Provvedimento Abnorme: Quando la Restituzione degli Atti al PM non è Impugnabile
Nel complesso panorama della procedura penale, la nozione di provvedimento abnorme rappresenta un’ancora di salvezza contro decisioni giudiziarie che si pongono al di fuori del sistema, creando situazioni di stallo insanabili. Tuttavia, non ogni atto del giudice, seppur discutibile, può essere qualificato come tale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 16052/2024) offre un importante chiarimento sui poteri del Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) di fronte a una richiesta di decreto penale di condanna, specialmente quando si profila l’ombra della prescrizione del reato.
Il Caso: Richiesta di Decreto Penale e Sospetta Prescrizione
I fatti alla base della decisione sono lineari. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Enna aveva richiesto l’emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di un soggetto per il reato di ricettazione di un trattore, il cui furto risaliva al 2008.
La Decisione del G.i.p.
Il G.i.p., ricevuta la richiesta, con un’ordinanza del novembre 2023, restituiva gli atti al Pubblico Ministero. La motivazione era sintetica ma chiara: il delitto di ricettazione risultava, ‘con ogni probabilità’, già prescritto. Anziché prosciogliere l’imputato con sentenza, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale, il giudice optava per la restituzione del fascicolo all’organo dell’accusa.
Il Pubblico Ministero, ritenendo tale ordinanza un provvedimento abnorme, proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il G.i.p. avrebbe dovuto emettere una sentenza di proscioglimento e non restituire gli atti.
La Decisione della Cassazione e il concetto di provvedimento abnorme
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l’ordinanza del G.i.p. non era abnorme e, di conseguenza, non era impugnabile. Il cuore della decisione si basa sulla distinzione tra un atto illegittimo e un atto abnorme. La Cassazione, richiamando le sentenze cardine delle Sezioni Unite (Ksouri e Toni), ha ribadito i confini di questa atipica patologia processuale.
Il Potere del G.i.p. e i Limiti dell’Impugnazione
L’articolo 459, comma 3, del codice di procedura penale conferisce al G.i.p. un ampio potere cognitivo sulla richiesta di decreto penale. Il giudice può:
- Accogliere la richiesta ed emettere il decreto.
- Rigettare la richiesta e pronunciare sentenza di proscioglimento (art. 129 c.p.p.).
- Rigettare la richiesta e restituire gli atti al Pubblico Ministero.
Questa terza via è espressione di un potere discrezionale che non può essere sindacato attraverso il ricorso per abnormità, a meno che non sconfini in un’usurpazione delle funzioni del PM o non causi una stasi irrimediabile del procedimento.
Le Motivazioni
La Corte ha analizzato la decisione del G.i.p. sotto due profili: strutturale e funzionale.
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Profilo Strutturale: L’ordinanza di restituzione è un atto previsto dal sistema. Il G.i.p., esercitando il suo sindacato sulla richiesta, ha imposto un approfondimento istruttorio, giustificato dall’incertezza sulla data di consumazione del reato e sulla possibile prescrizione. Sebbene la via maestra, in presenza di un dubbio sulla prescrizione, sarebbe stata quella di dichiarare l’estinzione del reato, la scelta di restituire gli atti non è un’azione ‘fuori sistema’.
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Profilo Funzionale: La restituzione degli atti non provoca alcuna paralisi processuale. Al contrario, il procedimento regredisce legittimamente alla fase delle indagini preliminari, e il Pubblico Ministero riacquista la pienezza dei suoi poteri. A questo punto, il PM può:
- Svolgere ulteriori indagini per chiarire la data del reato e, se del caso, ripresentare la richiesta di decreto penale.
- Procedere con un rito alternativo.
- Chiedere l’archiviazione del procedimento.
Non si verifica, quindi, né una stasi irrimediabile né un’indebita ingerenza nelle prerogative dell’accusa.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il rimedio del provvedimento abnorme è eccezionale e va riservato a situazioni di palese anomalia che minano la struttura stessa del processo. La decisione di un G.i.p. di restituire gli atti al PM per un’incertezza sulla prescrizione, pur essendo forse processualmente non la più corretta, non integra tale anomalia. Si tratta di un legittimo esercizio del potere di controllo del giudice, che non chiude la porta a nessuna delle possibili evoluzioni del procedimento. Questa pronuncia consolida l’equilibrio tra i poteri del giudice e del pubblico ministero nella delicata fase che precede il dibattimento, circoscrivendo l’uso di strumenti di impugnazione straordinari ai soli casi di effettiva necessità.
Quando un provvedimento del giudice è considerato ‘abnorme’ e quindi impugnabile?
Un provvedimento è considerato ‘abnorme’ quando si pone completamente al di fuori del sistema processuale, determinando una stasi irrimediabile del procedimento o un’usurpazione delle funzioni di altri organi, come il Pubblico Ministero. Non è sufficiente che l’atto sia semplicemente errato o illegittimo.
La decisione del G.i.p. di restituire gli atti al Pubblico Ministero per probabile prescrizione è un provvedimento abnorme?
No. Secondo la sentenza, tale decisione, pur essendo forse non la più corretta (il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato), rientra nei poteri conferiti al G.i.p. dall’art. 459 c.p.p. e non crea una stasi processuale, pertanto non è abnorme né impugnabile.
Cosa può fare il Pubblico Ministero dopo che il G.i.p. gli ha restituito gli atti?
Dopo la restituzione, il Pubblico Ministero riacquista la piena titolarità del procedimento. Può decidere di compiere ulteriori indagini (ad esempio, per accertare con esattezza la data del reato), ripresentare la richiesta di decreto penale, procedere con un altro rito processuale oppure chiedere l’archiviazione del caso.