Il Ruolo del Palo: Quando la Sola Presenza sul Posto Configura Concorso in Reato
L’analisi del ruolo del palo nel contesto dei reati contro il patrimonio, come il furto, è un tema ricorrente nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione Penale, n. 37317/2024) offre spunti cruciali per comprendere come la presenza sul luogo del delitto, unita a compiti di sorveglianza, integri a pieno titolo una forma di concorso nel reato, rendendo quasi impossibile smontare l’impianto accusatorio con mere contestazioni di fatto in sede di legittimità.
I Fatti di Causa: Il Ricorso contro la Condanna per Tentato Furto
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un individuo per tentato furto pluriaggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino. La Corte territoriale, pur riqualificando il fatto e rideterminando la pena, aveva ribadito la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sua effettiva partecipazione al reato.
La Posizione del Ricorrente e i Limiti del Giudizio di Cassazione
La difesa dell’imputato sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito avessero erroneamente interpretato gli elementi probatori, affermando la sua responsabilità senza prove concrete del suo contributo causale al tentativo di furto. Tuttavia, come la Suprema Corte ha prontamente sottolineato, questo tipo di doglianza si scontra con i limiti strutturali del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione, infatti, non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Le critiche che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio, qualificate come ‘mere doglianze in punto di fatto’, sono per definizione inammissibili.
Il Ruolo del Palo e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la condotta di chi, presente sulla scena del crimine, agisce come vedetta, costituisce un contributo essenziale all’esecuzione del reato, integrando così il concorso di persone.
Le Motivazioni della Cassazione
Nelle motivazioni dell’ordinanza, i giudici supremi evidenziano come l’imputato non potesse in alcun modo ritenersi ‘estraneo ai fatti di reato’. La sua presenza sul luogo non era casuale; egli fu trovato dalle forze dell’ordine proprio mentre si stava consumando il tentativo di furto. La Corte di merito, secondo la Cassazione, aveva correttamente e chiaramente delineato il suo ruolo del palo, ovvero di sorvegliare l’area per garantire la riuscita dell’azione criminosa ai complici. Questa valutazione, basata su elementi concreti, non presenta vizi logici sindacabili in sede di legittimità. Pertanto, le argomentazioni del ricorrente sono state liquidate come generiche e fattuali, non idonee a scalfire la coerenza della sentenza impugnata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia conferma che la partecipazione a un reato non richiede necessariamente il compimento materiale dell’azione tipica (ad esempio, l’impossessamento della cosa altrui nel furto). Anche un contributo atipico, come quello del palo, è sufficiente a fondare una condanna per concorso, a patto che sia funzionale alla realizzazione del piano criminoso. Questa ordinanza serve da monito: contestare in Cassazione una condanna basata sul ruolo del palo è un’impresa ardua se non si è in grado di dimostrare un palese errore logico o un travisamento della prova da parte dei giudici di merito. La semplice riproposizione di una diversa interpretazione dei fatti è destinata all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La sola presenza sul luogo di un tentato furto è sufficiente per essere condannati?
No, la Corte ha specificato che non è la semplice presenza a determinare la colpevolezza, ma la presenza unita a un ruolo attivo e funzionale al reato, come quello di “palo”, che è stata considerata prova sufficiente del concorso nel crimine.
È possibile contestare la valutazione delle prove, come il ruolo di “palo”, davanti alla Corte di Cassazione?
Generalmente no. La Corte di Cassazione ha ribadito che le contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove (“doglianze in punto di fatto”) non sono ammissibili in sede di legittimità, a meno che non emerga un vizio logico evidente o un travisamento della prova. Nel caso di specie, le lamentele sono state ritenute generiche e quindi non accoglibili.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione. La decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37317 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37317 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
U
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, riqualificando il fatto contesto nel reato di tentato furto pluriaggravato e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale era stata ritenuta sussistente la responsabilità penale dell’imputato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, un travisamento della prova, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e del tutto generiche, è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente non poteva ritenersi estraneo ai fatti di reato, stante la sua presenza sul luogo – lo stesso, infatti, veniva trovato dalle forze dell’ordine – ed il ruolo di “palo” dallo stesso svolto, come correttamente chiarisce la Corte di merito a pag. 5 del provvedimento impugnato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente