Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29033 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29033 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
Rilevato che
NOME, condannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 2 d.lgs.
74 del 2000, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, all’esito di giudizio abbrevi articolando un motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con riguardo al diniego del
circostanze attenuanti generiche;
Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazi
e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto la Corte d’appello ha correttamente evidenziato non solo la reiterazione delle condotte, ma anche l’assenza di elementi positivamente
valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa
delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.