Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8243 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8243 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME, nata in Cina il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nata in Cina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/10/2025 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, il quale ha comunicato che i beni oggetto di sequestro, costituiti da somme di denaro, sono stati restituiti alle aventi diritto con provvedimento del 09/02/2026 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina e ha depositato copia di tale provvedimento, insistendo nel ricorso e rimettendosi alla Corte.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/10/2025, il Tribunale di Messina rigettava le richieste di riesame che erano state proposte da NOME e da NOME contro il decreto del 05/09/2025 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Messina aveva disposto il sequestro preventivo della somma di € 263.400,00 nei confronti della NOME e della somma di € 268.500,00 nei confronti della NOME, in relazione al fumus del reato di ricettazione delle stesse somme.
Avverso la suddetta ordinanza del 20/10/2025 del Tribunale di Messina, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME, affidato a un unico motivo, con il quale deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 321 dello stesso codice, nonchØ, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 125, 127, comma 7, e 324 dello stesso codice, «per essere la motivazione offerta in punto di fumus commissi delicti meramente apparente».
Dopo avere riassunto il contenuto dell’ordinanza impugnata e dopo avere esposto come il controllo circa l’esistenza del presupposto del sequestro preventivo del fumus
commissi delicti richieda la verifica di concreti elementi indiziari della sussistenza del reato ipotizzato, le ricorrenti contestano che la motivazione della stessa ordinanza si risolverebbe «in una sorta di mera petizione di principio, fondata sulla ipotizzata provenienza delle somme oggetto di apprensione reale da reati in materia fiscale», ipotesi che, a sua volta, si fonderebbe sulla suddivisione delle banconote in mazzette, sulle modalità di occultamento del denaro e sulla sproporzione del denaro rinvenuto rispetto ai redditi che erano stati dichiarati dalle ricorrenti.
Tale motivazione, tuttavia, non restituirebbe «la presenza di elementi significativi e concreti per operarsi la sussumibilità della condotta in concreto serbata dalle indagate nel cono d’ombra della fattispecie astratta di cui all’art. 648 c.p.» se non «attraverso un’operazione argomentativa caratterizzata da vuoti motivazionali che finiscono per rendere la motivazione medesima apodittica e, in definitiva, meramente apparente».
Quanto alle pronunce della Corte di cassazione che sono state richiamate dal Tribunale di Messina, esse sarebbero inconferenti, atteso che, nelle relative fattispecie concrete, sarebbero emersi elementi ulteriori significativi della provenienza da reato dei beni sequestrati.
Elementi che, nella specie, sarebbero assenti, atteso che, nell’ordinanza impugnata, oltre ad asserite sospettose modalità di occultamento del denaro (in realtà custodito nel bagaglio a mano) e all’assenza di redditi proporzionali alle somme rinvenute, non sarebbero stati indicati, anche perchØ non sussistenti, ulteriori elementi significativi della certa provenienza del denaro da un delitto presupposto.
NØ ciò potrebbe essere desunto dalla mera circostanza che i genitori della sig.ra NOME erano indagati per analoghi reati in materia fiscale e, in particolare, per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che, così ritenendo: a) quanto alla sig.ra COGNOME, «si finirebbe col far discendere la responsabilità penale dal mero rapporto di parentela»; b) quanto alla sig.ra NOME, nessun accertamento era stato fatto con riguardo a suoi rapporti con la NOME e con i genitori della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, come Ł stato chiarito dalla Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame, sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il risultato tipico al quale mirano tali impugnazioni, cioŁ il dissequestro, Ł già stato conseguito (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01. Nello stesso senso, tra le tante: Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Addona, Rv. 253251-01).
PoichØ tale inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse deriva da una causa non imputabile alle ricorrenti, ne discende che costoro non possono essere condannate nØ al pagamento delle spese del procedimento nØ al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, atteso che il sopraggiunto venir meno dell’interesse non configura un’ipotesi di loro soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01, con riferimento a una fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro).
Dichiara inammissibili i ricorsi. Così Ł deciso, 20/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME