Esercizio abusivo professione medica e tentata truffa: la Cassazione chiarisce i confini
Con la sentenza n. 44837/2023, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di esercizio abusivo professione medica, confermando la condanna per due imputati e chiarendo importanti aspetti relativi alla consumazione del reato e al suo concorso con la tentata truffa. Questa decisione ribadisce la linea dura della giurisprudenza nel tutelare la salute pubblica da operatori non qualificati, anche quando le loro attività si limitano a diagnosi e somministrazione di cure presunte.
I fatti di causa
Il caso riguarda due persone condannate in primo e secondo grado per i delitti di esercizio abusivo della professione medica e tentata truffa. Secondo le corti di merito, gli imputati avevano ripetutamente posto in essere condotte tipiche della professione medica nei confronti di diverse vittime, spingendosi fino a formulare diagnosi e a somministrare supposte cure per varie patologie. A seguito di queste attività illegittime, avevano anche tentato di percepire somme di denaro a titolo di compenso.
La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la pena, aveva confermato la responsabilità penale degli imputati, che decidevano quindi di presentare ricorso per cassazione.
L’analisi della Cassazione sull’esercizio abusivo professione
Gli imputati hanno basato il loro ricorso su diversi motivi, tra cui la presunta erronea configurazione del reato di esercizio abusivo professione, la maturazione della prescrizione e l’impossibilità di contestare in concorso tale reato con quello di tentata truffa. Sostanzialmente, la difesa mirava a dimostrare che le attività svolte non rientrassero negli atti tipici della professione medica e che, in ogni caso, il tempo trascorso avesse estinto i reati.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli manifestamente infondati e meramente reiterativi di questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
In primo luogo, i giudici hanno confermato che la condotta degli imputati integrava pienamente la fattispecie contestata. La Corte d’Appello aveva spiegato in modo logico e coerente che formulare diagnosi e somministrare presunte cure sono attività riservate a chi possiede l’abilitazione medica. L’esercizio abusivo professione non si limita quindi ad atti complessi o invasivi, ma comprende qualsiasi attività che, per sua natura, richiede le competenze specifiche di un medico.
In secondo luogo, la Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione. Ha chiarito che, quando il reato è abituale e si manifesta con una reiterazione di atti tipici, il momento consumativo coincide con la cessazione della condotta. Il termine di prescrizione, quindi, inizia a decorrere dall’ultimo atto compiuto. Nel caso di specie, tenendo conto anche di una sospensione dei termini per l’emergenza COVID, nessuno dei reati era prescritto al momento della sentenza d’appello.
Infine, è stato rigettato l’argomento secondo cui la truffa sarebbe stata assorbita dal reato di esercizio abusivo. La Cassazione ha sottolineato che i due reati hanno una differente oggettività giuridica: l’art. 348 c.p. tutela l’interesse pubblico a che determinate professioni siano esercitate solo da soggetti qualificati, mentre la truffa protegge il patrimonio del singolo. Pertanto, è corretto contestare entrambi i reati in concorso quando all’attività illegittima di operatore sanitario segue anche la richiesta di un compenso per la prestazione.
Le conclusioni
La sentenza in esame consolida principi fondamentali in materia di reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio. Ribadisce con forza che chiunque si spinga a compiere atti tipici di una professione regolamentata, come quella medica, senza averne titolo, commette reato, a prescindere dalla complessità degli atti stessi. Inoltre, la decisione conferma che la richiesta di un pagamento per tali prestazioni illecite configura un’autonoma fattispecie di tentata truffa, in quanto l’inganno risiede proprio nel presentarsi come professionisti qualificati. Questa pronuncia rappresenta un monito importante a tutela della fede pubblica e della salute dei cittadini.
Quando si configura il reato di esercizio abusivo della professione medica?
Il reato si configura quando un soggetto, senza la necessaria abilitazione, compie atti che sono tipici e riservati alla professione medica, come la formulazione di diagnosi e la somministrazione di supposte cure per specifiche patologie.
Il reato di esercizio abusivo della professione può coesistere con quello di tentata truffa?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che i due reati possono essere contestati in concorso. L’esercizio abusivo tutela l’interesse pubblico, mentre la truffa tutela il patrimonio. Pertanto, l’attività illegittima e la successiva richiesta di denaro per tale attività costituiscono due reati distinti.
Come si calcola la prescrizione per il reato di esercizio abusivo della professione se la condotta è ripetuta nel tempo?
Quando la condotta è abituale, cioè costituita da una serie di atti ripetuti, il reato si considera consumato con l’ultimo di essi. Di conseguenza, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui cessa la condotta criminale.