Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29030 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29030 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 19/12/1971 NOME nato a PALERMO il 25/07/1960
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono con atti separati avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, rideterminando la pena inflitta, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, quanto al delitto di furto in abitazione;
Considerato che i motivi di ciascuno dei ricorsi si dolgono della violazione di legge – entrambi i ricorrenti – e del vizio di motivazione – il solo ricorrente COGNOME relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante dell’intervenuta riparazione del danno di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. La doglianza censura la sentenza nella parte in cui ha escluso l’attenuante in ragione della non integralità del risarcimento effettuato, che invece doveva ritenersi satisfattorio anche in conseguenza della dichiarazione di accettazione e rinuncia all’azione civile resa dalla persona offesa. I motivi sul punto sono manifestamente infondati, in quanto prospettano enunciati in palese contrasto con il dato normativo e la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante dell’integrale riparazione del danno, il risarcimento dev’essere integrale ed effettivo, sicché, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all’imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, COGNOME Rv. 284224, nel caso di furto nel quale, nonostante la dichiarazione
liberatoria della parte lesa a seguito della restituzione della refurtiva, è stato escluso il riconoscimento dell’attenuante a cagione del mancato ristoro del danno
conseguente allo spossessamento del bene; conf. N. 13282 del 2013 Rv. 255187 –
01). Mentre, per ciò che concerne i criteri di riconoscimento della suddetta attenuante nel caso in cui il procedimento venga definito nelle forme del giudizio abbreviato, i
ricorsi sono parimenti manifestamente infondati a fronte di un consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, per il quale ai fini del riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6), cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve
intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza di ammissione al rito e non prima dell’avvio della discussione, come erroneamente dedotto dai ricorrenti (Sez. 5, n. 223
del 27/09/2022, COGNOME, Rv. 284043; conf: N. 2213 del 2020 Rv. 278380 – 01,
N. 20836 del 2018 Rv. 272933 – 01, N. 45629 del 2012 Rv. 254356 – 01, N. 56935
del 2017 Rv. 271666 – 01, N. 32455 del 2012 Rv. 253231 – 01, N. 39512 del 2014
Rv. 261403 – 01, N. 15750 del 2020 Rv. 279270 – 01; diff. N. 10490 del 2015 Rv.
262652 – 01);
Ritenuto, pertanto, ·che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025
Il Consigli re estensore
Il Presidente