Confisca Denaro Stupefacenti: La Cassazione sui Limiti del Ricorso post-Patteggiamento
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 26311/2024) offre importanti chiarimenti sui limiti dell’impugnazione di una sentenza di patteggiamento, soprattutto quando è in gioco la confisca denaro stupefacenti. La pronuncia sottolinea come le recenti riforme legislative abbiano ampliato le possibilità di confisca, rendendo inefficaci le tradizionali linee difensive basate sulla mancanza di un nesso diretto tra il denaro sequestrato e il reato contestato.
Il Contesto del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Siracusa. L’imputato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, aveva concordato una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa. Oltre alla pena, il Tribunale aveva disposto la confisca del denaro rinvenuto in suo possesso al momento dell’arresto.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali:
- La presunta violazione di legge per mancata motivazione da parte del giudice sulla non sussistenza di cause di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.).
- Una motivazione solo apparente e la violazione di legge riguardo alla confisca del denaro, sostenendo che non fosse stato dimostrato il cosiddetto “nesso di pertinenzialità”, ovvero il legame diretto tra le somme sequestrate e l’attività di spaccio.
La Decisione della Suprema Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per entrambe le doglianze, ritenendole manifestamente infondate e non consentite dalla legge. La decisione si basa su due pilastri argomentativi distinti, uno di natura processuale e l’altro di natura sostanziale.
I Limiti dell’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato: l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi non figura la lamentela per la mancata verifica delle cause di proscioglimento. Il ricorso è consentito solo per questioni relative all’espressione della volontà dell’imputato, alla qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena. Pertanto, il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché non rientrava tra quelli permessi dalla legge.
Analisi della confisca denaro stupefacenti e le nuove norme
Il secondo motivo di ricorso è stato respinto sulla base di un’analisi più approfondita della normativa sulla confisca, alla luce di importanti modifiche legislative recenti.
La Svolta della Confisca “per Sproporzione”
La difesa aveva impostato il ricorso sul concetto classico di confisca, che richiede la prova del nesso diretto tra il bene (il denaro) e il reato (lo spaccio). Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato che il Tribunale aveva applicato una norma diversa e più recente: l’art. 85-bis del Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990).
Questa norma, modificata dal D.L. n. 123/2023, ha esteso la cosiddetta “confisca per sproporzione” (o allargata) anche ai reati in materia di stupefacenti, inclusa la fattispecie di lieve entità. Questo tipo di confisca non richiede la prova che il denaro sia il provento di quel specifico reato, ma si fonda su un presupposto diverso: l’impossibilità per l’imputato di giustificare la legittima provenienza di beni di valore sproporzionato rispetto al proprio reddito. Il Tribunale, disponendo la confisca di “cospicue somme”, aveva implicitamente ritenuto non giustificata la loro provenienza, applicando correttamente la nuova disciplina.
le motivazioni
La Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando due errori fondamentali nel ricorso. In primo luogo, il ricorrente ha sollevato un motivo di impugnazione non consentito dalla legge per le sentenze di patteggiamento (art. 448, co. 2-bis c.p.p.). In secondo luogo, la critica alla confisca era mal posta, poiché si basava su un istituto giuridico (la confisca con nesso di pertinenzialità) che il giudice di merito non aveva applicato. Il Tribunale aveva invece fatto corretto uso della nuova confisca per sproporzione, introdotta per contrastare l’accumulazione di ricchezze illecite derivanti dal traffico di droga, rispetto alla quale il ricorrente non ha fornito argomenti pertinenti, limitandosi a richiamare un orientamento giurisprudenziale superato dalla nuova legge.
le conclusioni
Questa sentenza consolida un principio di fondamentale importanza pratica: dopo le recenti riforme, la confisca del denaro trovato in possesso di chi è accusato di reati di droga è diventata molto più agevole per l’autorità giudiziaria. Non è più necessario provare che ogni singola banconota sia il frutto di una cessione di stupefacenti. È sufficiente che vi sia una sproporzione tra le somme detenute e le fonti di reddito lecite dell’imputato. Per la difesa, ciò significa che contestare la confisca richiede ora uno sforzo probatorio diverso: non più negare il legame con il reato, ma dimostrare attivamente la provenienza lecita del denaro.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per la mancata verifica delle cause di proscioglimento?
No. La Corte di Cassazione, basandosi sull’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce che i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono tassativamente elencati e non includono la doglianza relativa alla mancata verifica dell’assenza di cause di proscioglimento.
La confisca del denaro trovato insieme a sostanze stupefacenti richiede sempre la prova che sia il ricavato della vendita?
No. La sentenza chiarisce che, a seguito delle modifiche all’art. 85-bis del D.P.R. 309/1990, si può applicare la “confisca per sproporzione”. In questo caso, non è necessario provare il nesso diretto tra il denaro e il reato contestato, ma è sufficiente che l’imputato non possa giustificare la legittima provenienza di somme ritenute sproporzionate rispetto al suo reddito.
Le nuove norme sulla confisca per sproporzione nei reati di droga sono applicabili al caso in esame?
Sì. La Corte ha stabilito l’applicabilità della nuova disposizione poiché sia il fatto di reato sia la sentenza di primo grado erano successivi all’entrata in vigore della legge di modifica (L. 159/2023).