Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20218 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni della difesa dell’imputato, che insiste nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Foggia, previa convalida, ha disposto a carico di NOME COGNOME, indagato per fattispecie in materia di stupefacenti, il sequestro preventivo di 185.000,00 euro.
Avverso il decreto di sequestro preventivo è stato proposto nell’interesse dell’indagato ricorso per saltum, ex art. 321 comma 2, cod. proc. pen., fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce la violazione di legge consistente nel difetto assoluto di motivazione in merito al periculum in mora, necessitante anche nel caso di sequestro disposto ex art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990.
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ammissibile ex art. 325 cod. proc. pen., in quanto deducente, quale violazione di legge, un difetto assoluto di motivazione in merito al periculum in mora, è infondato (il vizio di violazione di legge, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ricornprende difatti sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice, si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692, nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 28812 del 17/05/2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 32895 del 06/07/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893).
In primo luogo, deve darsi risposta affermativa al quesito di diritto in ordine al se i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca in casi particolari, di cui all’art. 240-bis cod. pen., cui fa rinvio l’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti, debbano contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla
definizione del giudizio, negli stessi termini in cui la Suprema Corte ha dato risposta affermativa a medesimo quesito di diritto in relazione al citato art. 240bis e al sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all’art. 416-bis comma 7, cod. pen. (il riferimento è a Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810).
2.1. Come chiarito da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, NOME, Rv. 281848, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose delle quali la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazion costituiscano reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l’onere motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, nelle more del giudizio (la sentenza è stata emessa in una fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato).
2.2. COGNOME La COGNOME citata sentenza COGNOME «NOME» COGNOME ha seguito COGNOME un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., fornendo un paradigma interpretativo di ordine generale, applicabile al sequestro preventivo funzionale a qualsiasi tipo di confisca e avente a oggetto qualsiasi tipo di bene (tranne le cose la fabbricazione, l’uso, il porto, l detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato di per sé), poiché derivato dalla lettura in massima espansione del principio di proporzionalità, già richiamato, scaturente dal combinato disposto degli artt. 3 e 42 Cost., canoni centrali del nostro ordinamento.
2.3. Sicché, l’obbligo motivazionale relativo al periculum in mora imposto dalla sentenza «NOME», deve ritenersi esteso anche al sequestro preventivo funzionale alla confisca in casi particolari, di cui all’art. 240-bis cod. pen., cui rinvio l’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, così come già ritenuto, in merito tanto a tale sequestro quanto a quello funzionale alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., dalla citata Sez. 5, n. 44221 del 2022, «Poerio», che, in linea con l’interpretazione di cui innanzi, richiama Sez. 6, n. 32582 del 5/7/2022, COGNOME, Rv. 283619, la quale ha sostenuto tale opzione prendendo le distanze da alcuni primi distinguo (cfr. la sentenza Sez. 6, n. 12513 del 23/2/2022, COGNOME, Rv. 283054) tendenti a limitare la portata espansiva del precet interpretativo di garanzia proposto dalle Sezioni Unite «NOME».
La sentenza «Guerra» ha difatti ritenuto che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubbli amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare – nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale – alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza. È stata ancora una volta ribadita la necessità di escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa cosi come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro.
A sostegno dell’interpretazione di cui innanzi, anche la sentenza «Guerra» ha valorizzato la circostanza per cui le Sezioni Unite «NOME» hanno rimarcato che l’iniziativa cautelare non può prescindere dalle indicazioni argomentative che giustificano l’anticipazione della tutela giacché « il solo fatto che gli effet misure limitative di diritti dell’imputato (ordinariamente condizionati all’affermazione di responsabilità o comunque all’accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, non può non comportare un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del fumus del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la cornplementarietà dei due profili».
In tale prospettiva, e in un’ottica inevitabilmente generale, infatti, le stesse Sezioni Unite hanno evidenziato il paradosso che deriverebbe da una tesi alternativa a quella qui proposta: affermare che possa bastare sempre, in caso di sequestro finalizzato alla confisca, la motivazione in ordine alla riconducibilità del bene tra le categorie di cose oggettivamente suscettibili di confisca, significherebbe semplicemente motivare ciò che è richiesto, né più né meno, ai fini della misura finale, in tal modo annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio, con la conseguenza che la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare ipso iure il sequestro.
Tale prospettiva logico-ermeneutica ha valenza generale, nell’ottica delle Sezioni Unite, a prescindere dalla fattispecie concreta risolta (in quel caso, relativa al sequestro funzionale alla confisca del profitto ex art. 240 cod. pen.) e «soffre» l’unica eccezione delle cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato di per sé, per le quali la
sentenza «NOME» ha chiarito che l’onere motivazionale può essere soddisfatto dal riferimento alla sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili.
Orbene, premesso quanto innanzi, nel merito cassatorio, deve rilevarsi l’infondatezza della doglianza deducente il difetto assoluto di motivazione in merito al periculum in mora sotteso al sequestro per sproporzione disposto ex artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990.
Il relativo iter logico-giuridico, in linea con l’approdo interpretativo di c innanzi, emerge, laddove, ancorché implicitamente, dopo aver evidenziato che trattasi di somma di denaro suscettibile di essere dispersa o sottratta, il G.i.p. ha illustrato, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, facendo perno sulla suddivisione dei 185.000,00 euro in dieci involucri e sul loro occultamento in una intercapedine ricavata all’interno di una cassetta di derivazione di un impianto elettrico.
In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 marzo 2024
COGNOME