Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16055 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINORE NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del motivo di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 16/11/2023, ha rigettato l’istanza di riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 17/11/2023, ha disposto nei confronti di NOME la misura coercitiva degli arresti domiciliari, tenuto conto della sua età ( soggetto ultrasettantenne), in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, per mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Con l’unico motivo di impugnazione, la difesa del ricorrente lamenta travisamento dei fatti e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, in ordine alla sua partecipazione all’associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE di cui al capo di incolpazione.
La motivazione sarebbe del tutto astratta e congetturale in ordine alla dimostrazione della reale partecipazione dell’indagato al RAGIONE_SOCIALE; le intercettazioni poste a fondamento della decisione dimostrerebbero il distacco ed il disprezzo manifestato dal COGNOME nei confronti degli affiliati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME; tale atteggiamento di dura critica doveva essere ritenuto del tutto incompatibile con le regole gerarchiche dei RAGIONE_SOCIALE mafiosi. Le captazioni sono state erroneamente valutate poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dimostrerebbero che il NOME non aveva alcun ruolo operativo o decisionale e che lo stesso avrebbe mentito ad un altro associato, comportamento incompatibile con le regole di RAGIONE_SOCIALE. Quanto affermato dai giudici di merito in ordine al fatto che il NOME sarebbe un RAGIONE_SOCIALE “messo in sonno” in quanto facente parte di una famiglia perdente nella guerra di mafia sarebbe privo di fondamento logico-fattuale. La difesa ha sottolineato che la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE sarebbe esclusa, in punto di logica, dal comportamento del COGNOME il quale, invitato a non partecipare ad una asta pubblica, avrebbe sostanzialmente ignorato tale richiesta senza manifestare alcun timore nonché dal comportamento dello stesso ricorrente il quale non ha reagito in nessun modo alla mancanza di rispetto manifestata dal COGNOME.
I giudici del riesame avrebbero, inoltre, fondato la decisione su una conversazione intercettata nel corso della quale il NOME afferma di essere nato sotto una “stidda”, interpretando tale frase come manifestazione di appartenenza alla cosca, senza tenere conto del fatto che il ricorrente è incensurato e che il padre dello stesso è morto da quaranta anni. A giudizio della difesa gli ulteriori elementi valorizzati dai giudici di merito (aiuto dato al COGNOME per cercare un locale da destinare ad attività di macelleria, sensibilizzazione di un creditore del COGNOME) non sarebbero idonei a dimostrare la partecipazione del NOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto comportamenti del tutto leciti e privi alcun carattere di mafiosità. La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria laddove dapprima viene affermato che il ricorrente non ha rapporti di amicizia con NOME COGNOME, mostrando insofferenza nei suoi confronti, per poi fondare il giudizio di responsabilità nei rapporti con il predetto. I giudici di merito non avrebbero indicato alcun indice di fattiva collaborazione a favore del RAGIONE_SOCIALE per il perseguimento degli obiettivi dell’associazione, valorizzando esclusivamente contatti ed incontri per motivi di lavoro o per ragioni non identificate. La motivazione sarebbe carente in ordine alla riconoscibilità dell’aggravante dell’associazione armata, i giudici di merito si sarebbero limitati a riaffermare il fatto notorio consolidatosi nei processi relativi ai RAGIONE_SOCIALE mafiosi nonché a fare generico riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate, conversazioni a giudizio della difesa del tutto inidonee a dimostrare la disponibilità di armi da parte del RAGIONE_SOCIALE attivo a Trapani.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.
Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 dell’8/10/2008, Rv. 241997-01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Rv. 252178-01). L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod.proc.pen.) e delle esigenze
cautelari (art. 274 cod.proc.pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell’assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato. Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che sono prive di specificità le doglianze formulate nel primo motivo del ricorso. Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, fondata su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro, decisivamente rilevante, a suo carico.
