Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12321 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTI
Irato avviso alle gact.7
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta correttezza della qualificazione giuridica del contestato reato continuato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 in sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, posto che, sulla scia di un orientamento già in precedenza consolidato (v. Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME e a., Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) si è ripetutamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscus immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, dovend la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, NOME, Rv. 279573; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252);
Rilevato che nel caso di specie questa situazione eccezionale non ricorre né è stata in alcun modo argomentata nel generico ricorso, che sul punto non spende parola;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA