Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12930 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12930 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 14/12/2004 NOME COGNOME nato a POLLENA COGNOME il 30/10/2004
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME vista la memoria trasmessa dal difensore di NOME COGNOME in data 29/01/2025;
premesso
che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i motivi dedotti sono sostanzialmente sovrapponibili e, di conseguenza, possono essere trattati congiuntamente;
considerato
che entrambi i motivi articolati nei due ricorsi, con i quali si contesta i trattamento sanzionatoti() e, in particolare, la mancata applicazione delle attenuanti generiche in un giudizio di prevalenza rispetto alle opposte circostanze, nonché il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., sono formulati in termini non consentiti in questa sede e, in ogni caso, manifestamente infondati;
che, invero, quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., la Corte d’appello ha motivato in ordine al valore, non soltanto intrinseco, di quanto sottratto alle persone offese stimando perciò insufficiente il risarcimento operato in favore di costoro, essendo appena il caso di ribadire che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 -02, in cui la Corte ha evidenziato che l’attenuante, di natura soggettiva, trovando la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale; cfr., anche, Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv. 281881 – 01, secondo cui il giudice può disattendere ogni atto negoziale pur ritenuto satisfattivo dalla persona offesa fornendo adeguata motivazione, senza che, peraltro, sia necessario procedere alla specifica quantificazione del danno astrattamente risarcibile mediante l’esame delle singole voci che lo compongono allorché l’accordo transattivo, a sua volta, non le contempli in modo analitico, ma si limiti ad indicare la somma complessivamente corrisposta a titolo di risarcimento);
che, per altro verso, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità logiche, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (cfr., in particolare, pagg. 3 e 4 sulla conferma giudizio di equivalenza, risultando la pena irrogata congrua rispetto al disval del fatto ed alla personalità degli imputati, nonché sulla non integralità risarcimento a fronte del notevole valore dei beni oggetto di rapina, peraltro m restituiti alle vittime), trattandosi di esercizio della discrezionalità attri giudice del merito concernenti le statuizioni relative alla dosimetria della pena al bilanciamento tra opposte circostanze che sfuggono al sindacato di legittimit qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o ragionamento manifestamente illogico;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.