Il Tribunale del riesame, difatti, ha ampiamente indicato, conformemente a quanto effettuato nell’ordinanza genetica, gli elementi di fatto che consentono di affermare la sussistenza della contestata ipotesi associativa, ha evidenziato con motivazione logica ed argomentata una pluralità di elementi, dati estremamente significativi, con i quali il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi ad affermazioni del tutto generiche ed astratte quanto alla incolpazione provvisoria riferita al ricorrente.
Con motivazione logica ed argomentata, che non si presta a censure in questa sede, è stata evidenziato: – l’accertato collegamento e diretta conoscenza di plurimi esponenti della consorteria criminale indagata, caratterizzata da profondo radicamento territoriale e struttura organizzata e verticistica, con chiara consapevolezza ed attiva comprensione delle dinamiche criminali e dei diversi ruoli rispettivamente ricoperti (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, con particolare riferimento alle conversazioni indicata a pag. 6 e segg.); – la diretta conoscenza di soggetti di spicco e di rinomata fama nell’ambito della organizzazione criminale indagata, anche storicamente noti, ed oggetto di indagini e accertamento (COGNOME NOME, pag. 10 e segg., con particolare riferimento alla considerazione del qualificato rapporto tra questi e il ricorrente); – il coinvolgimento del ricorrente, in una serie di rilevanti attività di controllo del territorio quanto alle attività imprenditoriali in corso e non solo, essendo emerso l’evidente interessamento al fine di controllo di diverse attività di investimento immobiliare (con acquisizione di informazioni da condividere per l’equilibrio tra i diversi gruppi presenti sul territorio); – la considerazione dei ruoli e delle dinamiche volte al raggiungimento ed affermazione in posizione di vertice all’interno della consorteria criminale indagata; – il chiaro
intendimento di cautelarsi dalle indagini e di sostenere i soggetti coinvolti in indagini e sottoposti a misure custodiali; – l’evidente coinvolgimento nella cosca criminale indagata, anche in considerazione della sua evidente autorevolezza, in presenza di continuati contatti con il COGNOME ed altri, specificamente osservati durante l’attività di indagine e pienamente riscontrati dalle captazioni telefoniche ed ambientali – il pieno configurarsi della aggravante contestata ai sensi del comma quarto dell’art. 416-bis cod. pen., in considerazione del riscontrato inserimento del ricorrente nella associazione per delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE relativa al mandamento di Trapani, oltre che delle chiare evidenze riscontrabili dalla conversazione tra l’indagato e il COGNOME ( quanto alla presenza di un arsenale termine inequivoco in tal senso, pag. 18).
Con argomenti logici ed articolati, che non si prestano a considerazioni di contraddittorietà o illogicità, il Tribunale ha ampiamente ricostruito la ricorrenza di un quadro di decisa gravità indiziaria. A fronte dell’articolata motivazione del Tribunale del riesame, il ricorrente nel denunciare una manifestamente illogica e contraddittoria considerazione e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, con particolare richiamo ad alcune marginali considerazioni difensive, non ha assolto l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496-01, Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2919, Rv. 278001-01), mentre ripropone una mera lettura alternativa degli stessi elementi di merito oggetto di considerazione da parte del Tribunale del riesame. Si deve, quindi, ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2,
n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01, Sez. F., n.47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01). Nel caso concreto ricorre una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, mentre il ricorrente propone di fatto una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati dal Tribunale del riesame; rilettura caratterizzata da una considerazione parcellizzata e limitata del materiale acquisito, concentrandosi nella sostanza in una riconsiderazione, non consentita in questa sede, del materiale captativo. In tal senso, si deve ricordare che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01).
E’ consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l’avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti,
come disposto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260842-01).
È bene, inoltre, ricordare che il medesimo principio è stato affermato anche in tema di associazione per delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE (Sez. 2, n. 31920 del 23/08/2021, COGNOME, Rv. 281811 -01; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, COGNOME, Rv. 276831 -01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, COGNOME, Rv. 268414-01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268042-01; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, COGNOME, Rv. 257398-01). In tal senso si è ribadito che i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all’associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all’interno del RAGIONE_SOCIALE di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria (Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590-01).
GLYPH All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 13 marzo 2024.