Ricorso per Cassazione Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione degli atti giudiziari, in particolare quando si decide di portare un caso davanti alla Suprema Corte. Un ricorso per Cassazione inammissibile non solo preclude un esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Vediamo perché la Corte ha ritenuto il ricorso in questo caso non meritevole di accoglimento, focalizzandoci sulla critica relativa alla motivazione della pena.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Foggia con rito abbreviato, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico vizio: un difetto di motivazione da parte dei giudici di merito nella determinazione della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso per cassazione inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente prima di impugnare una sentenza per motivi relativi alla quantificazione della pena.
L’Analisi della Corte: Specificità vs Genericità dei Motivi
In primo luogo, la Corte ha sottolineato che il ricorso era privo di una “necessaria analisi critica” delle argomentazioni della sentenza d’appello. In altre parole, l’atto di impugnazione si limitava a sollevare una doglianza generica senza confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dai giudici di secondo grado. Questo approccio è stato considerato insufficiente, richiamando principi consolidati (tra cui la nota sentenza “Galtelli” delle Sezioni Unite) secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono essere una mera riproposizione di argomenti già respinti.
Il Principio della Congrua Motivazione della Pena
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Cassazione ha evidenziato che la pena inflitta era “comunque inferiore alla misura media edittale”. Questo dettaglio è fondamentale. La giurisprudenza costante ritiene che l’obbligo di motivazione del giudice sulla determinazione della pena sia più stringente quando ci si discosta significativamente dai minimi previsti dalla legge. Al contrario, quando la pena si attesta su valori medi o, come in questo caso, addirittura inferiori alla media, una motivazione sintetica ma congrua è considerata pienamente sufficiente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata e non presentasse i vizi lamentati dal ricorrente. La genericità del motivo di ricorso, unita al fatto che la pena era mite rispetto al quadro sanzionatorio previsto dalla norma, ha reso l’impugnazione priva di fondamento. Di conseguenza, il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come da prassi, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo state individuate ragioni per esonerarlo da tale pagamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione non può essere un tentativo generico di ottenere una revisione del merito della decisione. È necessario individuare vizi di legittimità specifici, argomentandoli con un confronto critico e puntuale rispetto alla sentenza impugnata. In materia di determinazione della pena, contestare la decisione del giudice diventa particolarmente arduo quando la sanzione applicata è contenuta entro la media edittale, poiché in tali casi l’onere motivazionale del giudice si attenua. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: la specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti imprescindibili per evitare una pronuncia di ricorso per Cassazione inammissibile.
Quando un ricorso per Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è a rischio di inammissibilità quando i motivi sono generici e non contengono un’analisi critica specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere doglianze già esposte nei gradi precedenti.
È sempre necessario che il giudice motivi dettagliatamente la misura della pena?
No. Secondo la Corte, l’onere di motivazione del giudice è meno stringente quando la pena inflitta è inferiore alla misura media prevista dalla legge per quel reato, poiché in tal caso si presume già congrua.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1373 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CERIGNOLA il 06/02/1974
avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME Raffaele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa all’esito di rito abbreviato il 12 gennaio 2016 dal Tribunale di Foggia di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Cerignola il 15 dicembre 2015;
considerato che il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena;
considerato che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata;
rilevato che la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidenti ‘