Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1205 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1205 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
COGNOME NOME nato a VIGEVANO il 22/03/1961 avverso l’ordinanza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di Milano che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 10 luglio 2024 il Presidente del Collegio della Prima Sezione penale del Tribunale di Milano, ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale NOME COGNOME ha chiesto, ai sensi degli artt. 545 bis cod. proc. pen., 20 bis cod. pen. e della legge 24 novembre 1981, n. 689 , l’ammissione alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ovvero di quella della detenzione domiciliare, o, comunque, di quella piø idonea al reinserimento del condannato, in relazione alla pena inflitta con sentenza n. 5334/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 5 aprile 2023.
A fondamento del provvedimento, ha evidenziato che le doglianze difensive avrebbero potuto essere fatte valere in sede di impugnazione della sentenza di merito, ormai definitiva.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, Avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Il primo ha ad oggetto la violazione dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per non avere il giudice dell’esecuzione fissato l’udienza camerale ed avendo lo stesso provveduto de plano , senza instaurazione del contraddittorio.
2.2. Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e difetto di motivazione essendo incorso il giudice della cognizione nella violazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen. laddove non ha dato avviso alle parti della ricorrenza delle condizioni per la sostituzione della pena detentiva.
Nel quadro normativo antecedente alle modifiche di recente apportate con il d.lgs. n. 31 del 2024, il giudice era tenuto ad avvisare, preliminarmente, le parti ed acquisire il consenso dell’imputato, ai fini della sostituzione.
Ha, altresì, illustrato l’esistenza delle condizioni, nel caso di specie, per ottenere la sostituzione e le ragioni per cui il mancato avviso, da parte del giudice della cognizione, ha determinato la
lesione del diritto soggettivo del ricorrente.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Successivamente alla definitività della sentenza di merito, il condannato ha formulato istanza al giudice dell’esecuzione al fine di ottenere l’applicazione di una sanzione sostitutiva.
A sostegno, ha affermato che il giudice della cognizione non aveva interpellato l’imputato, ai sensi dell’art. 545 bis , comma 1, cod. proc. pen. circa il proprio consenso alla sostituzione della pena, pur in presenza dei presupposti di cui all’art. 59 legge n. 689 del 1981.
Ha chiesto, quindi, al giudice dell’esecuzione la restituzione nel termine per richiedere la sanzione sostitutiva a norma dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen.
L’istanza Ł stata dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
Il Presidente del Collegio ha pronunciato l’inammissibilità dell’istanza avendone riscontrato la manifesta infondatezza senza compiere alcuna valutazione di merito della stessa, nØ procedere ad una interpretazione delle norme sottese alla questione sottoposta all’esame del giudice dell’esecuzione.
Così facendo, Ł rimasto nel perimetro delle valutazioni consentite ai fini della declaratoria di inammissibilità disciplinata dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La decisione si presenta, pertanto, in totale conformità al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto quando essa sia riscontrabile per difetto delle condizioni di legge e, cioŁ, per vizio di legittimità e non per ragioni di merito» (fra le molte, Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254887).
Il secondo motivo ripropone la questione già sottoposta al giudice dell’esecuzione, ovvero la tesi del possibile recupero in sede esecutiva dell’ammissione alle sanzioni sostitutive rispetto alle quali il giudice della cognizione non abbia formulato l’interpello ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen.
Si tratta di materia rispetto alla quale, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, non residua alcuna competenza al giudice dell’esecuzione, ad eccezione dell’ipotesi residuale di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, pacificamente non applicabile al caso di specie.
Il rimedio avverso la mancata ammissione dell’imputato alle sanzioni sostitutive Ł l’impugnazione della sentenza emessa in sede di cognizione.
Non Ł esperibile, invece lo strumento di cui all’art. 670, comma 3, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal ricorrente) atteso che la disposizione attiene alla richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento in funzione della restituzione del termine per impugnare.
Nel caso di specie, secondo la stessa ricostruzione contenuta nel ricorso, sono state impugnate sia la sentenza di primo grado, sia quella di appello.
NØ, per effetto della mancata ammissione alle sanzioni sostitutive o per la mancata formulazione dell’avviso di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen. si Ł determinata alcuna nullità suscettibile di essere fatta valere davanti al giudice dell’esecuzione non venendo in questione profili di regolarità formale e sostanziale del titolo esecutivo.
A tale proposito, pare opportuno richiamare il recente arresto con il quale Ł stato affermato che «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non Ł tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicchØ l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva» (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285710).
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 23/10/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME