Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42651 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SvEi n ÉTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l’inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato COGNOME del foro di NOLA, che sì riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 24 maggio 2024, il Tribunale del riesame di Napoli ha parzialmente confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli aveva disposto l’applicazione della misur cautelare della custodia in carcere (poi sostituita con quella degli arr domiciliari) nei confronti, tra gli altri, di NOME COGNOME per il reato di all’art. 416-ter cod. pen. (capo A dell’incolpazione provvisoria). Ha inve annullato il provvedimento con riferimento al reato di cui all’art. 416 cod. pe (capo B dell’incolpazione provvisoria).
1.1. Secondo la prospettazione accusatoria cristallizzata nel capo d incolpazione provvisoria, NOME COGNOME, legata al sodalizio RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE, in quanto figlia,di NOMENOME boss del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, detenuto all’ergastolo e anch’eta condannata per il reato di c all’art. 416-bis cod. pen., si era accordata (per il tramite di COGNOME NOME) con COGNOME NOME NOME candidato a sindaco in occasione delle consultazioni elettorali amministrative del 14 e 15 maggio 2023 (prima tornata) e 25 e 26 maggio 2023 (ballottaggio) per il rinnovo del consiglio comunale di Cercola – e con COGNOME NOME – candidata al consiglio comunale – per procurare a costoro voti mediante le modalità dì cui all’art. 416-bis, comma 3, cod. pen., al fine di soddisfare interessi dell’RAGIONE_SOCIALE di riferimento.
1.2. Il compendio indiziario posto a fondamento della misura cautelare è costituito dalle annotazioni di PG da cui era emerso che 1’11 maggio 2023 l’indagata si era presentata presso il Comune di Cercola a ritirare un numer considerevole di schede elettorali per conto di soggetti che l’avrebbero a c delegata, nonché da talune conversazioni captate nel corso delle quali, gl interlocutori, tra cui la COGNOME e NOME COGNOME, anch’egli già condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., faceva riferimento alla collaborazione COGNOME NOME, all’intervenuto accordo con il medesimo, alla organizzazione di una squadra per raggiungere l’obiettivo, coinvolgendo il marito COGNOME NOME, nonché alla necessità della elezione di COGNOME NOME per il loro “lavoro”, in tal modo riferendosi alla necessità di avere una copertura politica per gestio del malaffare. L’indagata aveva inoltre consentito all’apposizione della su immagine sul volantino che riproduceva il fac-simile della scheda elettorale.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione la COGNOME, articolando quattro motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione agl artt. 273, 309, 521 cod. pen. per avere il Tribunale confermato l’ordinanz cautelare sulla base di un fatto storico diverso da quello oggetto di contestazion in ordine al quale l’indagata non ha potuto esercitare il diritto di difesa.
La ricorrente sostiene che nell’ordinanza cautelare genetica, in conformità alla richiesta del PM, era stata contestata l’esistenza di un accordo tra COGNOME NOME, materiale finanziatore, e COGNOME NOME con COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME e altri soggetti, tutti legati ai RAGIONE_SOCIALE camorristici COGNOME e COGNOME. Con tale accordo COGNOME NOME e COGNOME NOME promettevano ed erogavano agli altri soggetti la somma complessiva di 1.800 euro al fine di procurare voti per la prima tornata e per
ballottaggio delle elezioni amministrative del maggio 2023 presso il Comune di Cercola.
A fronte di tale contestazione, il Tribunale del riesame avrebbe ricostruito fatto in termini diversi, ipotizzando la conclusione, da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME di un distinto, duplice accordo: uno con la COGNOME, gravitante nell’ambito della criminalità organizzata di stampo RAGIONE_SOCIALE e l’alt con COGNOME NOME e COGNOME NOME. Mentre questo secondo accordo avrebbe avuto ad oggetto la compravendita dì voti a mezzo di costoro, il primo accordo, avrebbe avuto ad oggetto la promessa di favori da parte del futuro consiglio comunale, in cambio del procacciamento di voti. Questo accordo non avrebbe previsto l’erogazione di denaro, dal momento che la COGNOME non avrebbe avuto bisogno di comprare i voti, potendo fare affidamento sulla sua caratura criminale, nota a tutti, essendo stata condannata per il reato di cui al 416-bis cod. pen.
