Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 38861 del 2024, chiarisce i confini tra reclamo giurisdizionale e reclamo generico detenuto, stabilendo l’inammissibilità del ricorso avverso provvedimenti che non ledono un diritto soggettivo ma si limitano a regolare le modalità della vita carceraria. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti degli strumenti di tutela a disposizione dei detenuti.
I fatti di causa
Un detenuto sottoposto a regime penitenziario differenziato presentava un reclamo all’amministrazione penitenziaria. L’oggetto della doglianza era la modifica delle modalità di scambio di oggetti con altri detenuti: l’amministrazione aveva ridotto le occasioni di scambio da quattro a due passaggi giornalieri del carrello del vitto.
Il Magistrato di Sorveglianza prima, e il Tribunale di Sorveglianza poi, qualificavano l’istanza come un reclamo generico ai sensi dell’art. 35 dell’Ordinamento Penitenziario, dichiarandolo di conseguenza inammissibile. Il Tribunale, in particolare, emetteva un decreto de plano (senza udienza) ritenendo la questione non meritevole di un approfondimento giurisdizionale.
Il ricorso del detenuto alla Corte di Cassazione
Il difensore del detenuto proponeva ricorso per cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge. Secondo la difesa, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto:
- Qualificare il reclamo come giurisdizionale ai sensi dell’art. 35-bis Ord. Pen., fissando un’udienza in contraddittorio, poiché la limitazione incideva su un diritto del detenuto.
- In subordine, in virtù del principio di conservazione degli atti, qualificare il reclamo come ricorso per cassazione e trasmettere direttamente gli atti alla Suprema Corte.
Il ricorrente sosteneva che la limitazione, pur non essendo un divieto assoluto, costituisse una violazione dei suoi diritti, richiamando anche una precedente sentenza della Corte Costituzionale.
Le motivazioni della Cassazione: la natura non giurisdizionale del reclamo generico detenuto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, offrendo una chiara distinzione tra i due tipi di reclamo a disposizione dei detenuti. Il punto centrale della decisione risiede nella corretta qualificazione del reclamo generico detenuto.
La Suprema Corte ha stabilito che la valutazione operata dal Magistrato di Sorveglianza era corretta. Il reclamo del detenuto non lamentava la violazione di un diritto soggettivo che avesse subito un “attuale e grave pregiudizio”, requisito indispensabile per attivare la tutela giurisdizionale dell’art. 35-bis Ord. Pen. La questione, infatti, riguardava unicamente le “modalità esecutive” di un’attività (lo scambio di oggetti) che rimaneva comunque consentita. La riduzione delle occasioni da quattro a due al giorno è stata ritenuta una scelta discrezionale dell’amministrazione penitenziaria, finalizzata a esigenze organizzative e di sicurezza, che non comprime in modo significativo un diritto fondamentale.
Di conseguenza, il reclamo rientrava nell’ambito dell’art. 35 Ord. Pen., che disciplina appunto le lamentele generiche su aspetti della vita detentiva non lesivi di diritti. I provvedimenti emessi in risposta a un reclamo generico, hanno chiarito i giudici, hanno natura non giurisdizionale. Essi non sono atti di un giudice che decide su un diritto, ma risposte a istanze su materie amministrative. Proprio per questa loro natura, tali provvedimenti non sono impugnabili davanti al giudice penale, neanche tramite ricorso per cassazione.
L’affermazione del ricorrente secondo cui ogni provvedimento del magistrato di sorveglianza sarebbe sempre ricorribile per cassazione è stata definita “del tutto errata”. La ricorribilità è esclusa quando l’atto impugnato è privo di natura giurisdizionale, come nel caso di specie.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale dell’ordinamento penitenziario: non tutte le lamentele dei detenuti possono accedere alla tutela giurisdizionale piena. È necessario che la doglianza riguardi la lesione grave e attuale di un diritto soggettivo. In assenza di tale presupposto, lo strumento corretto è il reclamo generico detenuto, le cui decisioni, avendo carattere amministrativo e non decisorio su diritti, si esauriscono all’interno dell’ordinamento penitenziario e non sono ulteriormente appellabili in sede penale. La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando un reclamo di un detenuto è considerato ‘generico’?
Un reclamo è considerato ‘generico’ ai sensi dell’art. 35 Ord. Pen. quando riguarda questioni che non incidono su un diritto soggettivo del detenuto, ma sulle modalità di esercizio della vita carceraria, lasciate alla discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria, come ad esempio la regolamentazione degli orari o delle occasioni per scambiare oggetti.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una decisione su un reclamo generico?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la decisione emessa in relazione a un reclamo generico ha natura non giurisdizionale. Pertanto, tale decisione non è impugnabile in sede penale, neppure con un ricorso per cassazione.
Qual è la differenza fondamentale tra reclamo ‘generico’ (art. 35) e ‘giurisdizionale’ (art. 35-bis)?
La differenza risiede nell’oggetto della lamentela. Il reclamo giurisdizionale (art. 35-bis) può essere attivato solo quando un provvedimento dell’amministrazione causa un ‘attuale e grave pregiudizio’ all’esercizio di un diritto soggettivo del detenuto. Il reclamo generico (art. 35), invece, riguarda tutte le altre questioni relative alle modalità di esecuzione della pena che non raggiungono tale soglia di lesività.