Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33116 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del Tribunale della libertà di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Depositata in Cancelleria
A R
Oggi,
NOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 7 novembre 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Trento avente ad oggetto le risorse finanziarie e gli immobili nella disponibilità del predetto attinto da misura cautelare personale per delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 30 del 1990 (capo B), e 73, commi 1 e 4, del medesimo d.P.R. (capi D11, D13, e D14), dopo che un precedente decreto era stato annullato dal Tribunale del riesame per mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora.
Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 309, 321 e 324 cod. proc. pen. per assenza di autonoma valutazione in ordine al quantum del profitto confiscabile. Rappresenta il difensore che il provvedimento genetico non contiene una autonoma valutazione in ordine alla determinazione del profitto del reato asseritamente ricavato dal sodalizio criminoso, ciò che sarebbe causa di nullità dell’ordinanza non sanabile in sede di impugnazione cautelare. Sul punto, il Tribunale cautelare avrebbe erroneamente ritenuto sufficientemente motivato il decreto emesso dal g.i.p., mentre avrebbe dovuto prendere atto del vizio denunciato con conseguente annullamento.
2.2. Con un secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. per assenza totale di motivazione su censure relative a tematiche potenzialmente decisive. Ad avviso del difensore, il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente calcolato il profitto, avendo tralasciato qualsiasi considerazione in merito: a) all’errat quantificazione basata sull 5 applicazione del moltiplicatore monetario con riguardo alle singole dosi droganti, anziché al grammo; b) all’intercettazione di cui al capo D16), con la quale veniva accertato che le cessioni erano infragruppo e che il guadagno netto della vendita di cocaina ammonta a 8 euro al grammo. Si tratta, sostiene il difensore, di argomenti potenzialmente decisive, in quanto, ove condivise comporterebbero un drastico ridimensionamento del profitto confiscabile, se non, addirittura, l’azzeramento.
2.3. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del periculum in mora. Rappresenta il ricorrente che il Tribunale non si sarebbe confrontato con i motivi di riesame, specie in relazione al sequestro dell’immobile oggetto di
sequestro, considerando che si tratta dell’abitazione familiare, sicché non è dato comprendere quale sia la necessità anticipatoria della confisca ad una fase anteriore alla condanna. Aggiunge in difensore che, in ogni caso, mancherebbero i requisiti dell’attualità e della concretezza del periculum, considerando che, dopo l’arresto dei sodali, l’associazione si è sciolta e che il ricorrente, dal 13 dicembr 2022, in relazione ad alto procedimento, è stato ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali.
2.4. Con un quarto motivo censura lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen in relazione violazione art. 240-bis cod. pen. Rappresenta il difensore che, con i motivi riesame, era stata documentata la liceità dell’acquisto dell’immobile mediante proventi economici legittimi, ossia l’accensione di un mutuo bancario e di un ulteriore prestito rateale; sul punto, la motivazione sarebbe mancante, avendo trascurato di vagliare criticamente le produzioni difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al terzo e al quarto motivo, essendo i restanti da respingere.
Il primo motivo, che contesta l’assenza di autonoma valutazione in ordine al quantum del profitto confiscabile, è infondato.
2.1. Si osserva che, ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. l’ordinanza che dispone la misura cautelare personale deve, tra l’altro, contenere, a pena di nullità, “l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato”.
A norma dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., “il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa”.
Tale ultima disposizione, in virtù del rinvio espresso operato dall’art. 324, comma 7, si applica al riesame delle misure cautelari reali.
2.2. Orbene, dal tenore delle norme ora indicate, si evince che il vizio di autonoma valutazione, con riferimento alle misure cautelari personali, riguarda i gli indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, vale a dire i presupposti applicativi della misura.
Per effetto dell’indicato rinvio da parte dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., con riguardo alle misure cautelare reali, la mancanza di autonoma motivazione non può che riguardare, per logica consequenzialità, i presupposti applicativi della misura ablativa, vale a dire, con riferimento al sequestro prevenivo, il fumus commissi dediti e il periculum in mora: non, quindi, la determinazione del profitto del reato.
