Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34250 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34250 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MARINA DI GIOIOSA IONICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito/letto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo la rettifica della sentenza impugnata applicando la riduzione di un terzo sulla pena irrogata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino – quale Giudice del rinvio a seguito dell’annullamento pronunciato dalla prima sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 51388 del 24/11/2023 – ha ridetermiNOME il trattamento sanzioNOMErio inflitto a NOME COGNOME con la sentenza del Tribunale di Ivrea, che lo aveva dichiarato colpevole delle contravvenzioni di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 e all’art. 699 cod. pen..
1.1. In particolare, la sentenza rescindente aveva rilevato l’errore nel quale era incorso il Giudice di secondo grado nella individuazione del reato più grave (erroneamente indicato in quello sub B), non essendosi avveduto che il primo giudice aveva riconosciuto, con riguardo a tale reato, la lieve entità di cui all seconda parte del terzo comma dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975 che, nel comminare la sanzione per i fatti di cui al comma secondo, consente al Giudice di applicare la sola sanzione pecuniaria compresa nella forbice edittale da 1000 a 10.000 euro di ammenda. Era stata, infatti, applicata, nei primi due gradi di merito, la pena congiunta prevista dal primo capoverso del comma terzo della citata disposizione di legge.
1.2. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello, nel rideterminare il trattamento sanzioNOMErio, ha individuato in quello sub A), punito con pena detentiva fino a diciotto mesi di arresto, il reato più grave, indicando la pena base di mesi due; quindi, ha individuato in giorni quindi di arresto l’aumento per il reato sub B), poi, operando il ragguaglio, ai sensi dell’art. 135 cod. pen. quella di euro 3750,00 di ammenda.
Ricorre per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, procuratore speciale e domiciliatario, AVV_NOTAIO, il quale svolge un unico motivo di ricorso, denunciando erronea applicazione dell’art. 442 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello omesso, nel computo della pena, di operare la doverosa riduzione di un terzo per il rito abbreviato prescelto dall’imputato.
2.1. Lamenta, inoltre, che laddove dovesse intendersi l’entità della pena inflitta come già risultante dalla riduzione per il rito, verrebbe in rilievo la assolu mancanza di motivazione in merito all’entità dell’aumento commiNOME a titolo di continuazione, pari a euro 3750,00, equivalente a un aumento lordo ( antecedente alla riduzione di un terzo) di euro 7500,00, entità ben superiore al medio edittale.
Ha depositato memoria conclusiva il difensore del ricorrente, il quale ha richiamato il motivo sul vizio di motivazione in merito alla entità della pena quale necessario accertamento prioritario rispetto al tema della mancata riduzione per il rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1.11 ricorso è fondato, per quanto si dirà. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, previa rideternninazione della sola pena pecuniaria.
La Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, era stata onerata dal giudic di legittimità di calcolare nuovamente la pena, nei limiti del divieto di reformatio in peius, individuando correttamente il reato più grave ed effettuando, quindi, l’aumento per la continuazione con l’altro reato contestato.
Poiché si trattava di rito abbreviato, doveva essere applicata la riduzione di un terzo per il rito, sulla pena così ricalcolata.
Come premesso, il ricorrente si duole che la Corte di appello non avrebbe operato, doverosamente per legge, la riduzione secca di un terzo per il rito prescelto sulla pena di mesi due di reclusione ed euro 3750,00 di ammenda.
Ritiene il Collegio che la censura afferente all’operazione di riduzione per il rito, che la Corte di appello avrebbe omesso, non sia fondata, per come formulata dalla Difesa ricorrente, dal momento che la sentenza impugnata ha dato atto che quella comminata è la risultante della già operata riduzione di un terzo secco, pur non avendo provveduto a riportarne il calcolo.
Nondimeno, ritiene il collegio che, per quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata, mentre la riduzione di pena per il rito risulta ragionevolmente effettuata quanto alla pena detentiva individuata quale pena base per il reato sub A), risultando quella di mesi tre di arresto ( ridotta a mesi due per il rit coerente con la fattispecie oltre che contenuta in misura prossima al minimo edittale, la dovuta riduzione sia stata, invece, omessa con riguardo alla pena pecuniaria individuata in aumento per la continuazione con il reato satellite, stante l’evidente sproporzione di pena, indicata in euro 3750,00 di ammenda, superiore al medio edittale, ove si ritenesse detta entità quale frutto della gi operata riduzione di un terzo.
L’esito del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena individuata in aumento per la continuazione, da rideterminarsi, operata la riduzione per il rito sulla pena indicata dalla Corte di appello ( euro 3750,00 di ammenda), in euro 2500,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, rideterminando la pena in aumento in euro 2500. Così deciso in Roma, 04 luglio 2024 I Consigliere estensore