Rifiuto Alcoltest: Non Serve l’Avviso del Difensore
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale in materia di circolazione stradale: le garanzie difensive in caso di rifiuto alcoltest. La Suprema Corte ha confermato un principio ormai consolidato, chiarendo che l’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato non si applica quando quest’ultimo si oppone all’accertamento. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di un automobilista, condannato in primo e secondo grado per i reati previsti dal Codice della Strada, ossia il rifiuto di sottoporsi sia all’accertamento alcolimetrico (art. 186, comma 7) sia a quello relativo all’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187, comma 8).
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una violazione di legge. A suo dire, i giudici di merito avrebbero errato nel non considerare la nullità degli atti, derivante dal fatto che non gli era stato dato il preavviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima della richiesta di effettuare il test.
La Questione del Rifiuto Alcoltest e le Garanzie Difensive
Il punto centrale del ricorso verteva sull’interpretazione delle garanzie difensive. La difesa sosteneva che l’avviso di farsi assistere da un legale fosse un requisito fondamentale, la cui omissione avrebbe viziato l’intera procedura.
La Corte di Appello, tuttavia, aveva già respinto questa tesi, ritenendo l’avvertimento non necessario. La questione è quindi giunta all’esame della Corte di Cassazione, chiamata a stabilire se il diritto alla difesa, in questa specifica forma, si estenda anche alla fase che precede un esplicito rifiuto dell’accertamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Gli Ermellini hanno spiegato in modo chiaro e inequivocabile che l’obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore è strettamente collegato all’esecuzione materiale dell’alcoltest.
L’accertamento tramite etilometro è considerato un “atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile”, e le garanzie difensive scattano per tutelare la persona durante lo svolgimento di tale atto. Tuttavia, quando il conducente manifesta la volontà di non sottoporsi al test, l’atto stesso non viene compiuto. Il reato di rifiuto alcoltest si perfeziona con la sola manifestazione di volontà negativa. Di conseguenza, non essendoci alcun accertamento tecnico da eseguire, viene meno anche il presupposto per l’applicazione della relativa garanzia difensiva.
La Corte ha citato numerosi precedenti conformi, rafforzando un orientamento che mira a distinguere nettamente la fase della richiesta da quella dell’eventuale esecuzione del test.
Le Conclusioni
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. Essa stabilisce un principio netto: chi si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest commette un reato istantaneo che non richiede l’espletamento di alcuna attività tecnica successiva. Pertanto, non può in un secondo momento lamentare la violazione di una garanzia difensiva (l’avviso per l’avvocato) che è funzionale a un atto mai compiuto a causa della sua stessa opposizione.
Questa pronuncia ribadisce la solidità dell’impianto normativo e giurisprudenziale in materia, confermando che il rifiuto di collaborare con le forze dell’ordine per l’accertamento dello stato di ebbrezza è una condotta penalmente rilevante di per sé, a prescindere dalle garanzie che sarebbero state attivate se il test fosse stato accettato. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
È obbligatorio per le forze dell’ordine avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato prima di richiedergli di fare l’alcoltest?
No. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’obbligo di dare tale avviso non sussiste nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi all’accertamento. La garanzia si applica solo se il test viene effettivamente eseguito.
Per quale motivo il ricorso dell’automobilista è stato giudicato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la tesi difensiva, basata sulla mancata notifica del diritto all’assistenza legale, si scontrava con l’orientamento ormai stabile della Corte di Cassazione, che ritiene tale avviso non necessario in caso di rifiuto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8558 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 1 marzo 2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Torino di condanna in ordine ai reati di cui all’art. 186 comma 7 e all’art. 187 comma 8 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commessi in Torino il 29.6.2018
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello ritenuto non necessario l’avvertimento all’indagato della facoltà di farsi assistere da un di fiducia, è inammissibile in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Invero si è ormai consolidato l’orientamento per cui l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non sussiste nel caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento (Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Rv. 278547 – 01; Sez. 4, n. 40275 del 19/07/2019, Rv. 278548; Massime precedenti Conformi: N. 34470 del 2016 Rv. 267877 – 01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603)
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consig e estensore Il resi epte