Ne segue, che, in mancanza di una previsione espressa, stante il principio di tassatività delle nullità, con riguardo al decreto di sequestro preventivo, la mancanza di autonoma valutazione, da parte del g.i.p., della determinazione del profitto del reato non è causa di nullità del provvedimento ablativo.
3. Il secondo motivo è inammissibile perché fuoriesce dai casi consentiti.
3.1. Al proposito, si rammentano gli stringenti limiti stabiliti dall’art. cod. proc. pen., a tenore del quale il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari di natura reale è consentito unicamente per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
3.2. Ciò premesso, in forza dei limiti dinanzi indicati, non può affermarsi che la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, sia omessa o ovvero apparente, in quanto il Tribunale non ha utilizzato espressioni di stile o stereotipate, ma, con una valutazione di fatto – che quindi esula dal perimetro tracciato dall’art. 325 cod. proc. pen. -, ha spiegato la determinazione del profitto dell’attività d spaccio relativamente al periodo 15 maggio 2021-22 novembre 2022 sulla base delle emergenze investigative e secondo i criteri di calcolo prospettati dalla Guardia di Finanza, analiticamente esposti a p. 10 dell’ordinanza impugnata in maniera certamente non arbitraria, né, tantomeno, apparente, essendo il risultato di una ricostruzione logicamente plausibile effettuata sulla base di dati acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ossia il prezzo di acquisto dell stupefacente (cocaina e hashish), le quantità trattate, il prezzo di cessione all’ingrosso, le dosi ricavabili, il prezzo al dettaglio di ciascuna dose.
Il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono fondati per i motivi di seguito indicati.
4.1. Preliminarmente va evidenziata una certa equivocità termologica dell’ordinanza in relazione al tipo di sequestro disposto nei confronti del ricorrente, essendo utilizzati, in maniera quasi interscambiabile, figure di sequestro che hanno natura e presupposti differenti, quali il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato e il sequestro finalizzat alla confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen.
Dal tenore complessivo del provvedimento, parrebbe di comprendere che il sequestro è stato disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
4.2. Se così è, si osserva che la motivazione, in primo luogo, non si è affatto confrontata – quantomeno per confutarle – con le specifiche deduzioni difensive, sostenute da adeguata documentazione che era stata allegata all’istanza di riesame (in particolare, il contratto di mutuo fondiario, il contratto di presti rateale e il contratto di affidamento a condizioni specifiche stipulati in dat antecedente o immediatamente successiva al contratto di compravendita dell’immobile) volte ad accreditare il regolare acquisto del bene – evidentemente non fungibile – che, quindi, non sarebbe il “profitto” dei reati ascritti al ricorren
4.3. Sotto altro profilo, la motivazione è mancante in ordine al periculum in mora.
4.3.1. Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite Ellade (n. 36959 del 24/6/2021, Rv. 281848), il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 2 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
In motivazione – e con particolare rilievo nel caso in oggetto – la sentenza ha affermato che “nessun utile parametro” può essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo un certo indirizzo, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa (per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare): “e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell’altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di
valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili”.
A giudizio del Supremo Collegio, è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.
4.3.2. Nel caso in esame, la motivazione del periculum è sostanzialmente mancante in relazione al bene immobile oggetto di sequestro, rappresentato dal 50% della proprietà della casa famigliare.
Invero, la motivazione, laddove spiega le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione d giudizio, facendo corretto riferimento al fatto che il bene potrebbe disperdersi ovvero essere impiegato per l’acquisto di ulteriore sostanza stupefacente, appare calibrata in relazione al denaro, ma, evidentemente, non appare pertinente per spiegare l’anticipata apprensione del bene immobile in esame, che, come detto, rappresenta la casa famigliare del ricorrente.
Per i motivi dinanzi indicati, l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione sul bene immobile, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, al Tribunale di Trento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sul bene immobile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trento. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 08/05/2024.