Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11192 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11192 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi e la memoria di COGNOME NOME e di COGNOME NOME nonché la memoria della parte civile COGNOME;
considerato che l’unico motivo, con cui si deducono la violazione di legge e i vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazio di penale responsabilità degli imputati per il delitto di rapina aggravata conte non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizz ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindaca legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamen emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corr argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze in fatto oggetto appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano particolare, pagg. 8-14 sulle attendibili dichiarazioni della persona offesa e i molteplici riscontri probatori);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, c come la memoria della difesa di NOME COGNOME del 14/02/2026, che non fornisce alcun elemento di novità;
osservato che alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende, ma non la condanna alle spese sostenute dalla parte civil che ne ha diritto a condizione che abbia effettivamente esplicato, anche s attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pr tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (ex multis, Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 – 01; Sez. 6, n. 26340 del 29/05/2025, I, Rv 288298 – 01), circostanza non riscontrata nella memoria della parte civi totalmente versata sul fatto, senza nemmeno far riferimento ai canoni legittimità indicati nell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile COGNOME NOME
Così deciso, in data 3 Marzo 2026