Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel merito delle Misure di Prevenzione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29130 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione in materia di misure di prevenzione. Il caso analizzato evidenzia come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando si tenta di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti, anziché denunciare una pura e semplice violazione di legge. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale, distinguendo nettamente i vizi di motivazione dalle violazioni di legge.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un decreto del Tribunale di Trapani, che disponeva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nei confronti di un individuo ritenuto socialmente pericoloso. La decisione si basava su una serie di precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.
L’interessato proponeva appello alla Corte di Appello di Palermo, contestando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura, in particolare l’attualità della sua pericolosità sociale. La Corte d’Appello, tuttavia, rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado.
Di fronte a questa seconda pronuncia sfavorevole, il soggetto decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando, con un unico motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Il Ricorso Inammissibile e i Motivi di Impugnazione
Il ricorrente basava la sua difesa su tre argomentazioni principali:
- L’erronea valutazione di due sentenze di condanna, una delle quali non ancora definitiva.
- L’affermazione, ritenuta apodittica, del suo stabile inserimento in un contesto delinquenziale organizzato a scopo di lucro.
- La carente valutazione delle sue doglianze relative ai periodi di detenzione e di attività lavorativa svolta, che avrebbero dovuto, a suo dire, ridimensionare il giudizio di pericolosità.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per questo tipo di procedimento. La Suprema Corte ha infatti ricordato che il ricorso avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per “violazione di legge”.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha chiarito che i difetti di motivazione (come la contraddittorietà o la manifesta illogicità) non costituiscono, di per sé, una violazione di legge. Essi possono diventarlo solo in casi estremi, ovvero quando la motivazione è totalmente assente o meramente apparente, cioè talmente generica da non permettere di comprendere il ragionamento seguito dal giudice.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la motivazione della Corte d’Appello era tutt’altro che assente o apparente. Al contrario, era precisa, concludente e coerente. La Corte territoriale aveva analiticamente esaminato i numerosi precedenti penali del ricorrente, le sue frequentazioni e il fatto che le attività illecite costituissero la sua principale fonte di reddito. Aveva inoltre ritenuto attuale la pericolosità sulla base di elementi concreti, come la contiguità temporale tra i reati commessi e l’adozione della misura.
La Cassazione ha sottolineato che le critiche del ricorrente non denunciavano un errore di diritto, ma esprimevano un mero dissenso rispetto alla valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa lettura del materiale probatorio è un’operazione non consentita, poiché il ruolo della Suprema Corte non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di garante della corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni
La sentenza in esame riafferma un caposaldo del nostro sistema processuale: il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure di prevenzione è strettamente limitato alla violazione di legge. Chi intende impugnare tali provvedimenti deve concentrarsi su eventuali errori nell’interpretazione o applicazione delle norme, e non sulla speranza di ribaltare una valutazione fattuale ritenuta sfavorevole. La motivazione, per quanto contestata, se logicamente strutturata e fondata su elementi concreti, resiste al vaglio di legittimità. Di conseguenza, il ricorso inammissibile ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a causa della sua colpa nell’aver intrapreso un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
È possibile impugnare in Cassazione una misura di prevenzione per un difetto di motivazione?
No, di regola il ricorso per cassazione contro le misure di prevenzione è ammesso solo per “violazione di legge”. Un vizio di motivazione (come illogicità o contraddittorietà) non è un motivo valido, a meno che la motivazione non sia completamente assente o meramente apparente, configurando così essa stessa una violazione di legge.
Cosa significa che un ricorso è stato avanzato per motivi non consentiti?
Significa che le ragioni dell’impugnazione non rientrano tra quelle specificamente previste dalla legge per quel tipo di ricorso. Nel caso specifico, il ricorrente ha contestato la valutazione dei fatti e la logicità della motivazione, aspetti che non costituiscono una “violazione di legge” e che quindi non possono essere esaminati dalla Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso senza esaminarne il merito. Inoltre, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, data la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.