Lamenta la difesa che l’individuazione di tale accordo costituirebbe un fatto nuovo e diverso rispetto a quello contestato al capo A) dell’incolpazion provvisoria. Ciò determinerebbe la nullità dell’ordinanza impugnata, atteso che i giudice della cautela rimane vincolato alla richiesta del pubblico ministero in ordin agli elementi di fatto che integrano la contestazione, nel rispetto del principi correlazione tra accusa e decisione sancito dall’art. 521 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’esistenza di una promessa di procacciamento di voti con l’utilizzo di modalità mafiose, avendo la COGNOME agito uti singulus laddove la norma incriminatrice prevede un accordo tra il politico e l’associazion RAGIONE_SOCIALE.
Rileva la difesa che nel corso della tornata elettorale la COGNOME avrebbe operato uti singulus, e non in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE, mancando elementi da cui emergesse la mobilitazione di tale RAGIONE_SOCIALE, difettando la commissione di atti intimidatori sugli elettori da parte di soggetti appartenenti a consorteria criminosa, e tenuto conto del fatto che la condanna riportat dall’indagata per la partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risaliva al 200 che nel 2014 era stata dichiarata la cessazione della sua pericolosità con revoc della misura di prevenzione della libertà vigilata. Il Tribunale del riesame avreb omesso di considerare che, nel caso in cui il soggetto anche intrane all’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso agisca uti singulus, è necessario che siano individuati elementi da cui desumere che la promessa di reclutamento dei voti avvenga, e di fatto sia avvenuta, mediante l’utilizzo delle modalità mafiose, ovver attraverso l’utilizzo della forza intimidatrice del vincolo associativo, al fi ostacolare il libero esercizio del voto. Nella specie l’ordinanza impugnata avrebb
omesso di individuare i fattori da cui desumere tali elementi, tenuto conto che no vi sarebbe la prova che la COGNOME abbia operato per conto del RAGIONE_SOCIALE e che dalle conversazioni captate non emergerebbe che l’accordo intercorso tra l’indagata e i COGNOME avesse ad oggetto l’utilizzo di modalità mafiose per i procacciamento dei voti. Del pari non avrebbe motivato in ordine alla attuale intraneità al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della ricorrente, né alla esistenza ed operat di detto RAGIONE_SOCIALE alla data della tornata elettorale del 2023.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce vizio di violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla esistenza di un accordo elettorale politico mafios con COGNOME NOME NOME COGNOME NOME. Il Tribunale avrebbe omesso di indicare le circostanze da cui emergeva l’esistenza di un tale accordo e la promessa d futuri favori da parte della candidata, non emergendo dalle intercettazion alcunché al riguardo. Non potrebbe riconoscersi alcun valore in tal senso al riferimento fatto dagli interlocutori, nella conversazione n. 472, al «lavoro», momento che l’interpretazione del medesimo come sinonimo di “malaffare” sarebbe del tutto infondato. Invero, tale riferimento sarebbe da intendersi opera all’attività lavorativa svolta dalla COGNOME e dal marito nel CAF di COGNOME NOME.
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce vizio di violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. bis.1 cod. pen. Il Tribunale avrebbe ravvisato tale aggravante nella mer appartenenza della COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE, ritenendola sufficiente ad indurre la consapevolezza nella comunità di trovarsi di fronte a un’azione proveniente da organizzazioni criminali, omettendo di individuare in cosa siano consistite le concrete azioni violente e minatorie tipicamente mafios ai fine del reclutamento dei voti, tali non potendosi considerare il ritiro delle sc elettorali dal comune di Cercola, l’organizzazione di una squadra per raccogliere voti, né la riproduzione della sua immagine in un volantino.
