Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51636 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51636 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso straordinario proposto da:
COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA NOME la sentenza n. 48238 del 24/11/2022 della Quarta Sezione della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Quarta Sezione di questa uprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME NOME la sentenza in data 22/09/2021, con cui la Corte d’Appello di Caltanissetta aveva parzialmente riformato la condanna del RELLA (pronunciata dal G.i.p. dello stesso Tribunale con sentenza emessa in data 08/10/2020), in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (la Corte territoriale aveva dichiarat
prescritti alcuni reati, previa riqualificazione ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).
Avverso tale decisione, propone ricorso straordinario il COGNOME, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, deducendo, quanto alla condanna per il reato associativo, la sussistenza di alcuni errori di fatto in cui era incorsa l Suprema Corte, ritenuti determinanti per l’esito del giudizio, in relazione alla assetta intraneità del COGNOME al sodalizio capeggiato da COGNOME NOME.
In particolare, si deduce che la disponibilità del ricorrente verso l’associazione era stata motivata essenzialmente argomentando dalla sua disponibilità verso l’associazione, qualificata dal rapporto familiare con la moglie ed i cognati COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali, dopo il suo arresto, erano subentrati nella gestione del carico di droga, contattando il corriere incaricato COGNOME NOME.
In realtà, tale rappresentazione risultava per il ricorrente smentita da due intercettazioni: nel primo colloquio intercettato, tra il COGNOME e COGNOME NOME, era emerso che COGNOME NOME era estraneo all’affare di droga oggetto della conversazione (circostanza incompatibile con la ritenuta riconducibilità della vicenda al contesto associativo, perché altrimenti anche COGNOME NOME ne sarebbe stato interessato). Nella seconda intercettazione, tra COGNOME NOME, la cognata COGNOME NOME e la moglie COGNOME NOME, emergeva l’estraneità del COGNOME, dato che questi veniva definito “un infame”, “un asino” che aveva fatto il doppio gioco (COGNOME NOME aveva in particolare affermato che non era riuscito a “farlo fesso”).
Con memoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, che si risolveva – anziché nella prospettazione di errori di fatto in cui il giudice di legittimità sarebbe incorso nella attivazione di un quarto grado di giudizio, volto a riproporre una linea difensiva già motivatamente disattesa.
Con memoria di replica, il difensore riprende e sviluppa le argomentazioni dedotte in ricorso, insistendo per l’accoglimento. Lo stesso difensore ha successivamente comunicato la propria impossibilità ad intervenire nell’udienza pubblica, senza peraltro chiedere un rinvio della trattazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Le Sezioni .«nite di questa uprema Corte hanno invero chiarito che «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di
giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01).
Nella medesima prospettiva, più di recente, si è ulteriormente precisato che «l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. com motivi di possibile ricorso straordinario NOME provvedimenti della (orte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato RAGIONE_SOCIALE norme sostanziali e processuali» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 01. In applicazione del principio, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell’interpretare le dichiarazioni testimoniali e l’illogicità della motivazio sulla variazione dei ruoli cedente-cessionario nei rapporti tra tossicodipendenti. In senso conforme, cfr. anche Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193 – 01, la quale, nell’affermare il principio in termini analoghi, ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell’interpretare le dichiarazioni testimoniali e l’illogicità della motivazione sul ruolo dell’imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l’arma all’esecutore materiale).
3. In tale prospettiva ermeneutica, non può che concludersi per la manifesta infondatezza dell’odierno ricorso. È infatti evidente che il COGNOME non deduce, a sostegno della propria richiesta, sviste o errori percettivi nel senso poc’anzi chiarito: ci si duole piuttosto del fatto che la Quarta Sezione non aveva tratto, dalle risultanze captative richiamate nella parte introduttiva della presente esposizione, le conclusioni auspicate dalla difesa, ovvero non aveva escluso l’appartenenza del ricorrente al sodalizio di cui al capo B1).
In realtà, come è stato sottolineato anche nella requisitoria del P.G., la Quarta Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso sul punto, da un lato valorizzando risultanze del tutto diverse da quelle qui prese in considerazione (partecipazione a reati-fine funzionali all’approvvigionamento del sodalizio), dall’altro richiamando ulteriori intercettazioni (tra cui quelle intercorse tra la moglie e il cognato, do l’arresto del COGNOME). Su tali basi, la Quarta Sezione ha disatteso le doglianze rivolte alla motivazione della Corte d’Appello, sottolineando in particolare che le censure difensive volte a sollecitare una diversa lettura del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni captate, dalla quale desumere una sopravvenuta frattura tra il ricorrente e i fratelli NOME, non poteva ritenersi consentita, “a fronte di un apparato
argomentativo privo di profili di irrazionalità” (cfr. la seconda pagina del “Considerato in diritto”).
In buona sostanza, le considerazioni della Quarta Sezione fin qui sintetizzate avrebbero potuto dar luogo, in via di ipotesi astratta, ad un errore valutativo: si tratta peraltro di criticità non emendabili, alla luce degli insegnamenti ricordati i precedenza, con il rimedio dell’errore straordinario (cfr. anche Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, COGNOME, Rv. 273060 – 01, secondo cui «il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto NOME i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l’omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa»).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di turo tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consiglie COGNOME tensore COGNOME
Il Presidente