Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/02/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona in data 8 gennaio 2024, che ha disposto il sequestro preventivo della società RAGIONE_SOCIALE, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni fino alla concorrenza di euro 8.914.112, nei confronti di COGNOME in relazione a plurimi reati di concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti e di omessa dichiarazione dei redditi.
Ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando cinque motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, la difesa censura la ritenuta sufficienza della mera astratta configurabilità del reato, senza il doveroso scrutinio sulla tenuta dell’apparato indiziario.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce l’erroneità della qualificazione come amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, che non ne era neppure socio e che – a fronte di fatturazioni per decine di milioni di euro nell’arco di un trienni – si sarebbe limitato a disporre di una minima parte dei fondi della società per acquisti personali, tramite operazioni tracciabili (ciò che non potrebbe ritenersi una tipica attività gestoria, in difetto peraltro dei requisiti di continuatività e occasionalità),
2.3. Il terzo motivo è diretto a rilevare l’omessa disamina di decisive doglianze difensive, con le quali, allegando documentazione bancaria, si era indicata l’identità del probabile amministratore di fatto.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole dell’affermazione secondo cui le modalità di esecuzione del sequestro, ricaduto in concreto anche su beni di familiari del ricorrente, fossero state considerate estranee al giudizio di riesame.
2.5. Con il quinto motivo, si eccepisce la mancata motivazione in ordine a concrete e attuali esigenze cautelari.
2.6. Sono stati presentati motivi nuovi, diretti a censurare la nullità dell’ordinanza impugnata, per violazione degli artt. 110 cod. pen., 253 cod. proc. pen. e 5-8, d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus per quel che attiene alla qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto,
tenuto del mancato scrutinio delle allegazioni difensive (in particolare, per quel che attiene alla cronologia degli acquisti immobiliari stigmatizzati dagli inquirenti, precedenti alla costituzione di RAGIONE_SOCIALE);
poiché sarebbero state totalmente disattese le tesi del ricorrente vòlte a rilevare come le operazioni contestate avrebbero avuto la natura di mere compensazioni valutarie.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente.
Il Tribunale del riesame, premessa la fisiologica fluidità della piattaforma investigativa, ha offerto una compiuta ricostruzione della vicenda, previa sua
adeguata contestualizzazione in uno scenario assai più ampio di plurime cartiere destinate a fornire false fatturazioni ad imprenditori cinesi (al fine di trasferire sine titulo il denaro in madrepatria) e italiani (con restituzione della provvista in contanti, al netto delle spese, per intuibili finalità di evasione fiscale). Si evidenzi in particolare, sulla base delle fonti documentali e dichiarative, la fittizietà RAGIONE_SOCIALE, priva di qualsiasi risorsa operativa, e il suo pieno inserimento nell’articolato meccanismo illecito sopra accennato, con emissione di centinaia di fatture per importi complessivi di decine di milioni di euro, nonché il ruolo di dominus effettivo in capo al ricorrente, unico beneficiario nel periodo in considerazione degli acquisti effettuati dalla società e dunque, quantomeno in parte qua, diretto gestore delle risorse sociali (pp. 2-4).
In tema di misure reali, ove il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge, risulta pertanto congruamente illustrato il percorso logicogiuridico dei giudici della cautela in ordine al fumus commissi delicti per l’adozione del sequestro preventivo, che, non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., necessita dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato, senza limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospetta dall’accusa (cfr., Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278152; Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276283; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272927). La difesa, in sede di discussione, ha stigmatizzato la asserita traslazione, anche per quel che concerne l’apparato motivazionale, dei presupposti del sequestro probatorio, separatamente disposto, in ordine anche al vincolo cautelare che qui occupa. In realtà, ferma restando la funzione non sovrapponibile dei due istituti, appare evidente dalla lettura dell’ordinanza impugnata come i giudici del merito abbiano proceduto, nei limiti dei già descritti standard probatori e nei termini sopra riassunti, a una disamina non superficiale della serietà del compendio indiziario. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I motivi sono dunque non consentiti, laddove diretti in concreto a censurare la motivazione, e Eisulterebberdlcomunque manifestamente infondati.
Il terzo motivo e il quinto motivo risultano anch’essi non consentiti, essendo surrettiziamente diretti a contestare il percorso argomentativo sotto l’abito della violazione di legge, e comunque insuperabilmente generici per aspecificità, avuto riguardo alla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Il Tribunale dorico, infatti, contrariamente alle prospettazioni del ricorrente, ha in primo luogo registrato le doglianze dell’indagato. Quindi, successivamente, da un lato, ha compiutamente valutato l’alternativa ricostruzione difensiva,
reputandola implausibile, avuto riguardo alla labilità degli elementi a carico del tale NOME COGNOME e alla ambivalenza inferenziale dei bonifici su banche cinesi, circostanza pienamente compatibile con l’ipotesi accusatoria (p. 4); dall’altro, ha chiarito come il rischio di dispersione potesse essere desunto da elementi oggettivi, «considerata la accertata disponibilità di conti bancari in Cina mediante i quali agevolmente operare trasferimenti di risorse patrimoniali», tenuto conto del quadro di reiterate e complesse condotte fraudolente in cui si sarebbe mosso l’indagato (pp. 4-5). Nessuna violazione di legge, anche sub specie di carenza di motivazione, appare dunque sussistere.
L’inammissibilità del ricorso, limitatamente alle censure sopra indicate, travolge anche, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., i motivi aggiunti presentati dal medesimo ricorrente in diretta connessione con le stesse, indipendentemente dal fatto che il ricorso non sia integralmente inammissibile, perché contenente altri motivi immuni da tali vizi (cfr. Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387). Peraltro, le nuove doglianze risulterebbero anch’esse non consentite, dal momento che presuppongono una rilettura della piattaforma investigativa impossibile nel giudizio di legittimità, ed aspecifiche, laddove obliterano i passaggi argomentativi con cui vengono espressamente disattese le deduzioni difensive.
4. Il quarto motivo è infondato.
Per la prevalente esegesi di legittimità, i soggetti legittimati possono far valere le proprie ragioni in ordine all’esistenza o alla persistenza dei presupposti di applicazione di una misura cautelare reale, mediante il riesame avverso il decreto genetico del sequestro preventivo ovvero l’appello avverso le successive ordinanze nella stessa materia. Al contrario, le questioni che attengono alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo – quali quelle denunciate nel caso di specie non possono essere fatte valere propriamente con una richiesta di riesanne, né con una istanza di dissequestro; tanto meno sono appellabili ex art. 322-bis o ricorribili per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. le ordinanze che il giudice della cautela dovesse eventualmente adottare in merito al mantenimento della misura. Considerato che spetta al pubblico ministero il potere di fissazione delle modalità esecutive del sequestro preventivo e che i provvedimenti con cui è esercitato tale potere sono impugnabili con la procedura dell’incidente di esecuzione, si tratta dunque di questioni che devono essere portate all’attenzione del giudice competente con la suddetta distinta procedura non impugnatoria (Sez. 1, ord. n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280604; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, COGNOME, Rv. 265103; Sez. 6, Sentenza n. 16170 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259769; Sez. 3, ord. n. 26729 del 23/03/2011, COGNOME, Rv. 250637).
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Ne consegue che – conformemente a quanto affermato dai giudici anconetani – la questione concernente l’asserita erronea estensione del vincolo reale a beni estranei alla sfera patrimoniale dell’indagato deve essere sottoposta al giudice delle indagini preliminari, nelle forme dell’incidente di esecuzione e decisa con provvedimento non appellabile ex art. 322-bis cod. proc. pen.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente