Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27384 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27384 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SOVERIA MANNELLI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di questi ultimi e di COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti in relazione alle posizio di NOME COGNOME e NOME COGNOME e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla posizione di NOME COGNOME limitatamente al trattamento sanzionatorio, nonché l’inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
L’ AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME chiedevano raccoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME chiedeva raccoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME chiedeva l’accoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedeva il rigetto del ricorso del procuratore generale e l’accoglimento di quello propost nell’interesse di COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro (a) confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefac e per tre condotte di detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana e cocaina; (b confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente e per due condotte di detenzione a fin spaccio di marijuana; (c) confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato d partecipazione ad associazione di stampo mafioso e, segnatamente, alla cosca “RAGIONE_SOCIALE“, facente capo all’associazione mafiosa storica denominata RAGIONE_SOCIALE; (d) confermava la condanna di NOME COGNOME per detenzione e cessione di sostanza stupefacente di tipo marijuana, escludendo la circostanza aggravante della finalità agevolativa; (e) assolveva NOME COGNOME dal reato di concorso esterno all’associazione mafiosa storica facente capo alla ‘RAGIONE_SOCIALE denominata cosca “RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso tale sentenza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge GLYPH (art. 74 D.p.r. 30990) e vizio GLYPH d motivazione: il coinvolgimento in un solo reato fine non NOME sufficiente ad integrare l’elemento oggettivo della partecipazione al reato associativo; nel caso in esame NOME solo emerso che il ricorrente in un ristretto arco temporale, ed in due sole occasioni, ave acquistato stupefacente, circostanza che NOME insufficiente per dimostrare la partecipazione; le condotte emerse NOMEro solo sintomatiche dello svolgimento
occasionale di un’attività di spaccio, che non dimostrerebbe la partecipazione ad un RAGIONE_SOCIALE criminale organizzato, condotta che implica un consapevole e volontario contributo alla realizzazione degli scopi della consorteria;
2.2. violazione di legge (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio di motivazione ordine due episodi di spaccio contestati ai capi 47) e 100): la responsabilità NOME sta ritenuta sulla base di contenuti probatori ricavati dalle intercettazioni, senza che fosse s identificata la natura e la qualità della sostanza stupefacente; a ciò si aggiungeva che operatori di polizia giudiziaria presenti allo scambio contestato al capo 100) non era intervenuti per arrestare ricorrente nella flagranza di reato, il che faceva sorgere dei d in ordine all’evidenza della illiceità della transazione.
3.Ricorreva per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
3.1. Violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine sussistenza della responsabilità del COGNOME per la partecipazione al reato di associazion mafiosa: la responsabilità NOME stata desunta senza che fosse provata la consapevolezza del ricorrente in ordine alla partecipazione alle attività della cosca; ino si riscontrerebbe un deficit motivazionale in ordine alla rilevanza della condotta contesta che avrebbe dovuto essere inquadrata quale mero concorso di persone; la motivazione non darebbe conto della ragione per la quale le condotte contestate al ricorrente NOMEro state agite a vantaggio dell’associazione e non in proprio. Contrariamente a quanto ritenuto, dal compendio probatorio raccolto emergerebbe che il ricorrente avrebbe avuto rapporti rilevanti solo con NOME.
In sintesi, si deduceva che la episodicità dei suoi apporti, l’assenza di condivisi degli scopi associativi, e la totale assenza di affectio societatis e, quindi, di una messa a disposizione incondizionata, impediva di ritenere integrata la responsabilità per il r contestato.
3.2. Vizio di motivazione in ordine all’identificazione del ricorrente come uno de interlocutori delle conversazioni intercettate poste alla base dell’affermazion responsabilità;
3.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla identificazione della na esplodente della polvere pirica in ipotesi trasportata dal COGNOME: mancherebbe ogni accertamento e, dunque, ogni valutazione in ordine alla micidialità dell’esplosivo;
3.4. violazione di legge (artt. 69, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordin mancato riconoscimento della “prevalenza” delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti: mancherebbe la valutazione del ruolo marginale del ricorrente e delle complessive modalità della condotta che avrebbe dovuto condurre alla invocata mitigazione della pena.
Ricorreva per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma de responsabilità per la partecipazione alla associazione prevista dall’art. 74 d.P.R. n. 309 1990: mancherebbe la prova della partecipazione del ricorrente all’associazione contestata, in quanto dagli elementi raccolti non emergerebbe alcuna indicazione in ordine all’inserimento dello stesso nella struttura associativa, né alcuna prova della affectio societatis; non NOME stato considerato che nessun collaboratore di giustizia aveva indicato il ricorrente quale partecipe e che la polizia giudiziaria non aveva segnal frequentazioni tra NOME COGNOME e le persone che facevano parte del consorzio criminale. A ciò si aggiungeva che NOME era stato vittima di numerosi atti intimidat e che dagli atti relativi al procedimento penale denominato “RAGIONE_SOCIALE” emergerebbe che lo stesso aveva acquistato sostanza stupefacente dai RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE criminale contrapposto alla cosca “RAGIONE_SOCIALE“;
4.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazio della condotta associativa nella NOMEispecie prevista dall’articolo 74, comma 6, d.P 309/90 si deduceva che l’impegno nelle attività di spaccio, non fosse occasionale non era incompatibile con l’inquadramento invocato e che si trattava inNOMEi di un’organizzazion dedita allo spaccio minuto, che avveniva “su strada”, in una zona territoriale circoscri
4.3. Violazione di legge (art.73 d. P.R. n. 30990) e vizio di motivazione in relazi ai singoli episodi di spaccio: si tratterebbe di accertamenti fondati sul contenut conversazioni che, invero, NOMEro criptici, e mancherebbe qualunque riscontro oggettivo. Dalla lettura delle conversazioni valorizzate dalla sentenza impugnata l’unic elemento da cui i giudici avevano desunto la responsabilità di NOME NOME NOME NOME che NOME NOME NOME si erano recati presso il bar gestito dal ricorrente: detta circost in assenza di altri elementi, NOME insufficiente per provare la responsabilità; le st argomentazioni valevano anche per il capo 611), tenuto conto che dalle conversazioni traspariva che il soggetto indicato con il nome di “NOMENOME NOME con u persona diversa dal ricorrente e che la stessa localizzazione tramite GPS non era certa.
In conclusione si deduceva che quand’ anche il “bar del RAGIONE_SOCIALE” fosse il luogo in cui recavano i soggetti dediti all’attività di spaccio, non per questo il ricorrente NOME e ritenuto responsabile di ogni attività illecita svolta in tale luogo.
4.4.Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: il trattamento sanzionatorio NOME eccessivo rispetto alle concrete modalità della condotta anche con riferimento ai criteri indicati dall’articolo 133 cod. pen..
5.Ricorreva per cassazione anche il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
5.1. violazione di legge (art. 15 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al manc assorbimento della condotta descritta nel capo 547) in quella descritta nel capo 550); deduceva che gli elementi di prova raccolti indicavano che la ricorrente aveva avuto i custodia un’ “unica fornitura” di sostanza stupefacente, che poi aveva consegnato al COGNOME in occasioni diverse; si deduceva che le ragioni che la Corte di appello aveva posto alla base dell’assorbimento del reato di cui all’articolo 549) in quello indicato nel 550) avrebbero dovuto sostenere anche l’assorbimento – illegittimamente denegato della condotta indicata nel capo 547) in quella descritta nel capo 550): mancherebbe inNOME la prova della sussistenza di una diversa fornitura di stupefacente, che avrebbe potut giustificare la scelta della Corte territoriale di denegare l’assorbimento.
5.2.violazione di legge (art. 649 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine violazione del divieto di ne bis in idem: la stessa condotta per cui si procede, in relazione alla quale la richiesta di rinvio a giudizio era stata proposta dalla Direzione distre di Catanzaro (in ragione della contestazione dell’aggravante prevista dall’art. 7 d.l. n. del 1991) NOME stato oggetto di un ulteriore processo avviato dalla Procura “ordinaria presso il Tribunale di Lamezia Terme: si trattava di due processi davanti allo stes Tribunale, nei confronti della stessa imputata, per lo stesso NOMEo storico; il procedim 20132016 RGNR – tutt’ora pendente- NOME quello in cui si NOME stata esercitata per la prima volta l’azione penale, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarar l’improcedibilità per il NOMEo contestato nel presente procedimento, nulla rilevando lo stesso fosse giunto in sede di legittimità.
Ricorreva il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello d Catanzaro, che impugnava la sentenza nella parte in cui aveva assolto COGNOME NOME che deduceva
6.1. Violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordin mancato inquadramento della condotta contestata nella NOMEispecie prevista dall’art. 416 ter cod. pen.: si allegava a sostegno del riconoscimento dell’illegittimità dell’ome riqualificazione della condotta contestata che COGNOME NOME NOME concorrente di NOME COGNOME – era stato condannato nel procedimento “parallelo”, celebratosi con il r abbreviato proprio per il reato previsto dall’articolo 416-ter cod. pen. e che il per motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata pur riconoscendo esplicitamente l’accordo politico-mafioso tra NOME COGNOME e la cosca “RAGIONE_SOCIALE non effettuava la doverosa riqualificazione (si citavano a riguardo i passaggi motivazion rinvenibili alle pagg. 179 e 180 della sentenza impugnata).
6.2. Violazione di legge (artt. 110, 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ord alla mancata identificazione del contributo causale di NOME COGNOME all’associazione mafiosa di riferimento: contrariamente a quanto ritenuto, l’impegno preso da NOME COGNOME con la consorteria avrebbe prodotto un aumento di prestigio della stessa, attraverso la predisposizione di un sicuro punto di riferimento nell’amministrazion pubblica locale. Si deduceva che dal percorso motivazionale tracciato dalle due sentenze emergeva la concretezza e serietà dell’impegno assunto da NOME COGNOME, che contraddiceva la valutazione in ordine alla “carenza di specificità” dell’impegno assunto favore del clan. Si allegava che le prove raccolte indicavano che NOME COGNOME si era reso disponibile a favorire la cosca in diverse occasioni (si citava, al riguardo, l’inte a favore di COGNOME NOME).
In conclusione si riteneva che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, le prove raccolte indicassero che la condotta del COGNOME integrasse un effetti e concreto rafforzamento del potere criminale della cosca “RAGIONE_SOCIALE” della quale invece si alimentava immediatamente il prestigio e, in proiezione, il pote visto che COGNOME costituiva per il caln un sicuro punto di riferimento all’interno pubblica amministrazione locale.
7.Con memoria depositata il 14 gennaio 2023 GLYPH il difensore di NOME COGNOME instava per il rigetto del ricorso del pubblico ministero tenuto conto del NOMEo ricorrente non indicava illogicità manifeste ma si limitava a “preferire” l’interpreta offerta dal Tribunale.
AVV_NOTAIO depositava conclusioni scritte e nota spese per la parte civile Comune di Lamezia Terme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la conferma della condanna per il rea previsto dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, non è consentito, in quanto si risolve richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal peri che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione dell legittimità della motivazione il collegio riafferma che la Corte di legittimità no effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prov degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenesser
travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficie (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
1.1.1.Si premette che il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della ve degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’ affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano NOMEo riferimento anc implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 COGNOME, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440).
1.1.2.Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, emergeva che NOME COGNOME si serviva di diverse persone per riscuotere i proventi dello spaccio, perso dalle quali, tuttavia, non si faceva coadiuvare quando doveva rifornirsi di stupefacent inNOMEi in occasione dell’acquisto di stupefacente da COGNOME, COGNOME si era fa accompagnare da persone veramente fidate, con le quali aveva organizzato l’approvvigionamento di un quantitativo elevato di sostanza, tenuto conto delle esigenze del circoscritto territorio nel quale operava l’associazione.
Secondo la Corte di appello la partecipazione di COGNOME all’approvvigionamento risulta indicativa della fiducia in lui riposta da COGNOME e della condivisione di un progra comune, oltre che del suo coinvolgimento nelle più rilevanti dinamiche operative del RAGIONE_SOCIALE criminale; il contributo del ricorrente riguardava, inNOMEi, una attività essen per la vita dell’associazione ovvero quella dell’acquisto di una consistente partita di dr da distribuire agli spacciatori. A fronte di tale elemento rappariva recessivo il dato dell temporale non esteso in cui erano state intercettate le conversazioni durante le quali g interlocutori avevano NOMEo riferimento al COGNOME (pag. 109 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processual che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
1.2. Anche il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risol nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove. Invero dal compen motivazionale integrato emergente dalle due sentenze di merito non emergono criticità logiche in ordine all’accertamento di responsabilità per i capi 47) e 100) dato che condotta illecita emergeva con chiarezza dal contenuto delle conversazioni e dai servizi d osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria (pagg. 99- 103 della sentenza impugnata La sostanza ceduta veniva pacificamente indentificata nella marijuana, ovvero nella drtga leggera cui è riservato un trattamento sanzionatorio favorevole: la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede, tenuto conto della consistenza del ricorso che si limita a reiterare le doglianze proposte con la prima impugnazione, senza identificar
eventuali illogicità manifeste e decisive del percorso motivazionale tracciato dalla senten di appello. Il collegio ribadisce inNOMEi che il collegio ribadisce che è inammissibile il per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli gi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell’11/03/2009, COGNOME , Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, COGNOME, Rv. 206507);
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
2.1. Il primo motivo che contesta la legittimità della conferma di responsabilità relazione al reato di associazione mafiosa non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove giurisprudenza citata sub § 1.1).
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una esaustiva e completa motivazione in ordine alla conferma di responsabilità per la partecipazione del ricorrent all’associazione mafiosa contestata.
Venivano ritenuti indicativi della partecipazione di COGNOME al consorzio criminale s il suo impegno nel trasporto degli esplosivi, sia il NOMEo che il reggente della cosca impegnato a mandare del denaro al ricorrente in occasione del suo arresto. A ciò si aggiungeva che COGNOME, secondo quanto emergeva dalle conversazioni intercettate, in data 17 settembre 2016 si era recato insieme a COGNOME a riscuotere da NOME COGNOME il denaro provento del traffico di sostanze stupefacenti: la Corte rilevava ch anche se dalle intercettazioni emergeva che COGNOME aveva dialogato solo con COGNOME, la presenza di COGNOME non appariva un dato neutro. InNOMEi, poco dopo avere ricevuto i denaro, sia COGNOME che COGNOME, lo contavano e, constatando un’eccedenza, decidevano di riferirne a COGNOME; il che rendeva evidente che anche questa attività e funzionale agli scopi del sodalizio.
La Corte di merito, con motivazione ineccepibile, rilevava che tutte le circostanz accertate erano univocamente indicative della partecipazione del ricorrente all’associazione, nulla rilevando l’arco temporale limitato durante il quale erano st captate le conversazioni.
Quanto al contestato elemento psicologico, la Corte rilevava che lo stesso si ricavava dalla emersione di un’attività di sostegno al capo, sia nel riscuotere i proventi di droga, nel recarsi a Napoli per reperire gli ordigni esplosivi; a ciò si aggiungeva l’emers dell’impegno manifestato da COGNOME per assicurare la predisposizione di un fondo cassa per l’eventualità in cui i componenti del sodalizio fossero stati tratti in arresto: si come correttamente rilevato dalla Corte territoriale – di elementi univocamente indicati
della responsabilità del ricorrente per il reato contestato (pagg. 151- 153 della sentenz impugnata).
2.2.11 secondo motivo di ricorso che contesta la logicità della motivazione relativa all’identificazione della voce registrata nelle conversazioni intercettate in quella COGNOME è manifestamente infondato: la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, rilevava come tale identificazione derivasse dal NOMEo che in diverse conversazioni ricorrente era stato indicato con il nome di “NOME“; COGNOME veniva poi tratto in arre il 26 settembre del 2016 ed in tale occasione gli agenti di polizia giudiziaria che aveva effettuato le indagini riconoscevano la voce dello stesso proprio in quella del “Pier emergente dalle intercettazione, sicché nessun dubbio NOME esservi in ordine al riconoscimento vocale (pag. 147 della motivazione contestata).
2.3. Nessuna censura può infine rivolgersi nei confronti della identificazione del natura esplodente della polvere pirica trasportata dal ricorrente.
La Corte, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, rilevava come quanto riferito dai testi di polizia giudiziaria – che avevano constatato direttame al momento della perquisizione la natura della sostanza trasportata – non NOME essere smentito sostenendo che non era stata effettuata una perizia.
La censura, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, si risolve ne contestazione della credibilità della testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria sostenuta da dati idonei a supportare l’assunto.
2.4 Infine anche le doglianze relative alla legittimità del bilanciamento tra circosta eterogenee sono manifestamente infondate.
La Corte territoriale riconoscendo il ruolo di “manovalanza” del ricorrente concedeva le circostanze attenuanti bilanciandole in equivalenza con la aggravante dell’associazione armata: si tratta di una valutazione equitativa che si sottrae ad ogni censura in ques sede in quanto coerente con le indicazioni fornite dalla Corte di legittimità in ordine utilizzo del potere discrezionale del giudice di merito nel definire il tratta sa nzionatorio.
Si ribadisce sul punto che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenua costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabil sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione d criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).
Il Ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
3.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine la conferma del responsabilità per la partecipazione all’associazione prevista dall’articolo 74 d.P.R. n. 3
1990 non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capac dimoostrativa delle prove raccolte, attività esclusa dal perimetro che circoscrive competenza del giudice di legittimità (cfr: giurisprudenza citata al § 1.1).
Contrariamente a quanto dedotto – con doglianze, in larga misura, reiterative rispetto a quelle proposte con la prima impugnazione-, la Corte d’appello rilevava che l’insieme delle circostanze accertate consentiva di ritenere NOME COGNOME fosse sicramente partecipe dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
La Corte di merito valorizzava, al riguardo, le prove che indicavano che NOME aveva costantemente operato per conto del sodalizio provvedendo a smerciare quantitativi molto elevati di droga e si era relazionato non solo con NOME, capo dell’associazione, ma anche con tutte le persone che, per conto dello stesso, si occupavano di riscuotere i considerevoli proventi dello spaccio e veicolavano a COGNOME anche le richieste di fornitura ulteriore di droga: tale molteplicità di contatti, secondo la Corte territoriale, indicatore evidente del NOMEo che il ricorrente fosse perfettamente consapevole di operar per conto di un sodalizio organizzato al quale prestava il proprio contributo.
Inoltre la Corte d’appello prendeva in analitica considerazione anche le dichiarazion rese dai collaboratori di giustizia ritenendo che le stesse confermassero, piuttosto ch smentire, la partecipazione contestata (pag. 80 della sentenza impugnata).
Per quanto riguarda l’ipotetica affiliazione del ricorrente ad altro clan – il sod facente capo ai COGNOME – la Corte territoriale rilevava come quanto emerso dal dialogo tra NOME e NOME, intercettato il 12 ottobre 2016 confermasse il costante impegno d NOME COGNOME per il sodalizio a lui contestato (pag. 81 delle sentenza impugnata).
Si tratta di valutazioni effettuate attraverso l’esame accurato delle prove raccolte, c si risolve nella conferma delle analoghe valutazioni effettuate dal primo giudice e che no presenta alcuna frattura logica o incoerenza qualificabile come travisamento: la motivazione contestata si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.
3.2. Il secondo motivo di ricorso, che reitera la doglianza relativa al manca inquadramento dell’associazione contestata nella NOMEispecie prevista dall’articolo 7 comma 6, d.P.R. n. 309 90 è manifestamente infondata, in quanto non si confronta con la motivazione della Corte d’appello secondo cui tale invocata riqualifica era incompatibil con le elevate quantità di stupefacente movimentato (pag. 80 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione coerente con la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui, la NOMEispecie associativa prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 199 n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di NOMEi di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operati incompatibili con NOMEi di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R.
309 del 1990 (tra le altre: Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, R 278098 – 01).
Nel caso in esame non si rinviene nessuno degli indici che consentirebbero l’invocato – più favorevole – inquadramento.
3.3. Le censure proposte nei confronti della conferma della responsabilità per i singo episodi di spaccio non superano soglia di ammissibilità, in quanto si risolvono, ancora un volta, nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale posto a sostegno della decisione.
Segnatamente la Corte d’appello, con riguardo al capo 603), con motivazione ineccepibile, rilevava come dai dialoghi intercettati emergesse chiaramente che NOME COGNOME fosse debitore nei confronti di NOME di tremila euro per una precedente fornitura di sostanza stupefacente e che, nonostante ciò, NOME gli avesse consegnato ulteriore sostanza del valore di millecinquecento euro.
Del pari, dai dialoghi relativi al capo 611) emergeva come NOME avesse consegnato a NOME quattrocento euro per una fornitura di droga (che rappresentava solo una parte del debito) e come NOME NOME avesse fornito quantitativi sostanza da quali ricavava – mediamente – dai mille ai duemila euro ogni sera: si tratt di prove che documentavano univocamente sia l’elevata diffusione della droga gestita dai sodali, sia il NOMEo che si trattasse di quantitativi elevati di sostanza (pag. sentenza impugnata).
Infine, con riguardo al capo 656), relativo allo spaccio di sostanza stupefacente d tipo cocaina, la Corte territoriale offriva – ancora una volta – una motivazione ineccepi effettuando un’accurata analisi delle prove e, segnatamente, dei decisivi esiti dell’atti di perquisizione, che aveva condotto al sequestro della sostanza contestata.
La Corte rilevava che il considerevole dato ponderale – pari a 341,9 grammi di cocaina – non necessitava di perizia volta ad accertare il grado di purezza della sostanza, tenu conto trattandosi di una quantità sicuramente eccedente quella di un fabbisogno personale.
Emergeva dunque che il “bar del RAGIONE_SOCIALE” gestito dal ricorrente fosse un sicuro punto di riferimento per lo spaccio della sostanza (pag. 67 della sentenza impugnata).
La motivazione contestata, logica ed aderente alle emergenze processuali, non si presta ad alcuna censura in questa sede.
3.4. Infine non possono essere accolte le doglianze proposte con l’ultimo motivo di ricorso nei confronti della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di “prevalenza”.
Si richiama al riguardo la giurisprudenza indicata sub § 2.4.
In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello limitava bilanciamento alla sola “equivalenza” il ragione dell’apporto fornito all’associazione NOME che, con la costante attività di spaccio presso il “RAGIONE_SOCIALE” luog privilegiato per lo smercio, aveva consentito di accrescere in modo considerevole i guadagni del sodalizio (pag. 207 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche aderenti con le emergenz processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
4.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato.
4.1. E’ fondato il primo motivo nella parte in cui lamenta la carenza di motivazion circa la “rilevanza” della mancata emersione di episodi di spaccio attribuibili ad NOME nel periodo intercorrente tra la cessione indicata nel capo 547), risalente al novembre 2016, e la detenzione contestata al capo 550), accertata il 24 dicembre 2016 nel corso di una perquisizione.
Invero il Tribunale aveva già ritenuto assorbita nella detenzione contestata al capo 550) il reato ascritto al capo 548) provato – quest’ultimo – sulla scorta di conversazione intercettata il 19/12/2016 tra NOME e COGNOME durante la quale quest’ultimo asseriva che a casa della ricorrente nascondeva 600 grammi di sostanza stupefacente.
La Corte d’appello aveva esteso l’assorbimento anche all’episodio contestato al capo 549) risalente al 23 dicembre 2026, in quanto prossimo alla data della perquisizione, ma non quello contestato al capo 547): la Corte riteneva che poiché tale ultima condotta risaliva ad un mese prima della perquisizione, tale lasso temporale, unitamente al dimostrato costante impegno di COGNOME nello spaccio, impedisse di ritenere che la sostanza indicata nel capo 547) fosse la stessa rinvenuta nel corso della perquisizione che aveva condotto alla contestazione del capo 550).
Tale motivazione risulta carente in quanto pone a sostegno del mancato assorbimento elementi indiziari e non si confronta né con la rilevante circostanza, allegata dalla dif che nel periodo intercorrente tra il 20 novembre 2016 e la data della perquisizione non s registravano episodi di spaccio; né con il contenuto della conversazione intercettata il dicembre 2019 durante la quale COGNOME il 19 dicembre 2016 affermava di avere consegnato lo stupefacente alla ricorrente per custodirlo, senza ulteriori specificazio temporali o quantitative.
La Corte di appello in sede di annullamento con rinvio dovrà rivalutare tali circostanz unicamente alle altre prove disponibili per verificare se l’episodio la condotta contestata capo 547) possa essere ritenuta assorbito in quella contestata al capo 550).
4.2. E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione del divieto del ne bis in idem in relazione alla condotta contestata al capo 550), ovvero la
detenzione di 667 grammi di marijuana rinvenuti in seguito alla perquisizione avvenuta il 24 dicembre 2016.
Il ricorrente contesta che l’azione penale è stata avviata due volte per lo stesso NOMEo: una prima dalla Procura ordinaria di Lamezia Terme in occasione dell’arresto della ricorrente all’esisto del rinvenimento dei 667 grammi di marijuana ed il secondo, avviato dalla Procura distrettuale di Catanzaro, per il medesimo NOMEo aggravato dall’allora vigente art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
4.2.1. Il collegio ribadisce che per verificare l’ídem factum alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 è necessario che l’autorità giudiziaria confronti i NOMEi contestati «sulla base della triade condotta-nesso causale evento naturalistico»: solo la coincidenza di questi elementi consente di affermare che si procede per NOMEi identici (Corte cost n. 200 del 2016).
Con specifico riferimento al tema oggetto del procedimento, ovvero l’avvio di due procedimenti diversi per NOMEi identici, ma diversamente circostanziati la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che l’operatività del divieto di un secondo giudizio, previsto dall’art. 649 cod. proc. pen., non è preclusa dalla configurazione d circostanze aggravanti non costituenti oggetto del precedente processo, in quanto la valutazione sull’identità del NOMEo deve essere compiuta unicamente con riferimento all’elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali relative alla condotta, all’evento e al relativo nesso causale (tra le altre: Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, COGNOME, Rv. 283687 – 01).
La ratio del divieto sta nella illegittimità della “persecuzione” di un presunto autore di reato più volte per lo stesso NOMEo.
Il divieto, secondo l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, è operativo ogni volta che sia stata esercitata l’azione penale.
