Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47933 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47933 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ARZIGNANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’; udito il difensore avvocato COGNOME NOME che si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria successivamente depositata, e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 7 febbraio 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Pordenone datata 17-2-2020, che aveva condannato NOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di estorsione.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione I difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
violazione di legge e violazione di norme a pena di inutilizzabilità relativamente impugnazione delle ordinanze emesse in primo grado il 7 maggio ed il 28 novembre del 2018 con le quali si era disposta l’acquisizione di atti di indagine non ammessa in dibattimen nonostante l’opposizione della difesa; si trattava di documenti descrttivi e valutativi che avrebbero potuto essere ammessi;
violazione di legge e motivazione mancante ed illogica relativamente all’affermazione di
responsabilità, travisamento della prova quanto all’identificazione del ricorrente COGNOME aut dell’estorsione stante le contradizioni della ricostruzione dei fatti in cui era caduta la p offesa costituita parte civile durante l’escussione dibattimentale e la mancata valutazione de dichiarazioni dell’imputato; al proposito si procedeva alla ricostruzione degli elementi sulla dei quali si era individuato il COGNOME COGNOME autore della condotta svilendone il significato portata probatoria;
errata motivazione relativamente alla esclusione della circostanza attenuante del risarciment del danno ed illegittimità costituzionale della norma posto che il risarcimento doveva ritene integrale ed era avvenuto prima dell’emissione della sentenza che doveva intendersi COGNOME limite ultimo per effettuare l’offerta idonea ad integrare l’ipotesi di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen.
Con successiva memoria di replica con allegata produzione documentale la difesa insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è proposto per motivi del tutto reiterativi di questioni già devol adeguatamente affrontate e risolte dalla corte di appello e deve, pertanto, essere dichiara inammissibile.
Ed invero, quanto al primo motivo, dalla lettura dello svolgimento del processo di primo grado risulta che l’istruzione dibattimentale si svolgeva con l’audizione della persona offesa, verbalizzanti autori degli accertamenti di PG (Corso, Ferrari e Zuin) di una funzionaria di ba e di altri testimoni sulla base delle deposizioni dei quali venivano ricostruiti i fatti. E pe doglianza che deduce l’inutilizzabilità della documentazione acquisita con le ordinanze del 201 non supera la cd. prova di resistenza; secondo il costante orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del pred elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valuta se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino suffi giustificare l’identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); occorr ricordare ancora come in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione del vizio nel giudizi impugnazione il giudice dell’impugnazione non è tenuto a diciiarare preventivamente l’inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decis ricorrendo al cosiddetto “criterio di resistenza”, applicabile anche nel giudizio di legittimit 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678). L’applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l’inammissibilità del primo motivo di ricorso posi:o che la prova di cu ricorrente lamenta l’inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizi colpevolezza, affermato concordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazion testimoniali in precedenza indicate e rispetto alle quali il ricorso nulla prospetta difettando di specificità.
2.2 Quanto al secondo motivo va ricordato come in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censur
in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifes contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti ir ipotesi non fondate s “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa reg generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 278609 – 01). Nel caso in esame la denunciata manifesta contraddizione non appare proprio sussistere posto che le dichiarazioni della vittima sono state ritenute credibili da pa entrambi i giudici di merito, con valutazione conforme, sulla base di precisi elementi che il giu di appello ha indicato alle pagine 4-5 dell’impugnata sentenza, evidenziando anche i riscontr costituiti dai versamenti bancari operati in favore dell’imputato e non aventi altra giustifica
Quanto all’identificazione dell’imputato, le censure riproposte con il presente ricorso, van ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito COGNOME, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elem probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Il giudice di appello ha già evidenz nella motivazione della impugnata sentenza i plurimi elementi sulla base dei quali affermare che fu proprio l’imputato l’autore delle illegittime richieste di somme di denaro, sottolineando c le dichiarazioni spontanee dello stesso risultino sconfessate da plurim elementi e così fornend adeguata motivazione senza alcuna omissione o travisamento rilevante.
2.3 In relazione al terzo motivo, si osserva che a fronte di una doppia valutazione conform di insufficienza della somma offerta a riparare il danno, il ricorso si prospetta generico nella in cui neppure indica con precisione l’ammontare della stessa e ciò sebbene il capo di imputazione faccia riferimento ad un danno complessivo di 17.000 C. Al proposito si ricorda come sia stato affermato che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo del totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, R 278368 – 02). Ne deriva pertanto affermare che a fronte di un pagamento di una somma inferiore il danno complessivo accertato, esente da censure appare il conforme giudizio espresso dai giudici di merito.
Peraltro, gli stessi giudici di merito hanno già rilevato come il pagamento sia interven dopo l’inizio del giudizio e ciò rende tale adempimento comunque non idoneo ad integrare la invocata attenuante correttamente connessa all’inizio del giudizio e non alla sua definizion come pure dedotto dal ricorso, al fine di impedire, valutazioni opportunistiche in ca all’imputato in ragione delle emergenze dibattimentali. Sotto tale profilo l’eccezion illegittimità costituzionale si profila pertanto sia irrilevante, stante la parzialità della s manifestamente infondata non potendo collegarsi l’attenuante alla data della sentenza.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art
cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2023
L CONSIGLIERE EST.
IL PRESIDENTE
NOME • Imperiali