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Ricorso PM patteggiamento: quando è inammissibile?

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del PM avverso una sentenza di patteggiamento che aveva omesso di applicare la misura di sicurezza dell’espulsione. La decisione si fonda sui limiti tassativi all’impugnazione del pubblico ministero previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che non consentono di censurare la mancata applicazione di una misura di sicurezza, a meno che non sia obbligatoria per legge. La Corte ha chiarito che resta aperta per il P.M. la possibilità di agire tramite incidente di esecuzione.

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Pubblicato il 2 gennaio 2026 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Ricorso PM patteggiamento: i limiti all’impugnazione per omessa misura di sicurezza

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale della procedura penale: i limiti entro cui il Pubblico Ministero può impugnare una sentenza di patteggiamento. In particolare, la Corte ha stabilito che il Ricorso PM patteggiamento è inammissibile se contesta la mancata applicazione di una misura di sicurezza non obbligatoria per legge, come l’espulsione dello straniero. Questo principio rafforza la stabilità delle sentenze concordate e delinea chiaramente gli strumenti a disposizione dell’accusa.

I Fatti del Caso

Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo. L’imputato, un cittadino straniero accusato di spaccio di stupefacenti, aveva concordato con la pubblica accusa una pena detentiva e pecuniaria. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, tuttavia, proponeva ricorso per cassazione, lamentando che il giudice di primo grado avesse omesso di applicare la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall’art. 86 del Testo Unico Stupefacenti. Secondo il ricorrente, la pericolosità sociale del soggetto rendeva necessaria tale misura.

La questione giuridica: i limiti del Ricorso PM patteggiamento

Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla c.d. Riforma Orlando, elenca in modo tassativo i motivi per cui il Pubblico Ministero può ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Lo scopo del legislatore era quello di limitare le impugnazioni per dare maggiore stabilità agli accordi tra accusa e difesa.

Il P.M. può impugnare la sentenza, ad esempio, se la pena applicata è illegale, se non sono state applicate misure di sicurezza obbligatorie per legge, o se vi sono vizi legati all’espressione della volontà dell’imputato. Il ricorso del Procuratore Generale si basava sull’omessa applicazione di una misura di sicurezza, ma la Cassazione ha dovuto valutare se tale omissione rientrasse nei casi previsti dalla legge.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, offrendo una chiara interpretazione dei limiti imposti al P.M. In primo luogo, i giudici hanno osservato che l’accordo di patteggiamento tra le parti non includeva l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione. Inoltre, il giudice di merito non aveva ritenuto di applicarla d’ufficio, né aveva svolto una valutazione sulla concreta pericolosità sociale dell’imputato, presupposto necessario per tale misura.

Il punto decisivo, tuttavia, è l’applicazione dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La Cassazione ha ribadito che questa norma consente l’impugnazione per questioni attinenti alle misure di sicurezza solo in due casi: quando una misura è stata effettivamente applicata e se ne contesta l’illegalità, oppure quando è stata omessa una misura che la legge prevede come obbligatoria in relazione al titolo di reato contestato.

Nel caso di specie, l’espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90 non è una misura obbligatoria, ma è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice sulla pericolosità sociale dell’individuo. Poiché nel rito del patteggiamento tale accertamento non era avvenuto, la sua omissione non può essere contestata attraverso un ricorso per cassazione.

Conclusioni

La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale volto a proteggere la stabilità del patteggiamento, limitando le possibilità di impugnazione del Pubblico Ministero ai soli casi espressamente previsti. La Corte, tuttavia, non lascia il P.M. privo di strumenti. Pur dichiarando inammissibile il ricorso, la pronuncia suggerisce che rimane aperta la possibilità di richiedere l’applicazione della misura di sicurezza in un’altra sede: l’incidente di esecuzione. Questa via procedurale, che si svolge dopo la definitività della sentenza, consente di sollevare questioni relative all’esecuzione della pena e delle misure accessorie, offrendo così una potenziale soluzione per i casi in cui emergano esigenze di sicurezza non valutate in sede di cognizione.

Il Pubblico Ministero può sempre impugnare una sentenza di patteggiamento se ritiene che una misura di sicurezza non sia stata applicata?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi di ricorso per il P.M. L’omessa applicazione di una misura di sicurezza è un motivo valido solo se tale misura è obbligatoria per legge in relazione al reato contestato.

Perché in questo caso l’omessa applicazione dell’espulsione non ha reso ammissibile il ricorso?
Perché l’espulsione dello straniero per reati di droga, prevista dall’art. 86 del d.P.R. 309/90, non è una misura obbligatoria. La sua applicazione richiede una valutazione discrezionale del giudice sulla pericolosità sociale dell’imputato, valutazione che non era stata compiuta nel corso del procedimento di patteggiamento.

Quale strumento alternativo ha il Pubblico Ministero per chiedere l’applicazione della misura di sicurezza dopo la sentenza?
La sentenza suggerisce che il Pubblico Ministero può esperire un incidente di esecuzione. Si tratta di un procedimento che si attiva dopo che la condanna è diventata definitiva e che serve a risolvere questioni relative all’esecuzione della pena e delle misure di sicurezza.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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