Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41175 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41175 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che, dichiarando di non doversi procedere per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 comma 2 e 3 L. 110/1975, perché estinti intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l’imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato ex artt. 624,6 2 e 7 cod. pen…
Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penal vizi di motivazione in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta inclusa tra i motivi di appello secondo qu è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente avrebb dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se ritenuto incompleto o comunque non corretto.
Il primo motivo di ricorso deduce l’estinzione del reato ascritto all’odierno ricorrente per difett condizione di procedibilità, in virtù della sopravvenuta procedibilità a querela della persona offesa.
Il suddetto motivo, coltivato anche con i motivi aggiunti del 14 luglio 2023, è fondato.
La c.d. riforma Cartabia ha determinato, tra l’altro, un mutamento del regime di procedibilità del delit furto; in particolare, l’art. 2 comma 1 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del pre art. 624 cod. pen., stabilendo che “Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circost di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e bis”, eccezioni non ricorrenti nel caso in esame.
Dagli atti del fascicolo risulta un verbale di denuncia orale, sporta dalla persona offesa in data 11 ot 2012, non qualificabile come formale querela, posto che, pur non esigendosi formule sacramentali per costante giurisprudenza di legittimità, non traspare alcuna concreta manifestazione di volontà punitiva.
Per queste ragioni, in data 19.04.2023, su disposizione del Consigliere addetto all’esame preliminare de ricorsi, l’articolazione Sezionale dell’Ufficio per il Processo ha provveduto a richiedere alla Procura Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma se, come previsto e reso possibile dall’art. 85 del d.l 150/2022, la persona offesa abbia o meno presentato querela entro il 30 marzo del 2023.
La Procura ha comunicato che la persona offesa non ha formalizzato la querela ed in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per mancanza della condizione di procedibilità.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela.
Così deciso, il 13 settembre 2023
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