L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dall’inammissibilità del ricorso, un tema cruciale nella procedura penale. Quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, le ripercussioni per il ricorrente possono essere non solo la conferma della decisione precedente, ma anche significative sanzioni economiche. Questo caso specifico illustra come la legge sanzioni l’abuso dello strumento processuale, condannando chi propone un ricorso infondato al pagamento delle spese e di una somma aggiuntiva.
Il Caso in Esame: Un Appello Davanti alla Suprema Corte
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente ha deciso di impugnare tale decisione davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, il percorso del suo ricorso si è interrotto prima ancora che i giudici potessero esaminarne il merito.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questo significa che l’appello non possedeva i requisiti di legge necessari per essere discusso e deciso nel merito. La declaratoria di inammissibilità non è una valutazione sulla colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma un giudizio tecnico-giuridico sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta è stata la chiusura del procedimento in questa fase preliminare.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità non è stata priva di conseguenze. La Corte, applicando rigorosamente la normativa vigente, ha condannato il ricorrente a sostenere due tipi di oneri economici:
- Pagamento delle spese processuali: Il ricorrente deve farsi carico dei costi sostenuti dallo Stato per il procedimento.
- Versamento di una sanzione pecuniaria: È stata inoltre disposta una condanna al pagamento di una somma pari a 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La base giuridica della decisione risiede nell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la stessa norma prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a meno che il ricorrente non dimostri di non avere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nel caso di specie, la Corte ha fatto riferimento anche alla sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale, che ha consolidato questo principio. I giudici non hanno ravvisato alcuna assenza di colpa da parte del ricorrente, ritenendo quindi doverosa l’applicazione della sanzione nella misura di 3.000 euro, considerata equa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai gradi più alti come la Cassazione, è un diritto che deve essere esercitato con responsabilità. La presentazione di un ricorso manifestamente inammissibile non è un’azione neutra, ma un comportamento che la legge sanziona per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose che sovraccaricano il sistema giudiziario. Per i cittadini e i loro difensori, la lezione è chiara: prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione, è indispensabile una valutazione attenta e scrupolosa dei presupposti di ammissibilità, per evitare di incorrere in conseguenze economiche anche pesanti, che si aggiungono all’esito sfavorevole del giudizio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali sostenute per il procedimento.
Viene sempre applicata una sanzione pecuniaria in aggiunta alle spese processuali?
Sì, la legge prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria a meno che non venga ravvisata un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Nel caso specifico, la Corte non ha riscontrato tale assenza di colpa e ha imposto una sanzione di 3.000 euro.
A chi viene destinata la somma della sanzione pecuniaria?
La somma è versata in favore della Cassa delle ammende, un ente statale che utilizza questi fondi per finanziare progetti volti al miglioramento del sistema penitenziario e al reinserimento sociale dei detenuti.