Ricorso per rapina: quando la Cassazione lo dichiara inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione richiede la formulazione di motivi specifici e pertinenti, che non si limitino a riproporre le stesse difese già respinte nei gradi precedenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte illustra perfettamente le conseguenze di un ricorso per rapina generico e manifestamente infondato, confermando la condanna per un grave reato contro il patrimonio e la persona.
I Fatti del Caso: Dalla Controversia alla Rapina
Due persone, condannate in secondo grado dalla Corte d’Appello, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza. La loro difesa si basava principalmente su tre punti: una errata qualificazione del fatto, che a loro dire non costituiva rapina ma, al più, il reato di ‘ragion fattasi’; la mancata applicazione di una norma relativa al concorso anomalo nel reato; e il mancato riconoscimento di attenuanti legate alla lieve entità del danno patrimoniale.
La vicenda originava da una presunta controversia, ma la condotta degli imputati era sfociata nella sottrazione non solo di una somma di denaro, ma anche di documenti personali e di un telefono cellulare appartenenti alla vittima. La condotta è stata inoltre caratterizzata da aggressività e violenza, commessa da più persone riunite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un livello precedente, constatando che i ricorsi non possedevano i requisiti minimi per essere esaminati. Gli imputati sono stati quindi condannati al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Analisi dei Motivi: Perché il ricorso per rapina è stato respinto
La decisione della Corte si fonda su una valutazione critica dei motivi presentati dai ricorrenti, giudicati inadeguati sotto diversi profili.
La Qualificazione del Fatto come Rapina
I giudici hanno ritenuto il motivo sulla riqualificazione del reato come manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione, sottolineando come la sottrazione di un’ulteriore somma di denaro e di altri beni (documenti e cellulare), estranei alla presunta controversia iniziale, escludesse categoricamente l’ipotesi della ‘ragion fattasi’. Tale condotta rivela un’intenzione predatoria che è tipica del delitto di rapina (art. 628 c.p.) e non della semplice volontà di esercitare un presunto diritto.
La Mancata Applicazione delle Attenuanti
Anche i motivi relativi alle attenuanti sono stati respinti. Per quanto riguarda la presunta violazione dell’art. 62, n. 4 c.p. (danno di speciale tenuità), la Corte ha evidenziato che il pregiudizio economico non era affatto irrisorio. Oltre al denaro, l’impossessamento di documenti e di un cellulare costituisce un danno rilevante. Inoltre, la richiesta di riconoscere l’ipotesi di rapina di ‘lieve entità’ è stata respinta a causa delle caratteristiche della condotta: aggressiva, predatoria e aggravata dal fatto di essere stata commessa da più persone. Questi elementi delineano un quadro di gravità incompatibile con qualsiasi forma di attenuazione.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte Suprema si concentrano sulla natura dei ricorsi. Essi sono stati definiti ‘meramente reiterativi’ e ‘generici’. In altre parole, gli avvocati della difesa si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può riesaminare il fatto, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Un ricorso che non affronta questi aspetti è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico e mirato. Non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti o riproporre tesi difensive già superate. Per avere successo, un ricorso per rapina, o per qualsiasi altro reato, deve individuare vizi di legge o difetti logici evidenti nella sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso non solo verrà respinto, ma comporterà anche ulteriori condanne pecuniarie per i ricorrenti, come avvenuto in questo caso.
Perché il ricorso per rapina è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano considerati ‘meramente reiterativi’ e ‘manifestamente infondati’, ovvero si limitavano a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti senza contestare in modo specifico e pertinente la logica della sentenza d’appello.
Perché il fatto non è stato qualificato come ‘ragion fattasi’ invece che rapina?
La qualifica di rapina è stata confermata perché gli imputati hanno sottratto alla vittima non solo la somma oggetto della presunta controversia, ma anche ulteriori beni (altro denaro, documenti e un cellulare), dimostrando un’intenzione predatoria che va oltre il semplice tentativo di esercitare un presunto diritto.
Perché non è stata riconosciuta l’attenuante del danno di lieve entità?
L’attenuante non è stata riconosciuta perché il danno economico non è stato considerato irrisorio. La Corte ha tenuto conto non solo del denaro sottratto, ma anche del valore dei documenti e del cellulare. Inoltre, la condotta aggressiva e commessa da più persone ha reso il fatto incompatibile con l’ipotesi della lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 873 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 873 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a FIRENZE il 26/03/2022 COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE nato il 04/04/1995
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
Letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente NOME COGNOME considerato che il primo motivo di ricorso di NOME e il primo motivo di ricorso di COGNOME, che contestano la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 628 cod. pen., sono meramente reiterativi e manifestamente infondati, alla luce della corretta motivazione che, sulla base di una ricostruzione dei fatti intangibile in questa sede, esclude per entrambi la ragion fattasi, data anche la sottrazione di un ulteriore somma di denaro estranea all’ipotetica controversia (cfr. pp. 11-12);
considerato che il secondo motivo di ricorso di COGNOME in ordine alla mancata applicazione dell’art. 116 cod. pen., è del pari generico, trascurando un effettivo confronto con la corretta argomentazione della Corte fiorentina (p. 12, ove si ribadisce, anche per quanto attiene all’elemento soggettivo, il pieno concorso nel delitto di rapina);
che ad analoghe conclusione occorre pervenire quanto al terzo motivo di ricorso di COGNOME in ordine alla supposta violazione dell’art. 62, n. 4, cod pen. (cfr pp. 12-13, ove, oltre al mero importo dei contanti sottratti si richiama, correttamente, l’impossessamento di documenti e di un cellulare);
considerato che il secondo motivo di ricorso di COGNOME e il terzo motivo di ricorso di COGNOME entrambi diretti a sollecitare il riconoscimento dell’ipotesi di lieve ent per il delitto di rapina, sono manifestamente infondati, avuto riguardo alle caratteristiche della condotta aggressiva e predatoria, non riconducibile a fatti di minimale entità, per come è stata ricostruita dai giudici di merito la vicenda storica (ed anzi aggravata per essere il fatto commesso da più persone), ed avente ad oggetto un pregiudizio economico espressamente qualificato come non irrisorio;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
Il Presid te