In relazione al carattere soggettivo dell’aggravante contestata, l’ordinan impugnata avrebbe omesso di fornire la prova dell’esistenza e operatività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché di specificare quali fossero i favori oggetto dello scambi politico-elettorale.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. La ricorrente lamenta che il fatto ritenuto dal Tribunale del riesa nell’ordinanza impugnata sia diverso rispetto a quello contestato nel capo d incolpazione e riconosciuto nell’ordinanza con cui il GIP aveva applicato la misura cautelare. Secondo la prospettazione difensiva, mentre oggetto della contestazione originaria era l’esistenza di un accordo stipulato da COGNOME NOME e la candidata consigliera COGNOME NOME con le associazioni criminali operanti nel Comune di Cercola nella persona di COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, il Tribunale del riesame avrebbe ravvisato due distinti accordi: un primo accordo concluso da COGNOME NOME NOME COGNOME NOME con COGNOME NOME NOME COGNOME NOME avente ad oggetto la compravendita di voti, attraverso l’erogazione di un finanziamento di 1.800 euro; un secondo e distinto accordo concluso con la COGNOME, nonché altri soggetti gravitanti nell’ambito della criminalità organizzata, avente ad oggetto la promess di favori nel futuro consiglio comunale di Cercola in cambio del procacciamento di voti avvalendosi della forza intimidatrice della loro caratura criminale.
2.2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di violazione del principio di correlazione della sentenza all’accu contestata, sancito dall’art. 521 cod. proc. pen., detta violazione deve es esclusa quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, sian contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in senten quanto l’immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata u vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenzial dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa (c ex multis, Sez. 6, n. 35120 del 13/06/2003, Conversano, Rv. 226654; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156).
Si è pertanto ritenuta ravvisabile la violazione del principio di correlazione contestazione e sentenza nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si t rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il ca d’imputazione non contenga l’indicazione degli elementi costitutivi del reat ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hann formato oggetto di sostanziale contestazione, ovvero ancora, quando ricorra tra due episodi un rapporto di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata u vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenzial dell’addebito nei confronti dell’imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a
fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa. Si inoltre, precisato che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio esame «non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordin all’oggetto dell’imputazione» (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 – 04).
In applicazione di tali principi, la decisione da ultimo richiamata ha escluso l violazione del principio sancito dall’ad. 521 cod. proc. pen. in un caso nel qual a fronte della contestazione del delitto di utilizzo di fatture inesis autoprodotte, si era affermata la penale responsabilità dell’imputato per ave utilizzato fatture soggettivamente inesistenti, chiarendo che la non riferibil soggettiva delle prestazioni alle imprese che le avevano fatturate aveva costituit il nocciolo della contestazione, sulla quale il predetto aveva avuto la possibilità difendersi e si era effettivamente difeso.
Del pari si è esclusa la violazione di detto principio nell’ipotesi dell’imputa che era stato condannato per avere fornito la base logistica in un tentativo d rapina ai danni di un istituto di vigilanza, a fronte della contestata partecipazi attiva all’azione predatoria, sul rilievo che già in fase cautelare e poi in se giudizio abbreviato il predetto avesse avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie, da cui emergevano in maniera chiara e circostanziata le effettive modalità della partecipazione concorsuale (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, COGNOME, Rv. 284713 – 02), nonché nell’ipotesi in cui nel capo di imputazione era contestato il reato di rapina commesso da un imputato con volto travisato da passamontagna e dal correo con sciarpa e cappellino, e la sentenza aveva condannato i correi per aver agito entrambi con volto travisato da passamontagna (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, COGNOME, Rv. 284427 – 01).
2.3. Ritiene il Collegio che – alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate – nella specie non ricorra la violazione dedotta. Invero, l’incolpazion provvisoria conteneva già tutti gli elementi costitutivi del fatto ascritto ricorrente e ritenuto dal Tribunale del riesame, posto che si contestava all COGNOME, quale membro del RAGIONE_SOCIALE, la partecipazione ad un accordo con i candidati alle elezioni amministrative del Comune di Cercola avente ad oggetto la promessa di procacciare a costoro, con modalità mafiose, dei voti in cambio del soddisfacimento degli interessi dell’RAGIONE_SOCIALE criminosa, una volta eletti; sicché, la diversa articolazione di t accordo configurata dall’ordinanza impugnata, la quale ha ritenuto sussistente una distinta pattuizione dei candidati con COGNOME NOME e COGNOME NOME,
da un lato e con la COGNOME dall’altro, costituisce al più una specificazione del fatto, ma non già una sua trasformazione radicale e che pertanto non ha determinato alcuna lesione del diritto di difesa della ricorrente.
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1. L’art. 416-ter cod. pen., nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 43 del 2019, punisce «chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’RAGIONE_SOCIALE mafio è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis». Allo stesso modo è punito «chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma».
