Ricorso per Cassazione: i limiti del giudizio di legittimità
Il Ricorso per Cassazione rappresenta uno strumento fondamentale di garanzia nel nostro ordinamento, ma la sua efficacia dipende dal rispetto di confini procedurali molto rigidi. Non ogni doglianza può essere portata davanti alla Suprema Corte, che non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità incaricato di verificare la corretta applicazione della legge e la tenuta logica delle motivazioni.
Il caso: quando il Ricorso per Cassazione è inammissibile
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello territoriale. Il ricorrente ha presentato un Ricorso per Cassazione articolato su due motivi principali: la contestazione della valutazione delle prove e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato come tali doglianze fossero, nella sostanza, finalizzate a ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità.
La distinzione tra merito e legittimità
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché, invece di evidenziare vizi logici specifici nella motivazione della sentenza impugnata, sollecitava una rilettura alternativa delle fonti probatorie. La Cassazione ha chiarito che, in presenza di una motivazione coerente e priva di manifeste incongruenze, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Il trattamento sanzionatorio e le attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo al trattamento punitivo e al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., è stato respinto. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica, evidenziando inoltre l’aspecificità dei rilievi difensivi proposti in sede di gravame. Quando il giudice di merito fornisce una spiegazione razionale per il dosaggio della pena, la Cassazione non può intervenire.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di tassatività dei motivi di ricorso. Il collegio ha ribadito che il sindacato di legittimità non può estendersi alla rivalutazione degli elementi di fatto, a meno che non emerga una mancanza, una contraddittorietà o una manifesta illogicità della motivazione stessa. Nel caso di specie, i motivi proposti sono stati ritenuti non consentiti dalla legge in quanto meramente fattuali. Inoltre, l’inammissibilità del ricorso ha comportato l’applicazione dell’art. 616 c.p.p., che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in tremila euro.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione conferma che il Ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un’ulteriore istanza per discutere la colpevolezza o l’entità della pena su basi puramente soggettive. Per superare il vaglio di ammissibilità, è necessario che l’atto di impugnazione individui errori di diritto o fratture logiche insanabili nel ragionamento del giudice di merito. La sanzione pecuniaria inflitta sottolinea l’importanza di un uso responsabile e tecnicamente fondato degli strumenti di impugnazione, evitando di sovraccaricare la giustizia con ricorsi privi dei requisiti minimi di legge.
Si possono contestare le prove in Cassazione?
No, la Cassazione non può rivalutare le prove nel merito ma può solo verificare se la motivazione del giudice precedente sia logica e coerente con le norme di legge.
Cosa succede se il ricorso è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
È possibile ottenere le attenuanti generiche in sede di legittimità?
No, la concessione delle attenuanti è una valutazione di merito; la Cassazione interviene solo se il diniego del giudice è privo di una motivazione logica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40901 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40901 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; 7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo, piuttosto che addurre effettivi vizi logici del motivare avuto ri alla lettura e alla valutazione delle emergenze probatorie, si sollecita la Corte di legitt una rivalutazione delle stesse o comunque ad una alternativa rilettura delle fonti probato coerente alle indicazioni difensive, aspetti estranei al sindacato di legittimità, all’evid idonei a sostenere il ricorso a fronte di una motivazione che comunque appare estranea a manifeste incongruenze; .
con il secondo afferente alla determinazione del trattamento punitivo, anche sotto versante delle generiche non accordate, parimenti si attinge vanamente la sentenza impugnata malgrado la stessa risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato es delle deduzioni difensive sul punto che, peraltro, stigmatizzava la aspecificità del rilievo bis cp sollevato con l’appello;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 61 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.