Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44840 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44840 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME
NOMENOME9> nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 8 novembre 2022 la Corte d’appello di Genova confermava la decisione con cui il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di quattro anni, dieci mesi, venti giorni di reclusione e milleottocento euro di multa per i reati di rapina tentata, rapina consumata e ricettazione.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per omessa o apparente motivazione in merito alla mancata esclusione della contestata recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale) e per violazione di legge quanto all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 6, del codice penale.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre COGNOME, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre COGNOME, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
4. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati.
In ordine al motivo inerente all’applicazione della recidiva, va ricordato che, sulla scorta di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 192 del 14/06/2007, cui hanno fatto seguito molte ordinanze d’inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni Unite di questa Corte, in una ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, COGNOME, Rv. 247839; in senso conforme, non massimate sul punto, v. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, COGNOME, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, COGNOME, Rv. 267044; Sez. U, n. 3585 del 24/09/COGNOME, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280262; Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 282096; Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283328; Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878).
La Corte territoriale ha ritenuto che nel caso in esame non potesse essere esclusa l’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in ragione della marcata pericolosità sociale dell’imputato e della sua maggiore colpevolezza, desumibili sia dai molteplici precedenti penali, anche specifici, sia dalla gravità delle condotte, avuto particolare riguardo alle due rapine, commesse con l’utilizzo di un’arma in un ufficio postale (quella tentata) e in una farmacia (quella consumata), alla presenza di più persone.
Per quanto sintetica, la motivazione della sentenza non è né mancante né apparente e non contrasta con il principio di diritto sopra richiamato.
6. Anche il secondo motivo è privo di fondamento.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in caso di giudizio abbreviato, la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell’inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043; Sez. 3, n. 15750 del 16/01/COGNOME, S., Rv. 279270; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. COGNOME M., Rv. 278380; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, COGNOME, Rv. 272933; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, COGNOME, Rv. 271666).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, conformandosi a tale principio, ha correttamente ritenuto non applicabile la circostanza attenuante del risarcimento del danno, poiché il pagamento di duemila euro a favore della persona offesa fu eseguito solamente il 21 febbraio 2022, giorno precedente quello dell’ultima udienza, quando invece l’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato era stata emessa all’udienza del 6 dicembre 2021.
7. Al rigetto dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 11 ottobre 2023.