Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4249 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 4249 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza 14/1/2025 del GUP Tribunale di Lucca
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
N ell’interesse di NOME COGNOME COGNOME stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Lucca emessa il 14/11/2025, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni , eccependosi l’omesso accertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. e, comunque, di una motivazione sulla decisione relativa alla confisca.
2. Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 448 -bis cod. proc. pen. (introdotto con legge n. 103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di mot ivazione del giudice in ordine all’insussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per pronunciare
sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato: Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276509-01); la pronuncia impugnata, inoltre, è congruamente motivata, per gli aspetti rilevanti ai fini dell’applicazione della pena richiesta dalle parti.
La confisca è stata disposta in quanto obbligatoria per legge (nulla ha dedotto al riguardo il ricorrente).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titol o di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME