Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1936 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1936 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLANETA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/06/2025, il Tribunale di Taranto ha rigettato la richiesta di riesam formulata nell’interesse di COGNOME NOME NOME confermato il sequestro preventivo dell’are interna e esterna di un capannone industriale, disposto in relazione alla contestazione provvisor del reato di cui all’art.256 D.Ivo 152/2006, per aver effettuato un’attività di raccolta incont di rifiuti pericolosi e non pericolosi e in relazione alla contestazione del reato di cui al D.Ivo n.139/2006, per omessa presentazione della SCIA in ordine allo svolgimento di attività soggetta ai controlli di prevenzione degli incendi.
Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l’indagato COGNOME NOME, affidando il ricorso a due motivi.
2.1. GLYPH Con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine al fumus delictí, rappresentando che la presenza del materiale nell’area interna e esterna del capannone è compatibile con il tipo di attività lavorativa e produttiva ivi svolta di meccanica e carpe Precisa che gli pneumatici, i serbatori, i pezzi di ricambio, i fusti e le batterie erano accu temporaneamente per essere destinati a successiva lavorazione e non erano in stato di abbandono.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo lamenta carenza e vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla valutazione di documentazione che comprova l’attività di manutenzione meccanica e di carpenteria svolta all’interno del capannone. Il capannone era adibito all produzione di pezzi meccanici e meccanismi e al loro stoccaggio per il futuro utilizzo. Deduce pertanto l’illegittimità della qualificazione giuridica del fatto contestato, trattando accumulo temporaneo di rifiuti.
2.3. GLYPH Con il terzo motivo deduce carenza di motivazione sul periculum in mora, non avendo il giudice considerato la presenza di misure antiincendio, né valutato la possibilità disporre un sequestro limitato all’area interessata dall’illecito.
2.4. GLYPH Con il terzo motivo lamenta violazione dei principi di proporzionalità adeguatezza, ribadendo che la misura cautelare è stata disposta sull’intero capannone, con conseguente paralisi dell’attività aziendale ivi svolta.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiarar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Le prime due doglianze sono manifestamente infondate.
Si premette che, in tema di sequestro preventivo, la verifica sulle condizioni di legitt della misura cautelare, da parte della Corte di cassazione, senza risolversi in anticipata decisio della questione di merito, deve incentrarsi sul controllo della compatibilità fra la fatt concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell’antigiuridicità pe
del fatto (Sez. U, n. 6 del 27/03/1992, COGNOME, Rv. 191327). Sia in sede di giudizio di riesa dunque, che in sede di legittimità, se non è consentito verificare l’effettiva sussistenza del reato, è doveroso accertare se il fatto contestato sia sussumibile in una fattispecie astratt reato, sia pure nell’ottica di sommarietà e di provvisorietà, propria della fase delle ind preliminari (Sez. U, n. 3713 del 23/09/1994, COGNOME, Rv. 199471). E invero, la misura cautelar reale attiene a cose alle quali viene attribuito un tasso di pericolosità, poiché esse si ricol alla commissione di un reato, onde la conservazione del sequestro, volto a limitare la liber disponibilità dell’oggetto, prescinde da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell’a (Sez. 6, n. 3590 del 26/11/1993 Cc. (dep. 07/02/1994) Rv. 196629) ma richiede, in termini di indispensabilità, l’accertamento, nella fattispecie concreta in esame, della configurabili connotati di illiceità penale.
Inoltre, si ribadisce che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale ammesso dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge e non per vizio della motivazione e travisamento della prova. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione “violazione di legge” rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “i procedendo”. Non vi rientra invece l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata ne giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui al e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, COGNOME).
1.2. Nel caso in disamina, il giudice ha descritto lo stato di degrado dei luogh rinvenimento di una notevole quantità di materiale eterogeneo, accatastato direttamente sulla pavimentazione o in contenitori di fortuna privi di codici identificativi, o all’interno di un ricolmo di materiale di scarto, il rinvenimento di veicoli industriali in pessimo stato d’ presenza di oli esausti senza impianti di raccolta, l’assenza di registri di carico e di sc l’attività di autoriparazione abusiva svolta nei locali anche in assenza delle necessarie caut antincendio, tanto con riferimento all’attività prevalente esercitata dall’impresa, quanto riferimento all’attività secondaria. Il giudice a quo ha, inoltre, escluso nel caso di spec , cket per la eterogeneita .emateriale sia per le modalità di detenzione, che il materiale rinven fosse destinato ad operazioni di smaltimento o di recupero al fine dell’immediato riutilizzo, essendo, peraltro, la ditta autorizzata a tale tipo di attività, considerato che l’oggetto della ditta non comprende l’attività di autoriparazione, che deve essere qualificata come abusiva Né in giudizio è stata comprovata la sussistenza di una sede diversa da quella principale. Ne segue che la presenza di fusti contenenti oli esausti e di batterie esauste non è affatto compatib con le deduzioni difensive, non potendo legittimamente svolgersi l’attività di carpenteri manutenzione meccanica all’interno del capannone.
Anche a prescindere da tali rilievi, il giudice a quo ha preso visione delle fotografie i e uso che gli eterogenei oggetti, accatastati all’interno e all’esterno del capannone e cattivo stato di conservazione, potessero essere destinati a un successivo utilizzo.
Trattasi di impianto argomentativo a sostegno del decisum che, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logich del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e superare lo scrutinio di legittimità, a fronte di doglianze che ripropongono le stesse ragioni esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito e che risultano carenti della necessar correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849)
2. Quanto al periculum in mora, si osserva che il c.d. periculum in mora deve essere inteso in senso oggettivo e cioè come probabilità di danno futuro in conseguenza dell’effettiv disponibilità materiale o giuridica della cosa. Il pericolo può derivare non solo dalla potenzi della res oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all’interesse protetto dal norma penale (Sez.6, n. 32617 del 28/04/2006, Rv. 234764) ma anche dalla semplice possibilità che essa contribuisca ad agevolare la commissione di ulteriori reati. Nel caso disamina il giudice a quo, con motivazione che non può certo tacciarsi di illogicità, ha evidenzi che, in ragione della perdurante operatività dell’attività aziendale del ricorrente, abusivamente e senza le necessarie cautele antincendio, le conseguenze dei reati ipotizzati ben potrebbero essere aggravate o protratte, potendo essere incrementati i cumuli di rifiuti rinven e in stato di abbandono. Inoltre, sotto il profilo della concretezza e attualità del peric giudice ha evidenziato che l’attività di accumulo e deposito di rifiuti non occasionale, perdur nel tempo e interessava l’intero capannone industriale, sia nella sua parte interna che lungo perimetro esterno.
3. Infine, in ordine alla quarta doglianza, si ribadisce che in tema di confisca di cose se per la commissione del reato, è necessaria la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificand la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalit rispetto alla finalità della stessa (Sez. 6, n.17763 del 13/12/2018, Rv. 275886 – 01). Nel caso disamina, il giudice ha evidenziato che l’intero capannone industriale, sia all’interno all’esterno, era destinato all’attività illecita, escludendo che il materiale di scarto ivi fosse riconducibile ad un’attività di autoriparazione svolta, per altro, in maniera abusiva, essendo il suddetto capannone neppure una sede secondaria della ditta del ricorrente.
4.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 21/11/2025 Il Consigliere estensore
Il Presidente