di necessità per la decisione.
3.1. Al primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 521 cod.proc.pen. (anche in riferimento ai contenuti dell’art. 6 Conv. Edu) in punto di diversa qualificazione giuridica del fatto.
Si afferma che il fatto per cui Ł stato condannato NOME sarebbe ontologicamente diverso da quello contestato. La modifica sarebbe stata radicale e tale da incidere sulla effettività del diritto di difesa.
3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento all’elemento oggettivo del reato.
In particolare, il ricorrente rappresenta che COGNOME NOME Ł titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia, aspetto che facoltizzava il possesso della carabina intesa quale arma comune da sparo. Al piø poteva ipotizzarsi la violazione dell’obbligo di denunzia di cui all’art.38 TULPS.
3.3. Al terzo e quarto motivo si introducono doglianze in punto di ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato. Si ritiene, in particolare, di individuare plurimi vizi della motivazione.
Si ritiene non sorretta da adeguata motivazione l’affermazione per cui l’imputato era solito utilizzare entrambe le armi lunghe in suo possesso, a fini di caccia, posto che trattasi di mera supposizione sfornita di riscontri oggettivi.
Si rievocano aspetti dell’istruttoria che sarebbero stati sottovalutati, tra cui la circostanza secondo cui la carabina era stata ceduta da NOME al padre NOME nell’anno 2012. Inoltre, l’arma in questione (ad aria compressa) non sarebbe legalmente utilizzabile per uso caccia.
Ed ancora si afferma che anche in ipotesi di utilizzo saltuario dell’arma l’imputato non aveva certo le cognizioni tecniche per rendersi conto dell’avvenuta alterazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, peraltro reiterativi delle doglianze esaminate senza vizi logici o giuridici nella decisione impugnata.
Quanto al primo motivo va ribadito che la diversa – e piø favorevole – qualificazione
giuridica del fatto Ł avvenuta a seguito dello sviluppo delle conoscenze acquisite in contraddittorio sulle caratteristiche dell’oggetto (la carabina) il cui possesso Ł stato ab initio contestato. Vi Ł pertanto totale assenza di pregiudizio per la difesa, stante la concreta prevedibilità del mutamento di qualificazione, tale da escludere le violazioni di legge – o convenzionali – ipotizzate dal ricorrente (v. in particolare Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 – 01); del resto, il ricorrente ha potuto ampiamente difendersi anche nella sede di merito.
Quanto al secondo motivo, va rilevato che la difesa muove da una erronea interpretazione in fatto e in diritto dei contenuti delle decisioni di merito. Proprio l’esistenza della abilitazione al porto del fucile per uso caccia ha consentito al COGNOME di andare esente da ogni pregiudizio penale per il fucile TARGA_VEICOLO legalmente denunziato, ed Ł dunque stata oggetto di considerazione da parte dei giudici del merito. Quanto alla carabina Ł invece pacifico che la stessa non sia stata mai denunziata quale arma comune da sparo (proprio perchØ la sua caratteristica originaria era di arma ad aria compressa di libera vendita), il che determina la pacifica applicazione delle disposizioni incriminatrici in tema di detenzione abusiva di arma comune da sparo (v.Sez. 1, n. 18150 del 04/04/2014, Pasini, Rv. 258910 01).
Quanto al terzo e quarto motivo va rilevato che la difesa introduce – essenzialmente – una non consentita domanda di rivalutazione di aspetti in fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.
Sono stati infatti valutati plurimi indicatori logici quanto al tema della consapevolezza in capo al ricorrente – dell’avvenuta alterazione dell’arma, in modo del tutto rispondente ai canoni della prova indiziaria di cui all’art.192 comma 2 cod. proc. pen.
In particolare, il ricorrente non si confronta con il dato storico del possesso di munizionamento per la carabina «modificata», aspetto che data la distanza cronologica dal decesso del padre, avvalora in modo univoco l’utilizzo dello strumento per uso caccia. Il divieto di legge citato nel ricorso non può dirsi un ostacolo logico al ragionamento seguito nella decisione impugnata, atteso che – per l’appunto – l’arma in questione aveva raggiunto, come dimostrato in sede di verifica peritale, una potenza del tutto sufficiente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 24/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME