Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4504 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4504 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CICALESE NOME NOME NOME LATRONICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha prospettato il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
- Con l’ordinanza in preambolo, emessa il 27 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME – collaboratore di giustizia, attualmente in detenzione domicilia località protetta, nota al Servizio Centrale di protezione, in espiazione scadere il 30 settembre 2044 – tesa a conseguire la liberazione condizion
A ragione della decisione il Tribunale – a fronte di un’istanza, che a evidenziato che il condanNOME aveva prestato collaborazione con la giustizia oltre dieci anni, che la sua posizione non contemplava collegamenti con criminalità e che svolgeva attività di volontariato presso la RAGIONE_SOCIALE – ha ri in contrario, la persistenza di pericolosità sociale, il lontano fine pena e di adeguate iniziative risarcitorie e riparatorie; per tale via ha rite raggiunta la dimostrazione del completamento in modo affidante del percors inerente al suo ravvedimento.
Avverso l’ordinanza ricorre COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia affida le proprie doglianze a un unico motivo con il quale denuncia la violaz degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies legge n. 82 del 1991, nonché il vizio di motivazione GLYPH nella GLYPH valutazione delle GLYPH risultanze documentali GLYPH acquisite.
Il Tribunale di sorveglianza ha adottato argomentazioni no corrispondenti ai parametri valutativi da utilizzare per la retta decisione i di concessione della liberazione condizionale a soggetto collaboratore di giust dovendo il disposto di cui all’art. 176 cod. pen. essere armonizzato c specifica disposizione di cui all’art. 16-nonies cit., che prevede espressamente la possibilità di concedere la liberazione condizionale anche in deroga disposizioni relative ai limiti di pena stabiliti dall’art. 176 cit. Nel caso segnala la difesa – era risultato che COGNOME aveva prestato un’impor collaborazione, aveva percorso la strada del ravvedimento, non ave mantenuto collegamenti con la criminalità organizzata e aveva espiato frazione di pena necessaria per accedere alla liberazione condizionale, si avrebbe dovuto concludersi che, nel suo caso, sussistevano tutti i requisiti concessione della liberazione condizionale, ivi incluso il criterio della grad avendo egli già conseguito i permessi premio e la detenzione domiciliar In tale quadro, secondo il ricorrente, l’affermazione del Tribunale in merit persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità sociale del condannat alla conseguente probabilità della reiterazione dei reati si rivela illogica, formulata sulla scorta di elementi generici. Lamenta, inoltre, l’enfatizza dell’assenza d’iniziative riparatorie, con riferimento alle quali la difesa fa
Tribunale di non aver tenuto nel dovuto conto la disciplina derogatoria operante per i collaboratori di giustizia, in relazione a cui la riparazione e il risarcime dei danni non costituiscono presupposto necessario per l’applicazione dell’istituto.
Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta depositata in data 19 dicembre 2022, ha chiesto rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dev’essere rigettato, siccome infondato.
Non è superfluo premettere come, in tema di liberazione condizionale, l’evoluzione giurisprudenziale dì questa Corte è nel senso che – pur essendo il presupposto del “ravvedimento” un elemento di difficile verifica, in quanto legato al mondo interiore del soggetto condanNOME – esso vada inteso quale riscatto morale del reo, colto da una valutazione globale della personalità del condanNOME che consideri tutti gli atti o le manifestazioni di condotta, di contenuto material e morale, tali da assumere un valore sintomatico. Occorre cioè cogliere un comportamento attivo di pronta e costante adesione alle regole, un riguardoso e consapevole rispetto verso gli operatori penitenziari, un’azione riparatrice nei confronti delle vittime dei reati, un reale interessamento verso dette vittime, una sollecitudine verso la sorte delle persone offese (ad esempio, per attenuare i danni e alleviarne il dolore, per chiedere il loro perdono e la loro solidariet umana; aspetto, quest’ultimo, che non va sovrapposto necessariamente con quello di un eventuale risarcimento dei danni).
