Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51717 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 51717 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari il 12 gennaio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 24 Febbraio 2022 dal GUP del Tribunale di Bari che ha dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai reati di rapina aggravata, tentata rapina e porto di un coltel
Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugNOME per omessa motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, in relazione all’art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore dell novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa n determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 30 novembre 2023
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