In via preliminare il collegio rileva che la Cassazione ha esteso anche ai casi di litispendenza l’ambito di applicazione del divieto di secondo giudizio espressamente previsto dall’art. 649 cod. pen. in relazione alle condotte “giudicate” con sentenza irrevocabile.
E’ stato inNOMEi autorevolmente affermato che non può essere nuovamente promossa l’azione penale per un NOMEo e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal pubblico ministero, ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto
processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici d diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231800).
Il NOMEo che l’operatività del principio rilevi anche quando l’ idem factum sia oggetto cv n anchey’procedimenti avviati, ma non conclusi con sentenza passata in giudicato, si ricava in modo chiaro dalle fonti sovranazionali e, segnatamente dalla formulazione letterale dell’art. 7 del prot. 4 allegato alla Convenzione Edu e dall’art. 50 della Carta dei dir fondamentali dell’Unione Europea che sanciscono il diritto fondamentale della persona a non essere “perseguito”, oltre che “condannato”, due volte per lo stesso NOMEo.
Il divieto del ne bis in idem, che trova un preciso correlato codicistico nell’art. 649 cod. porc. pen. ha – dunque – una matrice costituzionale: lo stesso è inNOMEi tutelato da norme di rango sovralegislativo e, segnatamente, dall’art. 4 del prot. 7 della Convenzione Edu e dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ovvero da norme sovranazionali che attraverso la “finestra” dell’art. 117 della Carta fondamentale entrano nel nostro sistema con rango superiore alla legge, contribuendo ad individuare i parametri di legalità costituzionale il cui rispetto è sottoposto al contr officioso e diffuso del giudice comune (Sez. 2, n. 35126 del 21/05/2019, COGNOME, R v. 277071).
La natura generale e sovraordinata del divieto consente di ritenere che la preclusione sia operativa anche se la anomalia non venga sollevata attraverso il conflitto di competenza previsto dall’art. 28 cod. proc. pen, rimedio adatto a risolvere dubbi sulla esatta identificazione del giudice competente, ma non a tutelare l’imputato dall’esrcizio illegittimo di una “nuova azione penale” per il medesimo NOMEo (contra: Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, Catapano, Rv. 269422).
Deve cioè ritenersi che, quando non vi sia dubbio sulle regole che governano la competenza, ma si verta in un caso di duplicazione dell’azione penale, sia operativa la preclusione del ne bis in idem, che le Sezioni unite, riconoscendo la natura “generale” del principio hanno esteso anche ai casi in cui non via alcuna sentenza irrevocabile, ma via sia una mera situazione di litispendenza.
E’ incontestato che nel caso di duplicazione dell’azione penale la preclusione deve essere dichiarata nel procedimento iniziato per secondo, nulla rilevando la fase processuale in cui gli stessi si trovano quando viene eccepita la preclusione.
Nel caso in esame i due procedimenti venivano avviati da due articolazioni dell’ufficio di procura – quello presso il tribunale di Lamezia Terme per il NOMEo non aggravato e quello distrettuale di Catanzaro per il NOMEo aggravato dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Dirime per l’applicazione della preclusione processuale è le rilevazione dell’idem factum, che con giurisprudenza che si condivide riguarda anche i NOMEi “diversamente circostanziati”.
Si è inNOMEi affermato che qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo NOMEo storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l’avvenuto esercizio dell’azione penale nell’altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l’archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ov l’azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo (Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, C., Rv. 279113 – 01).
4.2.2.Nel caso in esame si è proceduto due volte per la condotta di detenzione di 667 grammi di marijuana investendo il giudice monocratico per il NOMEo non aggravato e quello collegiale per il NOMEo aggravato.
Sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio: la Corte di appello verificherà quale dei due procedimenti è stato avviato per primo, verifica da effettuare in relazione alla data in cui è stata esercitata l’azione penale e, nel caso in cui rilevi la “at pendenza” di un procedimento per la detenzione dei di 667 grammi di marijuana risalente al 24 dicembre 2016 che sia stato avviato in epoca anteriore a quello che ci occupa dichiarerà l’improcedibilità ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen..
Il ricorso proposto dal Procuratore generale di Catanzaro nei confronti della parte della sentenza che assolve NOME COGNOME è fondato.
La Corte di appello, come rilevato dal ricorrente offriva una motivazione carente ed in parte illogica in relazione ad entrambi i profili contestati, ovvero la sussistenza de responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa o, per la condotta descritta dall’art. 416-ter cod. pen.
