Sequestro preventivo EPPO: i limiti del controllo del giudice italiano
Il sequestro preventivo EPPO costituisce uno dei pilastri della nuova architettura giudiziaria europea per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini del potere di intervento del giudice nazionale quando è chiamato a dare esecuzione a un provvedimento di blocco dei beni richiesto da una sede estera della Procura Europea.
Il caso: frodi IVA transnazionali e sequestri milionari
La vicenda trae origine da un’indagine condotta dalla sede EPPO di Madrid riguardante un’associazione a delinquere transnazionale dedita a frodi IVA e riciclaggio. In questo contesto, è stato disposto un sequestro preventivo per equivalente per una somma superiore ai 25 milioni di euro nei confronti di un indagato residente in Italia. Il Tribunale del Riesame aveva confermato la misura, limitando il proprio scrutinio alla regolarità formale della richiesta e alla proporzionalità dell’esecuzione.
L’indagato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione del diritto di difesa. Secondo la tesi difensiva, il giudice italiano avrebbe dovuto valutare autonomamente la sussistenza degli indizi di colpevolezza (il cosiddetto fumus), anziché recepire acriticamente le conclusioni dell’autorità spagnola.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, consolidando un orientamento che privilegia la fluidità della cooperazione giudiziaria europea. Il cuore della decisione risiede nel sistema della “doppia legalità” previsto dal Regolamento UE 2017/1939. In tale quadro, la giustificazione della misura e la sua adozione sono disciplinate dalla legge dello Stato del procuratore delegato incaricato del caso (lex fori), mentre l’esecuzione materiale segue le regole dello Stato in cui i beni si trovano (lex loci).
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra Stati membri. La Corte ha chiarito che il perimetro di scrutinio riservato all’autorità giudiziaria del paese richiesto è limitato alla verifica dei requisiti formali e alla rispondenza della misura alle disposizioni dell’ordinamento interno. Non è consentito al giudice dell’esecuzione sindacare le ragioni di merito o la sussistenza del quadro indiziario, poiché tale controllo è riservato esclusivamente al giudice dello Stato emittente. Un diverso approccio vanificherebbe l’efficacia degli strumenti di cooperazione transnazionale, trasformando ogni esecuzione in un nuovo processo sul merito.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione confermano che il sequestro preventivo EPPO gode di una corsia preferenziale basata sulla fiducia reciproca tra ordinamenti. Per l’indagato, ciò significa che le doglianze relative alla fondatezza dell’accusa devono essere sollevate dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato che ha avviato l’indagine (nel caso di specie, la Spagna). Il giudice italiano resta invece il garante della legalità formale e del rispetto dei principi supremi dell’ordinamento nazionale, assicurando che la misura non risulti sproporzionata o contraria ai diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
Può il giudice italiano annullare un sequestro EPPO estero per mancanza di prove?
No, il giudice italiano non può sindacare il merito o la sussistenza delle prove del reato ipotizzato all’estero, spettando tale compito esclusivamente all’autorità dello Stato richiedente.
Cosa deve controllare il giudice nazionale in caso di richiesta EPPO?
Il giudice nazionale deve verificare la regolarità formale della richiesta, la proporzionalità della misura e il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico interno.
Dove deve difendersi l’indagato che subisce un sequestro transnazionale?
L’indagato deve contestare la fondatezza dell’accusa e la sussistenza degli indizi di reato davanti ai giudici dello Stato membro che ha emesso il provvedimento.