Ricorso per Abnormità: La Cassazione Chiarisce i Limiti di Ammissibilità
Il ricorso per abnormità rappresenta un rimedio eccezionale nel nostro ordinamento processuale penale, pensato per correggere provvedimenti giudiziari talmente anomali da non poter essere tollerati. Tuttavia, i suoi confini non sono sempre netti. Con la sentenza n. 44896/2023, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla questione, chiarendo quando questo strumento non può essere utilizzato, specialmente in presenza di altri mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
I Fatti del Caso: Il Rigetto delle Istanze Difensive
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso tre ordinanze emesse dal Tribunale di Caltagirone. Nello specifico, il Tribunale aveva respinto:
- Una richiesta di acquisizione di documentazione medica.
- Una richiesta di autorizzazione all’esame del corpo del reato.
- Una successiva richiesta di revoca della precedente ordinanza di rigetto.
Tutte queste istanze erano state presentate dalla difesa nell’ambito delle proprie investigazioni, finalizzate a raccogliere elementi a favore dell’imputato.
La Tesi del Ricorrente: L’Abnormità delle Ordinanze
Secondo la difesa, le tre ordinanze di rigetto erano da considerarsi “abnormi”. L’abnormità, secondo il ricorrente, derivava dal fatto che tali provvedimenti negavano l’esercizio del diritto a svolgere investigazioni difensive. Si sosteneva che queste richieste, per loro natura, non dovrebbero essere soggette al contraddittorio con le altre parti (Pubblico Ministero e parte civile) e che il ritardo nel loro accoglimento avrebbe pregiudicato irrimediabilmente il diritto alla prova.
Inoltre, il difensore riteneva che non fosse applicabile l’art. 586 del codice di procedura penale (che consente l’impugnazione delle ordinanze emesse in dibattimento solo congiuntamente alla sentenza finale), poiché i provvedimenti erano stati emessi “al di fuori del dibattimento”.
L’analisi del ricorso per abnormità da parte della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando punto per punto la tesi difensiva. I giudici hanno chiarito che il concetto di “atti preliminari” e “dibattimento” ai fini dell’applicazione dell’art. 586 c.p.p. è ampio. Ciò che conta è la fase processuale in cui ci si trova, non il fatto che il provvedimento sia stato emesso formalmente in udienza o meno. Nel caso di specie, i provvedimenti erano stati assunti dopo l’esercizio dell’azione penale, quindi nella fase degli atti preliminari al dibattimento, rientrando a pieno titolo nell’ambito di applicazione della norma.
L’esclusione del ricorso per abnormità in presenza di rimedi specifici
Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra il ricorso per abnormità e i mezzi di impugnazione specificamente previsti dalla legge. La Corte ha ribadito un principio consolidato (ius receptum): il ricorso immediato per abnormità è consentito solo per contrastare provvedimenti per i quali la legge non prevede alcun mezzo di impugnazione.
Poiché l’art. 586 c.p.p. prevede un potere impugnatorio specifico, sebbene differito (cioè esercitabile solo insieme all’impugnazione della sentenza), viene automaticamente esclusa la possibilità di ricorrere immediatamente per abnormità.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Cassazione si fondano su una logica di sistema volta a preservare l’ordine processuale. In primo luogo, viene sottolineato che l’assenza di mezzi di impugnazione è un requisito preliminare per la stessa ammissibilità del ricorso per abnormità. L’esistenza di un rimedio, anche se posticipato, chiude la porta a questa via eccezionale.
In secondo luogo, la Corte ha specificato che, in ogni caso, le ordinanze impugnate non presentavano i caratteri dell’abnormità. Esse erano:
- Prive di carattere decisorio, avendo natura meramente interlocutoria.
- Non estranee al sistema processuale, in quanto rappresentavano la risposta (corretta o meno non rileva in questa sede) di un giudice competente a una richiesta di parte.
- Non causa di stasi processuale, poiché il procedimento poteva proseguire il suo corso.
Di conseguenza, mancavano tutti i presupposti per qualificare i provvedimenti come abnormi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza riafferma un principio cruciale per gli operatori del diritto: il ricorso per abnormità non è uno strumento da utilizzare per aggirare le regole ordinarie sulle impugnazioni. La sua natura è residuale e va invocata solo in casi di palese e insanabile deviazione dai canoni del processo. La presenza di un rimedio tipico, come l’impugnazione differita prevista dall’art. 586 c.p.p., è sufficiente a rendere inammissibile il ricorso immediato. La decisione serve quindi da monito a non abusare di questo strumento, pena la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese processuali.
Quando un’ordinanza può essere impugnata con un ricorso per abnormità?
Un’ordinanza può essere impugnata con un ricorso per abnormità solo quando la legge non prevede alcun altro mezzo di impugnazione, neanche differito. Inoltre, il provvedimento deve essere talmente anomalo da collocarsi al di fuori del sistema processuale o da causare una stasi irrimediabile del procedimento.
È possibile contestare con ricorso per abnormità il rigetto di un’istanza difensiva emesso prima del dibattimento?
No. Secondo la sentenza, le ordinanze emesse nella fase degli atti preliminari al dibattimento rientrano nel campo di applicazione dell’art. 586 c.p.p. Questa norma prevede che tali ordinanze possano essere impugnate solo unitamente alla sentenza di merito, escludendo quindi il ricorso immediato per abnormità.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo la natura delle ordinanze impugnate?
La Corte ha stabilito che le ordinanze che rigettavano le richieste difensive non erano abnormi perché erano prive di carattere decisorio, non si collocavano al di fuori dell’ordinamento (essendo una risposta di un giudice competente) e non comportavano alcuna stasi del processo.