La nuova formulazione dell’art. 416-ter ne ha ampliato il campo applicativo sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Sotto il primo profilo, è previs che la promessa di procacciare voti può essere ricevuta sia dall’uomo politico sia da intermediari e può provenire tanto da soggetti estranei alla consorteria criminosa, quanto da esponenti del sodalizio mafioso. Sotto il secondo profilo, la controprestazione della promessa non è più limitata al denaro e alle altre utili ma comprende anche la disponibilità «a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’RAGIONE_SOCIALE».
Questa Corte regolatrice ha ritenuto che sussiste «perfetta continuità tra i vecchio e il nuovo testo dell’art. 416-ter c.p., dal momento che, ribadita punibilità dell’accordo che contempli l’utilizzo del metodo mafioso, vi sono state aggiunte parole volte ad ampliare il campo d’applicazione della norma, con una previsione riferita ai soggetti dell’accordo illecito e ai contenuti dello scambi (Sez. 5, n. 42227 del 03/09/2021, Galletta, Rv. 282041 – 01).
3.2. La ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine alla sussistenza di una promessa di procacciamento dei voti con modalità mafiose, ciò rendendosi necessario in quanto l’indagata avrebbe agito uti singula, non essendovi elementi da cui dedurre il coinvolgimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di riferimento, «difettando la perpetrazione di atti intimidator sull’elettorato da parte di soggetti notoriamente gravitanti nella cit consorteria». A fondamento di tale censura si è richiamata la giurisprudenza dì legittimità che distingue l’ipotesi in cui l’accordo politico-mafioso sia stipulato c un soggetto intraneo alla consorteria RAGIONE_SOCIALE, da quella in cui il promittente si estraneo ad essa, ovvero operi utili singulus, richiedendosi nei due ultimi casi la
prova di un esplicito accordo sulle modalità di procacciamento del consenso elettorale.
La censura è destituita di fondamento.
Il Tribunale del riesame ha chiaramente ricondotto l’attività dell’indagata a RAGIONE_SOCIALE al quale essa è intranea, valorizzando, innanzitutto, la sua appartenenza qualificata a detta RAGIONE_SOCIALE, resa evidente sia dal fatto che ella è figlia del boss del RAGIONE_SOCIALE, sia dalla circostanza che la ste stata condannata per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
L’ordinanza impugnata, inoltre, ha messo in luce come la COGNOME abbia agito unitamente ad altri soggetti della criminalizzata organizzata, tra cui NOME COGNOME, coindagato nel medesimo procedimento per lo stesso reato e anch’egli appartenente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tale dato è stato ritenuto comprovato dalle conversazioni captate, e specificamente dalla conversazione n. 472 del 31 maggio 2023, nel corso della quale il COGNOME, parlando con la COGNOME e con il compagno di questa, NOME COGNOME, afferma la necessità della elezione della COGNOME per il loro «lavoro», interpretandosi tale espressione come riferita al malaffare, posto che i conversant non avevano un lavoro in comune.
In ogni caso, l’esistenza di un accordo politico-mafioso per il procacciamento di consensi elettorali, secondo la giurisprudenza di legittimità, può desumersi anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali sintomatici del natura dell’accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l’assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso l’utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d’influen risultando, per converso, irrilevante il post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze (Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 275157 – 01; Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 275638 – 01, nella quale la Corte ha affermato il principio in un’ipotesi in cui il procacciatore dei voti era st consapevolmente individuato dal candidato in ragione della sua “prossimità” al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operante sul territorio e si era avvalso della collaborazione d soggetti coindagati per il delitto di estorsione commesso in danno di altri candidati).
Nella specie, l’ordinanza impugnata, così come l’ordinanza genetica emessa dal GIP, ha specificamente motivato sul punto evidenziando come, proprio la caratura criminale della COGNOME, resa evidente dai suoi precedenti penali e dalla sua notoria appartenenza al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio del Comune di Cercola erano gli elementi su cui COGNOME NOME e la candidata COGNOME NOME confidavano, ai fini dell’incremento del consenso elettorale, e come la costante presenza ai seggi elettorali dell’indagata e del COGNOME, la riproduzio
dell’immagine della COGNOME sul fac-simile della scheda elettorale, l’organizzazione di una «squadra» per procacciare i voti dovessero ritenersi sintomatici della consapevolezza della forza intimidatrice che il RAGIONE_SOCIALE d appartenenza esercitava sul territorio.
3.3. Con riguardo alla censura con cui si deduce l’omessa motivazione in ordine alla estensione dell’accordo si rileva che – come già in precedenza illustra – per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 43 del 2019, l’art. 416 punisce puramente e semplicemente l’accordo stipulato con l’appartenente ad un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Quanto poi all’ipotesi in cui l’intesa che contempl l’utilizzo delle modalità mafiose, occorre ancora una volta richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui tali modalità «ricorrono anche quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell’interesse quest’ultima, sicché non è necessario che l’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l’attuazione, o l’esplicita programmazion di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché in tal caso il ricorso all modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all’art. 416 b c.p., comma 3, può dirsi immanente all’illecita pattuizione» (Sez. 5, n. 42227 de 03/09/2021, Galletta, Rv. 282041 – 01; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, P., Rv. 263845 – 01).
Manifestamente infondato è il terzo motivo con il quale la ricorrente deduce l’ininfluenza delle conversazioni intercettate ai fini della prova dell’esist dell’accordo politico-mafioso e della promessa di favori da parte del consiglio comunale.
L’interpretazione che del contenuto delle conversazioni captate è stata data dal Tribunale si sottrae in questa sede alle censure prospettate dalla ricorren posto che essa costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (ex plurimis Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715), che nella specie non emerge.
Invero, con motivazione non manifestamente illogica, l’ordinanza impugnata ha dato puntualmente conto delle ragioni dell’interpretazione adottata, nonché del fatto che le affermazioni contenute nelle conversazioni captate facevano riferimento all’esistenza di un accordo di scambio tra i voti e l’elargizione di fav da parte dei candidati una volta eletti in consiglio comunale.
Di tale interpretazione la ricorrente ha proposto una mera rivisitazione, richiedendone una diversa valutazione sul piano del merito, cioè del significato da attribuire al contenuto delle conversazioni, non consentita, in presenza di motivazione idonea e immune da vizi, nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità della censura.
Il quarto motivo, concernente la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è infondato.
Il Tribunale, con argomentazione logica e congrua, ha ravvisato la sussistenza di tale circostanza aggravante nella egemonia esercitata nel territorio del Comune di Cercola del RAGIONE_SOCIALE cui appartiene l’indagata, egemonia cui consegue la consapevolezza della comunità che vive in quel territorio di trovarsi di fronte a comportamenti provenienti da soggetti appartenenti ad organizzazioni mafiose. Si tratta di motivazione corretta, non essendo necessari, al fine della configurabilità della circostanza aggravante del metodo mafioso, richiami espliciti alla capacità di intimidazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atteso che essa – secondo l’insegnamento di questa Corte – ricorre anche nel caso dell’utilizzo di un messaggio intimidatorio “silente”, cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l’RAGIONE_SOCIALE abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 277182 – 01).
Analogamente, con riguardo al profilo soggettivo dell’aggravante in parola, l’ordinanza impugnata, in modo non manifestamente illogico, ne ha rinvenuto i presupposti nella pattuizione, quale corrispettivo del procacciamento di voti, della promessa da parte di COGNOME NOME, una volta eletta nel consiglio comunale, di elargire favori a vantaggio dell’RAGIONE_SOCIALE.
A tal fine è irrilevante che il Tribunale abbia omesso di specificare il contenuto di tali favori, posto che l’art. 416-bis.1 cod. pen. fa riferimento alla fina agevolatrice dell’attività del consorzio criminoso, non richiedendo affatto la preventiva e puntuale individuazione di detti favori, anche considerato che l’attività agevolatrice ben può realizzarsi con la generica disponibilità a sostener le esigenze e gli interessi dell’RAGIONE_SOCIALE. D’altra parte, l’esistenza ed operativ sul territorio del Comune di Cercola del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale ha fatto da sfondo all’accordo politico-mafioso, era stata acclarata dall’ordinanza del GIP, puntualmente richiamata dal Tribunale del riesame.
Pertanto, anche sotto tale profilo, le censure svolte dalla ricorrente risultano prive di pregio.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024.