Limiti al Ricorso Patteggiamento: l’Analisi della Cassazione
L’istituto del patteggiamento, previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale, rappresenta una delle più importanti definizioni alternative del processo. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono state notevolmente ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei confini entro cui deve muoversi un ricorso patteggiamento, specificando quali motivi non possono essere portati all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un giovane imputato aveva concordato con la pubblica accusa una pena per il reato di truffa aggravata. Il Tribunale di Torino, in data 24 aprile 2024, applicava la pena così come concordata tra le parti. Successivamente, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione avverso tale sentenza.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento
L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la violazione dell’articolo 62-bis del codice penale. In particolare, si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, il giudice di merito non avrebbe tenuto adeguatamente conto della giovane età dell’imputato come fattore meritevole di una riduzione della pena. La difesa sosteneva quindi un vizio di motivazione e una violazione di legge nella mancata applicazione di tali attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione netta e fondata sulla normativa vigente. Il punto centrale della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017).
L’ambito Ristretto dell’Impugnazione
La Corte ha ricordato che la citata norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato prestato liberamente).
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
La Suprema Corte ha chiarito che la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche non rientra in nessuna di queste categorie. In particolare, non si può considerare una questione di “illegalità della pena”, poiché tale concetto si riferisce a una pena non prevista dall’ordinamento per quel tipo di reato o inflitta in misura superiore al massimo edittale.
La valutazione sull’opportunità di concedere le attenuanti generiche, quando queste non sono state oggetto dell’accordo tra le parti, è un giudizio di merito che esula dal perimetro del controllo di legittimità consentito in caso di patteggiamento. Di conseguenza, un ricorso basato su tale presupposto è stato ritenuto inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento consolida un orientamento giurisprudenziale ormai stabile. La ratio della riforma del 2017 era quella di deflazionare il carico della Corte di Cassazione e di dare maggiore stabilità agli accordi processuali. Consentire un sindacato su aspetti discrezionali non inclusi nel patto, come la valutazione delle attenuanti generiche, vanificherebbe lo scopo della norma.
Per gli operatori del diritto, questa ordinanza costituisce un monito importante: la fase di negoziazione del patteggiamento è cruciale. Qualsiasi elemento rilevante ai fini della determinazione della pena, incluse le circostanze attenuanti, deve essere oggetto dell’accordo tra difesa e accusa. Una volta ratificato dal giudice, l’accordo cristallizza la pena, e le possibilità di rimetterla in discussione sono estremamente limitate ai soli vizi procedurali o sostanziali indicati dalla legge.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, secondo l’ordinanza, non è possibile. Il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile se si contesta l’omessa valutazione di circostanze attenuanti non contemplate nell’accordo tra le parti, poiché tale motivo non rientra tra quelli tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi consentiti sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Qual è la conseguenza se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata a 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28592 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 28592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza del 24/4/2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24 aprile 2024, il Tribunale di Torino applicava nei confronti di NOME COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di truffa aggravata ex art. 640, commi 2 n. 2 e 2-bis cod. pen. commesso in Bricherasio il 23 aprile 2024.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
Si duole la difesa del ricorrente del mancato riconoscimento al COGNOME RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche non essendosi tenuto conto della giovane età dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti.
Infatti il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen o della misura di sicurezza.
E’ pertanto inammissibile un ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE condizioni per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. non contemplate in sede di accordo tra le parti.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024.