Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33647 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN LORENZO BELLIZZI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/02/2024 del TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; letteisefrtite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale del Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Udine, quale giudice dell’esecuzione, h rigettato la richiesta, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, volta ad ottenere la sostituz con il lavoro di pubblica utilità della pena di anni tre di reclusione inflitta con la sente medesimo Tribunale in data 15 novembre 2016, parzialmente riformata, con riferimento alla sola durata delle pene accessorie, dalla Corte di appello di Trieste con pronuncia in data 1 maggio 2022, irrevocabile il 30 maggio 2023.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 53 e 58 I. 24 novembre 1981, n. 689, come riformulati dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, e vizio d motivazione.
Lamenta il difensore che erra il Tribunale a ritenere quali condizioni ostative i precedenti giudiziari del condannato, in contrasto con quanto affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, mentre avrebbe dovuto valutare esclusivamente l’insussistenza delle condizioni ostative dell’art. 59 della suddetta legge e, coinvolgendo gli enti ester sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., tenere, altresì, conto di come l’imputato avesse scont le condanne, alcune risalenti ad oltre vent’anni orsono, e quindi formulare una prognosi de rispetto delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva. Si duole, quindi, che il Giu dell’esecuzione non abbia attuato alcun vaglio istruttorio necessario a valutare la personali dell’istante ai fini dell’invocata sostituzione, coinvolgendo anche gli uffici per l’esec penale esterna (Uepe).
2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione, per non avere il Giudice dell’esecuzione valutato le date di consumazione dei precedenti penali e per non avere motivato le ragioni di adeguatezza della sola pena detentiva alle finalità di rieducazione soci del condannato.
Si rileva che i precedenti penali sono risalenti e che gli stessi fatti di cui alla conda esame risalgono ad oltre dieci anni orsono; e che con tale profilo l’ordinanza impugnata non si confronta.
Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
L
In tema di esercizio del potere discrezionale del giudice (anche del giudice dell’esecuzione, investito dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95, d. Igs. 10 ottobre 2022, come nel caso in esame in cui la difesa ha avanzato tempestiva istanza ai sensi di detta disciplina) nell’applicazione o diniego della sanzione sostitutiva, va confermato l’insegnament giurisprudenziale secondo cui gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il di giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, e che, pertanto, restano inammissibili, in se legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutaz del materiale istruttorio versato in atti. E secondo cui la valutazione della sussistenza presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli ind individuati dall’art. 133 cod. pen. ed essere pertanto disgiunta dal giudizio relativo alla gr del reato e alla personalità del condannato.
Invero, l’art. 58 I. 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, richiama i parametri di detto articolo, stabilendo che, valutati detti criteri, il giu applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati. La stessa norma aggiunge, poi, che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Orbene, il Tribunale di Udine rileva che: – nel caso in esame la pena detentiva inflit collocantesi al livello massimo di ammissibilità della richiesta della pena sostitutiva del la di pubblica utilità, risulta dimostrativa della gravità obiettiva del fatto, connotato dalla p delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e dalla rilevante consistenza delle attività oggetto di distrazione; – anche il giudizio sulla personalit condannato, soggetto recidivo qualificato, si appalesa negativo, essendo egli portatore di ripetuti precedenti penali per reati contro la persona e contro la fede pubblica e altresì d precedente specifico per reato di bancarotta fraudolenta; – la ripetuta violazione della leg penale da parte del condannato induce fondati dubbi sul rigoroso rispetto delle prescrizioni, ch necessariamente si devono accompagnare alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità secondo la previsione degli artt. 56-bis e 56-ter, I. 24 novembre 1981, n. 689. E, pertanto, addiviene al rigetto della richiesta di sostituzione.
Tali argomentazioni risultano scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi ai parametri che devono sovrintendere alla sostituzione invocata. Sostituzione che, invero, viene negata non solo sulla base dei precedenti penali del condannato, ma, altresì, della valorizzazione d entrambe le condizioni ostative previste dall’art. 58, comma primo, della summenzionata legge, secondo cui la pena detentiva non può essere sostituita quando non assicura la
prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e sussistano fondati ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Il Giudice dell’es ha, quindi, correttamente formulato un giudizio prognostico circa una pericolosità qual un concreto pericolo di violazione delle prescrizioni da imporre, giudizio che non si nella sola valutazione dei precedenti, come lamentato dalla difesa, ma ha t considerazione sia la gravità obiettiva del fatto che la personalità del condannato, di cui sopra.
Di contro il ricorso dimostra la sua infondatezza, insistendo su una pericolosità s attuale e lamentando una valutazione dei soli precedenti di COGNOME, senza approfondiment sua personalità, e la mancata considerazione della adeguatezza della sanzione sosti relazione alla finalità rieducativa della pena.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.