Graduazione della pena: il potere discrezionale del giudice e i limiti del ricorso in Cassazione
L’ordinanza n. 37316/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante occasione per chiarire un principio fondamentale del nostro sistema penale: la graduazione della pena. Questo concetto, che riguarda la determinazione della giusta sanzione per un reato, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce i confini invalicabili del ricorso per Cassazione quando l’oggetto della contestazione è proprio la misura della condanna.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo, condannato sia in primo grado sia in appello per concorso nel delitto di furto. L’imputato non ha contestato la sua responsabilità penale dinanzi alla Corte di Cassazione, ma ha sollevato un unico motivo di ricorso: un presunto vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio applicatogli. In altre parole, il ricorrente riteneva che i giudici di merito non avessero giustificato in modo adeguato la quantità di pena inflitta.
La Decisione della Corte sulla graduazione della pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della congruità della pena, ma si concentra sulla natura stessa del ricorso per legittimità. Secondo gli Ermellini, la richiesta del ricorrente si traduceva in una domanda di rivalutazione di elementi che sono di esclusiva competenza del giudice di merito. Di conseguenza, oltre a rigettare il ricorso, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Potere Discrezionale del Giudice di Merito
Il cuore della decisione risiede nella riaffermazione di un principio consolidato nella giurisprudenza. La graduazione della pena, ovvero la scelta della sanzione specifica tra il minimo e il massimo edittale previsto dalla legge, così come la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, costituisce un potere squisitamente discrezionale del giudice di merito.
Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri direttivi fissati dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che impongono al giudice di tenere conto:
- Della gravità del reato (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione; gravità del danno o del pericolo cagionato).
- Della capacità a delinquere del colpevole (motivi a delinquere, carattere, precedenti penali e giudiziari, condotta).
L’obbligo di motivazione del giudice si considera assolto quando egli fornisce una spiegazione logica e coerente delle ragioni che lo hanno portato a una determinata scelta sanzionatoria, facendo riferimento agli elementi ritenuti più rilevanti nel caso concreto. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, ritenendo condivisibile il calcolo della pena effettuato dal giudice di primo grado e facendo riferimento a specifici passaggi della sentenza impugnata. Pertanto, non sussisteva alcun vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Limiti al Ricorso per la graduazione della pena
L’ordinanza in esame conferma che non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di giudizio per ottenere semplicemente una pena più mite. Il controllo della Suprema Corte sulla motivazione in tema di trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica della sua esistenza, logicità e coerenza. Un ricorso che si limiti a contestare l’entità della pena senza evidenziare una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa pronuncia serve da monito: la discrezionalità del giudice di merito sulla graduazione della pena è ampia e sindacabile solo in casi di palese violazione dei doveri di motivazione.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Generalmente no. Secondo la decisione, la determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione fornita dal giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o completamente assente, ma non per una semplice richiesta di riduzione.
Cosa significa che la graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice?
Significa che il giudice, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge per un reato, ha la facoltà di scegliere la pena concreta da applicare, basando la sua decisione sulla gravità del fatto e sulla personalità del colpevole, come indicato dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, a favore della Cassa delle ammende.