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero che sia in grado di sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, COGNOME, Rv. 281366; Sez. 1 n. 45042 del 11/07/2014, COGNOME, Rv. 261269; Sez.1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183).
Tanto premesso nessuna erroneità né illogicità è dunque riscontrabile nella motivazione dell’impugnata ordinanza, la quale ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, effettuando una valutazione per la quale occorre un completamento del percorso trattamentale che conferisca certezza alla ipotesi di ravvedimento prospettata, certezza che il Tribunale di Sorveglianza ha, allo stato, escluso di poter ravvisare, a tal fine valorizzando il curriculum criminale
del condanNOME (che vanta ben trenta precedenti iscritti nel casellario giud uno dei quali concernente la condotta per associazione per delinquere di sta mafioso e trentanove reati fine) e il lontano fine pena (nel settembre del 2
Con riferimento, poi, al concreto modo del condanNOME di comportarsi i merito, fra l’altro, a iniziative riparatorie, socialmente utili o di volo all’attività lavorativa, il giudice specializzato ha rilevato che emergeva poc nota del Servizio Centrale di protezione in data 1 marzo 2022, avendo e esposto che l’istante aveva serbato regolare condotta, senza dare adito a r nel rispetto del piano di protezione, che si era dedicato ad atti volontariato, ma lavorava per brevi e saltuari periodi.
Il ricorrente fonda la sua doglianza sulla condotta regolare tenuta corso dell’espiazione, quale prova certa del ravvedimento: tuttavia, qu argomentazione sovrappone i presupposti della istanza con le prove d ravvedimento, mentre l’ordinamento ha inteso la prova del ravvedimento in un prospettiva più ampia e correttamente il Tribunale di Sorveglianza sottolineato che il ravvedimento postula una valutazione globale della condo del soggetto, in modo da accertare se l’azione rieducativa, complessivamen svolta, abbia prodotto il risultato del compiuto ravvedimento del reo; il Tri di Sorveglianza aveva concluso che difettavano elementi positivi da cui dedu un reale processo di revisione critica della devianza, che correttamente an ricercato nel comportamento tenuto dal ricorrente stesso nelle va manifestazioni della sua vita, nonché nella volontà di reinserimento nella soc dedotta dall’interesse dimostrato per i valori etici e sociali, dalle altruismo e di solidarietà nonché dall’interesse dimostrato per le vittime de commessi (elementi ai quali il ricorrente non fa adeguato cenno).
Parimenti va precisato che non sussiste alcuna contraddittorietà percorso argomentativo del Tribunale che correttamente non ha attribui automatica valenza di ravvedimento alla corretta e ampia collaborazione con giustizia. Se è ben vero che con l’art. 16-nonies del D.L. n° 8/1991 la liberazione condizionale diviene uno dei percorsi più agevolmente accessibili pe collaboratori di giustizia, cui si prospetta, come unico presupposto forma ammissibilità, l’avvenuta espiazione di una parte della pena (un quarto pena in caso di condanna alla reclusione o dieci anni di pena espiata in c condanna all’ergastolo), tuttavia, la concedibilità del beneficio non si so criterio della valutazione discrezionale da parte del giudice, che deve rigua al di là dell’indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissi l’opportunità del trattamento alternativo che, come per ogni altra misura stessa categoria, deve concernere le premesse meritorie e l’attingibilità co del beneficio, in relazione alla personalità del condanNOME: in altri termini
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la richiesta provenga da persona ammessa a speciale programma di protezione, « il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base d completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostene la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al qu ordinamentale e sociale a suo tempo violato in quanto la facoltà di ammetter beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell’emenda d stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione» (Sez. 1, del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886).