5.1. Con riguardo alla assoluzione dal c.d. concorso esterno in associazione mafiosa il collegio riafferma che in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo d “concorrente esterno” il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione e privo dell’ affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala come “RAGIONE_SOCIALE“, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 – 01).
Nel caso in esame, con motivazione contraddittoria, la Corte d’appello, da un lato, rilevava la sussistenza di un patto concreto tra NOME COGNOME e la cosca “RAGIONE_SOCIALE” e, dall’altro, rilevava che i termini dell’accordo non avevano caratte di specificità, in quanto non avrebbero potuto avere alcuna incidenza immediata sugli interessi concreti del sodalizio. L’accordo era inNOMEi destinato a produrre i suoi ef
se e quando il COGNOME avesse concretizzato la sua carriera GLYPH politica. A sostegno si richiamava la conversazione nel corso della quale NOME, dialogando con NOME, descriveva COGNOME come una persona che “NOME” crescere politicamente, definendo il patto con lo stesso come un investimento” futuro”.
Si tratta di una motivazione carente ed, in parte, contraddittoria, in quanto non valuta approfonditamente il tema del contributo effettivo ed immediato offerto da COGNOME all’associazione: il patto, sulla cui concretezza e serietà non vi erano dubbi avrebbe dovuto essere valutato anche alla luce della sua incidenza sul prestigio dell’associazione e del NOMEo che era prodromico alla predisposizione di una rete di contatti compiacenti utili per la diffusione del potere della cosca nei gangli vitali della pubbl amministrazione.
5.2. Del pari, 59f10- fondate sono le censure proposte in ordine all’intrinseca contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si riconosceva la sussistenza del patto tra COGNOME e la cosca “RAGIONE_SOCIALE“, senza valutare la possibilità di inquadrare la condotta nella NOMEispecie prevista dall’art. 416-ter cod. pen.
Il collegio ribadisce, inNOMEi, che i fini della configurabilità del reato di sc elettorale politico-mafioso è sufficiente un accordo elettorale tra l’uomo politico l’associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l’uomo politico ad operare in favore dell’associazione in caso di vittoria elettorale, sicc nell’ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la cond successivamente posta in essere a sostegno degli interessi dell’associazione assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all’associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all’art. 416-bis cod. p (Sez. 1, n. 19092 del 09/03/2021, Zambetti, Rv. 281410 – 01).
Ancora più specificamente è stato affermato, con giurisprudenza che anche in questo caso si condivide, che, ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale polit mafioso (art. 416-ter cod. pen.) è sufficiente un accordo elettorale tra l’uomo politico l’associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l’uomo politico ad operare in favore dell’associazione in caso di vittoria elettorale. Ne consegu che, nell’ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condo successivamente posta in essere dal predetto a sostegno degli interessi dell’associazione che gli ha promesso o procurato i voti assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all’associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 43107 del 09/11/2011, Pizzo, Rv. 251370 – 01).
Nel caso in esame,r2n la Corte di appello rilevava che non si NOME dubitare del NOMEo che vi fosse stato un accordo tra NOME COGNOME e la cosca “RAGIONE_SOCIALE” e che tale accordo e la sua «pertinenza agli interessi della cosca era attestata univocamente dalle conversazioni intercettate, che non dimostravano l’accettazione da parte di NOME di un mero incarico fine a se stesso volto esclusivamente a promuovere la campagna elettorale del COGNOME, atteso che nel dialogo captato il 27/07/2015 COGNOME descriveva a NOME COGNOME «una vera e propria alleanza nella prospettiva di una futura crescita politica del COGNOME che parallelamente era destinata a riverberare effetti positiv sul sodalizio secondo un preciso progetto di espansione della cosca» (pag .178 della sentenza impugnata)
Si tratta di affermazione che, alla luce delle linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità e sopra richiamate imponeva la valutazione della possibilità di qualificare le condotte contestata a NOME COGNOME nella NOMEispecie prevista dall’ad416-ter cod. pen.
5.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla posizione di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che rivaluterà gli elementi di prova alla luce dei principi di diritto so enunciati, al fine di verificare se gli stessi siano eventualmente indicativi de responsabilità dell’imputato per concorso esterno in associazione mafiosa o per il reato previsto dall’articolo 416-ter cod. pen.
Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Gli stessi devono inoltre essere condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Lamezia Terme, che tenuto conto dei parametri vigenti – si liquidano in complessivi euro 4.6000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla
parte civile Comune di Lamezia Terme, che liquida in complessivi euro 4.6000, o accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2023.