Il ricorrente ha opposto una censura di presunta illogicità del giu negativo espresso, rispetto al riconoscimento di una rilevante collaborazione procedimenti penali e al riconoscimento dell’adesione all’attività di tratta ma, così ragionando, all’infuori di una generica adesione alle regole espia verrebbe a mancare qualsiasi criterio di valutazione e si dovrebbe perven all’aberrante conclusione secondo cui, trattandosi di soggetto sottopos programma di protezione, la concessione del beneficio verrebbe a risulta obbligatoria, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale da par giudice (Sez. 1, n. 5753 del 31.01.1997, Correale).
Dunque, correttamente il Tribunale si è mosso nell’alveo del princi secondo cui, anche per il soggetto ammesso allo speciale programma d protezione, il ravvedimento non può identificarsi tout court con il pentimento o il riconoscimento dei propri errori.
- Deve, sotto altro profilo, evidenziarsi come il Tribunale – diversam da quanto lamentato nel ricorso – ha tenuto altresì conto del fatto Procuratore AVV_NOTAIO aveva confermato la regolare condotta serbata dal COGNOME in occasione della fruizione del permesso premio e della detenzi domiciliare e ribadito l’irrevocabilità della scelta di rescissione dei coll con la criminalità. E, ciò nonostante, secondo i giudici di sorveglianza premessa che la collaborazione costituisce il punto di partenza per addiveni tutti i benefici non solo penitenziari e che il ritenuto avvio del perc ravvedimento era stato già valutato per la concessione della detenzi domiciliare – non erano, allo stato, sussistenti elementi qualificati, t escludere ragionevolmente la persistenza di un apprezzabile margine pericolosità sociale e la conseguente probabilità di reiterazione da par condanNOME di comportamenti illeciti; nulla, del resto, emergendo in ordine concreta disponibilità del condanNOME a fornire alle vittime dei gravi commessi ogni possibile assistenza, con condotte anche lato sensu riparatorie, ovvero a prestare concreta e duratura attività lavorativa, elementi i
considerati, nella situazione concreta, necessari per giungere all’accerta del sicuro ravvedimento del condanNOME.
Di conseguenza, è vero che – come non manca di sottolineare il ricorrent – l’art. 16-nonies cit., nel prevedere che la liberazione condizionale possa esser riconosciuta al collaboratore anche in deroga alle vigenti disposizion comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all’art. 176 cod. pen., si non solo ai limiti di pena, espressamente richiamati, ma anche alla gene previsione di cui all’art. 176, quarto comma, cod. pen., che subordi concessione della liberazione condizionale (ordinaria) all’adempimento de obbligazioni civili derivanti dal reato (Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Ce Rv. 277141), ma è del parti assodato che «Ai fini della concessi della liberazione anticipata ad un collaboratore di giustizia, il ma adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumen valenza ostativa all’accoglimento dell’istanza, stante la deroga alle dispos ordinarie contenuta all’art. 16-novies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, r unitamente agli altri indici di valutazione – quali i rapporti con i fam personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svol di attività di lavoro o di studio – ai fini del giudizio sul ravvedim condanNOME» (Sez. 1 n. 19854 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279321).
In tale cornice, la valutazione compiuta dal Tribunale si profila cong anche sotto tale aspetto, laddove si è posto in risalto che il condanNOME, un quadro di proficua collaborazione e regolarità di condotta detent inframuraria e, poi, extramuraria, non ha dato segnali tangibili in o all’effettuazione di qualsivoglia tipo di attività di natura quanto meno ripa nei riguardi delle persone offese dai reati, non è pervenuto anco conseguimento di una stabile attività lavorativa e, in definitiva, non ha mos un profilo personologico tale da autorizzare i giudici specializzati a formulare stato, una solida prognosi inerente all’esclusione di ogni sua residua perico sociale, con il correlativo, concreto rischio di recidiva, in tal senso non emersa la prova del suo pieno ravvedimento, prova invece da acquisir necessariamente all’esito del percorso rieducativo che possa dirsi contrasseg da una rassicurante emenda.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 13 gennaio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente